sei in: Homepage / Guida normativa / Lavoro domestico
Lavoro domestico
Si definisce rapporto di lavoro domestico quando lo stesso ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico diretti al funzionamento della vita familiare (art. 1, L. n. 339/1958).
In particolare, le prestazioni di lavoro devono essere rivolte a favore:
- di una persona singola;
- di un nucleo o gruppo familiare, inteso come coabitazione dei suoi membri legati da un vincolo affettivo e di mutua assistenza;
- di comunità stabili (religiose o militari), che riproducono nella loro vita di relazione le stesse regole della vita familiare (vincolo associativo;
- stabilità e permanenza, condivisione di tetto e di mensa, assenza di finalità lucrative).
Costituzione (artt. 36, 37, 38 e 40);
Legge 2 aprile 1958, n. 339, che trova applicazione solo nel caso di rapporti di almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, integrata dagli artt. 2240-2246 cod. civ. e dal R.D. n. 1825/1924 sull'impiego privato (art. 98 disp. att. cod. civ. e art. 21, L. n. 339/1958);
legge 27 dicembre 1953, n. 940 sulla corresponsione della tredicesima mensilità;
artt. 2094-2134 cod. civ. per gli aspetti non regolati dalle precedenti disposizioni, in quanto compatibili con la specialità del rapporto (art. 2239 cod .civ.);
legge 29 maggio 1982, n. 297 sul trattamento di fine rapporto;
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 per gli aspetti previdenziali.
Eventuali pattuizioni tra le parti sono valide solo quando siano più favorevoli al lavoratore, prevalendo sulla legge e sul contratto collettivo.
La disciplina contrattuale è vincolante, data la natura privatistica del rapporto di lavoro, solo per i datori di lavoro e per i lavoratori, anche di nazionalità non italiana, iscritti alle associazioni sindacali stipulanti. Per i soggetti non aderenti alle predette associazioni il contratto collettivo è applicabile qualora vi abbiano aderito, in modo espresso o implicito, in occasione della stipulazione del contratto individuale o nel corso della sua esecuzione (Cass. n. 234/1975).