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Lavoro dei disabili

La legge 12 marzo 1999 n. 68 ha definito nuove norme sul collocamento obbligatorio dei disabili, che hanno abrogato e sostituito quelle precedenti contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482 che,  nel prevedere l'obbligo per le imprese con più di 35 dipendenti di riservare alle cosiddette "categorie protette" il 15% dei posti di lavoro, si poneva come obiettivo l'occupazione di soggetti individuati dal legislatore, con una capacità lavorativa ridotta, di età compresa tra i 15 e i 55 anni.

La L. n. 68/1999 si pone invece l'obiettivo della promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso nuovi strumenti come:

  • il collocamento mirato (la persona giusta al posto giusto);
  • lo strumento della convenzione finalizzato a "contrattare" l'inserimento anche sulla base delle diverse capacità dell'impresa di integrare il lavoratore;
  • l'istituzione di un sistema di incentivi correlato al grado di invalidità;
  • l'istituzione di un fondo regionale finalizzato al finanziamento di programmi di inserimento lavorativo su base locale;
  • l'istituzione di organismi tecnici composto da funzionari di di diverse amministrazioni e delle parti sociali in grado di fare un lavoro istruttorio sulle diverse istanze che sono poste alle amministrazioni provinciali.