sei in: Homepage / Guida normativa / Lavoro dei migranti

Lavoro dei migranti

L'art. 10 della Costituzione affida alla legge ordinaria il compito di regolare la condizione giuridica dello straniero in conformità alle norme e ai trattati internazionali.
In applicazione al dettato costituzionale è stato emanato il Testo Unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero,  D.Lgs. n. 286/1998,  recante le norme da applicare ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi e il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 394/1999. Successivamente le disposizioni del T.U. sono state oggetto di modifica ed integrazione ad opera della legge  n. 189/2002, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 10 settembre 2002.

Per i lavoratori comunitari, la libera circolazione all'interno dei Paesi facenti parte dell'Unione Europea prevista dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 25 marzo 1957 (ratificato con legge n. 1203 del 14 ottobre 1957), è attuata dal regolamento n. 1612/68 del 15 ottobre 1968.
Il regolamento si applica a tutti i lavoratori subordinati, cittadini degli Stati membri della Comunità - compresi i residenti nei dipartimenti francesi d'oltremare. Limiti alla libertà di circolazione dei lavoratori comunitari sono consentiti solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica e per gli impieghi nella pubblica amministrazione. Tale disciplina decorre dal 1° giugno 2003 e ai sensi del regolamento CE n. 859/2003, è estesa anche al cittadino dello Stato terzo che abbia la residenza legale in uno Stato membro della Comunità.

Le norme internazionali e la legge ordinaria stabiliscono la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (v. in particolare, art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998). Al riguardo l'art. 43 del Testo Unico considera discriminatorio imporre condizioni più svantaggiose o rifiutare l'occupazione allo straniero soltanto in ragione della sua condizione di straniero, ovvero compiere atti che producano effetti pregiudizievoli discriminando, anche indirettamente, il lavoratore in ragione dell'appartenenza ad una certa razza, etnia, lingua o religione.

Regime transitorio per i lavoratori neocomunitari

Al fine di assicurare un'applicazione progressiva ma graduale del diritto comunitario e per tutelare il mercato del lavoro degli Stati membri, i trattati di adesione possono prevedere per i lavoratori provenienti dai paesi di nuova adesione all'Unione europea un regime transitorio, durante il quale gli attuali Stati membri dell'Unione europea possono applicare per i cittadini neocomunitari misure restrittive in materia di accesso al mercato del lavoro.
Tale regime transitorio può durare complessivamente sette anni e si articola in tre fasi consecutive e diversamente regolate di due, tre e due anni:
- nei primi due anni dall'adesione viene sospesa l'applicazione del diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori dipendenti, ovvero in particolare, gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, e vigono misure particolari;

- prima della fine del biennio, alla luce di una valutazione sugli effetti dell'applicazione delle misure particolari e sulle condizioni del mercato del lavoro, potrà essere decisa e notificata alla Commissione, da parte di ciascuno Stato membro, l'intenzione di prolungare l'applicazione delle misure nazionali per un ulteriore triennio;
- trascorso un periodo di cinque anni dall'adesione, l'applicazione delle misure particolari potrà protrarsi per ulteriori due anni, fino alla fine del complessivo periodo transitorio di sette anni, qualora si verifichino gravi perturbazioni del mercato del lavoro o vi sia un rischio in tal senso.