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Lavoro delle donne

L'articolo 37 (comma 1) della Costituzione afferma che "la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore". Nello stesso comma viene poi precisato che le condizioni di lavoro devono consentire alla donna "l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione". Questa affermazione va letta alla luce dell'art. 3 della Costituzione che non solo sancisce l'uguaglianza formale tra i cittadini, ma persegue l'obiettivo di assicurare l'uguaglianza sostanziale. Da un lato, dunque, "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti la legge", senza distinzione alcuna, neppure di sesso (art. 3, comma 1: "uguaglianza formale"); dall'altro, è compito dello Stato "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà ed uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (art. 3, comma 2: "uguaglianza sostanziale").

La lettura congiunta degli articoli 3 e 37 Cost. rende inoltre evidente come la parità di trattamento non si esaurisca affatto nella parità retributiva, ma investa globalmente la posizione della donna lavoratrice, postulando un'uguaglianza "formale" e "sostanziale" con l'uomo lavoratore. Pertanto la parità retributiva, che è espressamente menzionata dalla Costituzione in considerazione della differenziazione di trattamento retributivo alla quale la donna è stata soggetta per lungo tempo, non è altro che una delle manifestazioni della parità di trattamento.