Lavoro a domicilio
Il lavoro a domicilio - da non confondersi con il lavoro domestico - rientra a tutti gli effetti nell'ambito del lavoro subordinato.
Già la legge 18 dicembre 1973, n. 877, che ha abrogato la legge n. 264/1958, ha riconosciuto particolari tutele a questa forma di lavoro e oltre a prevedere particolari divieti ed adempimenti a carico dei committenti di lavoro a domicilio, ha istituito commissioni per il lavoro a domicilio a vari livelli (Commissione centrale presso il Ministero del lavoro, commissioni regionali presso gli Uffici regionali del lavoro, commissioni presso gli Uffici provinciali del lavoro e, qualora ne facciano richiesta i sindacati più rappresentativi, anche commissioni comunali presso le sezioni comunali degli uffici provinciali). La vigilanza sull'applicazione della normativa in questione è invece demandata al Ministero del lavoro, che la esercita per il tramite dei competenti Ispettorati.