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Il lavoro nella Pubblica Amministrazione

Introduzione

 

Per rapporto di pubblico impiego si intende il rapporto in cui un soggetto, il prestatore di lavoro, rende professionalmente e continuativamente la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione e per il raggiungimento delle finalità cui è tenuta la stessa, ricevendo, quale corrispettivo della prestazione, una retribuzione predeterminata.

 

In generale le caratteristiche del lavoro pubblico vengono individuato tramite la presenza di alcuni specifici indici rilevatori (Cons. St. sez. IV, 7 marzo 2001, n. 1291), quali:

- la natura pubblica dell'ente: l'ente datore di lavoro deve avere una natura pubblica. Non si tratta sempre di un criterio discretivo di facile identificazione: ad esempio, per quanto concerne le società cessionarie di un pubblico servizio o le società commerciali costituite con capitale pubblico, la natura pubblica è stata negata;

- la continuità: come già evidenziato il prestatore di lavoro sarà tenuto ad instaurare un rapporto continuativo con l'amministrazione e non la mera esecuzione di singole opere;

- l'esclusività o la prevalenza della prestazione lavorativa in favore dell'amministrazione:l'impiegato è tenuto a svolgere la propria prestazione lavorativa in via esclusiva o comunque prevalente in favore dell'ente. Più precisamente può essere consentito lo svolgimento di altre e diverse prestazioni, qualora ciò avvenga compatibilmente con lo svolgimento della prestazione in favore dell'ente (per una disamina circa la possibilità di stipulare contratto di lavoro part-time con la pubblica amministrazione ed altre prestazioni lavorative.

- correlazione con i fini istituzionali dell'ente: la pubblica amministrazione è tenuta al raggiungimento di un fine pubblico. La contrattualizzazione del rapporto, pur trasferendo la disciplina dal rapporto pubblico a quello privato, purtuttavia non ha minato la caratteristica del rapporto di lavoro che sorge in seno all'amministrazione, costituita dall'essere funzionalmente collegato al raggiungimento dei fini istituzionali dell'organizzazione amministrativa;

- retribuzione predeterminata: nei rapporti sorti con le amministrazioni pubbliche la retribuzione non è a cottimo, commisurata in relazione al prodotto ottenuto, ma è predeterminata in ragione di anno e corrisposta con rate mensili anticipate;

- subordinazione gerarchica: si tratta di una subordinazione che non è meramente tecnico-funzionale, cioè strumentale allo svolgimento della prestazione lavorativa ma di una subordinazione che trova origine nella struttura gerarchica degli uffici nei quali si articola l'organizzazione degli apparati amministrativi. Essa costituisce l'elemento discretivo tra l'impiego pubblico e l'incarico professionale (locatio operis) (vedi infra);

- stabile inserimento all'interno dell'organizzazione: si tratta del principale indice rilevatore del rapporto di pubblico impiego. Esso fa riferimento all'evidente volontà della pubblica amministrazione di inserire stabilmente ed in modo continuativo il soggetto all'interno della propria organizzazione per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

 

Il rapporto di lavoro pubblico ha subito un graduale processo di c.d. "privatizzazione" ad opera di numerosi interventi normativi che ha trovato il suo compimento con la pubblicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.



A seguito degli interventi legislativi che hanno realizzato la privatizzazione del pubblico impiego, il rapporto prestatore-pubblica amministrazione si istituisce mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro, senza che sia necessaria l'emanazione di un provvedimento autorizzativo da parte dell'amministarzione-datore di lavoro.

 

Pertanto, a tutt'oggi, ci sono meno differenze tra rapporto di lavoro privato e rapporto di lavoro pubblico privatizzato.

 

Tuttavia non tutte le amministrazioni pubbliche sono rientrate in questo processo di privatizzazione del rapporto di lavoro.

 

 

Pubbliche Amministrazioni interessate dalla privatizzazione del rapporto di lavoro:

L'ambito di applicazione della privatizzazione è definito dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo il quale per amministrazioni pubbliche si intendono:

- le amministrazioni dello Stato;

- gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;

- le Università;

- gli Istituti autonomi case popolari;

- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;

- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

- le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

Pubbliche amministrazioni escluse:

In base all'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001 sono esclusi dalla privatizzazione e rimangono pertanto disciplinati dai rispettivi ordinamenti:

- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

- gli avvocati e procuratori dello Stato;

- il personale militare e delle Forze di polizia di Stato;

- il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;

- i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività in materia creditizia, valutaria, del risparmio, di borsa e di mercato;

- i professori e i ricercatori universitari.

In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362 e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali art. 1, della legge 30 settembre 2004, n. 252).

In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, anche il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento (art. 2, legge 27 luglio 2005, n. 154).

 

Per le Pubbliche amministrazioni comprese nel primo ambito questo comporta:

- applicabilità al pubblico impiego delle norme sul rapporto di lavoro subordinato privato;

- regolamentazione dei rapporti di lavoro da parte dei contratti collettivi ed individuali;

- privatizzazione dei poteri datoriali (nel senso che gli organi preposti alla gestione dei rapporti di lavoro operano con le medesime prerogative e poteri del datore di lavoro privato) (*);

- competenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

 

In particolare, in conformità alle direttive di cui alla delega, la disciplina del Testo unico, dopo aver individuato le materie sottratte alla contrattazione collettiva, ha strutturato questa su due livelli (nazionale e decentrato), con una ripartizione per comparti ed aree separate, attribuendo poi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) la rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.