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Info e normativa
Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul lavoro
L'Assessorato al Lavoro, Pari opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio ha promosso l'attivazione di un Fondo regionale di solidarietà delle vittime di incidenti mortali sul lavoro finanziato ai sensi dell'art. 42 della Legge n. 31 del 24 dicembre 2008 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 30 aprile 2009.
Questa deliberazione ha definito i criteri di accesso al Fondo, rinviando a successivi atti la definizione della modulistica.
Beneficiari
Sono destinatari del contributo del Fondo regionale:
• i familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro residenti, al momento dell'infortunio, nel territorio della Regione Lazio;
• i familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro avvenuti nel territorio della Regione Lazio.
Gli eventi infortunistici devono essersi verificati a partire dal 1^ gennaio 2009.
Rientrano nella categorie di "familiari superstiti" i soggetti definiti ai sensi dell'art. 85, comma 1, punti da 1 a 4, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 30 giugno 1965 n. 1124) ed in particolare:
• coniuge;
• figli minori legittimi, naturali riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
in mancanza di familiari di cui ai punti precedenti
Contributi
I contributi consistono in un'erogazione una tantum di 10 mila euro per ogni lavoratore deceduto, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo regionale.
Le richieste di contributo, autorizzate dalla Direzione regionale lavoro, pari opportunità e politiche giovanili , che non dovessero rientrare nel finanziamento per mancanza di risorse finanziarie , saranno considerate in via prioritaria nel corso dell'anno successivo.
I contributi del Fondo regionale vengono erogati ad integrazione dei benefici del Fondo nazionale di solidarietà alle vittime di incidenti sul lavoro previsto dall'art. 1, comma 1187 della legge n. 296/2006 mentre sono incompatibili con interventi analoghi disposti da altre Regioni o province.
Modalità di presentazione delle domande
Le richieste, redatte secondo la modulistica prevista, possono essere consegnate a mano o spedite per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alle sedi INAIL competenti per territorio.
La firma sulla domanda può essere autenticata, previa identificazione del dichiarante, dal funzionario incaricato a ricevere la documentazione presso la competente sede dell'Istituto ( INAIL o IPSEMA ) o presso gli Uffici comunali.
Nel caso in cui l'istanza venga inviata a mezzo raccomandata A/R, la firma dovrà essere autenticata.
Sulla busta deve essere indicato con chiarezza: "Richiesta di ammissione ai contributi del Fondo regionale infortuni sul lavoro.
L'Assessorato al Lavoro, Pari opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio ha promosso l'attivazione di un Fondo regionale di solidarietà delle vittime di incidenti mortali sul lavoro finanziato ai sensi dell'art. 42 della Legge n. 31 del 24 dicembre 2008 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009" e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 30 aprile 2009.
Questa deliberazione ha definito i criteri di accesso al Fondo, rinviando a successivi atti la definizione della modulistica.
Beneficiari
Sono destinatari del contributo del Fondo regionale:
• i familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro residenti, al momento dell'infortunio, nel territorio della Regione Lazio;
• i familiari superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro avvenuti nel territorio della Regione Lazio.
Gli eventi infortunistici devono essersi verificati a partire dal 1^ gennaio 2009.
Rientrano nella categorie di "familiari superstiti" i soggetti definiti ai sensi dell'art. 85, comma 1, punti da 1 a 4, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 30 giugno 1965 n. 1124) ed in particolare:
• coniuge;
• figli minori legittimi, naturali riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
in mancanza di familiari di cui ai punti precedenti
- genitori viventi a carico;
- fratelli o sorelle conviventi ed a carico.
Contributi
I contributi consistono in un'erogazione una tantum di 10 mila euro per ogni lavoratore deceduto, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo regionale.
Le richieste di contributo, autorizzate dalla Direzione regionale lavoro, pari opportunità e politiche giovanili , che non dovessero rientrare nel finanziamento per mancanza di risorse finanziarie , saranno considerate in via prioritaria nel corso dell'anno successivo.
I contributi del Fondo regionale vengono erogati ad integrazione dei benefici del Fondo nazionale di solidarietà alle vittime di incidenti sul lavoro previsto dall'art. 1, comma 1187 della legge n. 296/2006 mentre sono incompatibili con interventi analoghi disposti da altre Regioni o province.
Modalità di presentazione delle domande
Le richieste, redatte secondo la modulistica prevista, possono essere consegnate a mano o spedite per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alle sedi INAIL competenti per territorio.
La firma sulla domanda può essere autenticata, previa identificazione del dichiarante, dal funzionario incaricato a ricevere la documentazione presso la competente sede dell'Istituto ( INAIL o IPSEMA ) o presso gli Uffici comunali.
Nel caso in cui l'istanza venga inviata a mezzo raccomandata A/R, la firma dovrà essere autenticata.
Sulla busta deve essere indicato con chiarezza: "Richiesta di ammissione ai contributi del Fondo regionale infortuni sul lavoro.
LINK CORRELATI:
- LR 31/2008 - art. 42 'Fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro'
- DGR n. 308 del 30 aprile 2009 - Modalità di finanziamento, erogazione e gestione del fondo e di individuazione dei beneficiari, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31
- Allegato A'Disciplina delle modalità gestione del Fondo'
- Allegato B 'Schema di Protocollo d'intesa per l'erogazione dei contributi 308 del 30 aprile 2009'
- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (art. 85, comma 1, punti da 1 a 4)
- Legge 296/2006 (art. 1, comma 1187) “Legge finanziaria per il 2007”