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Stato di disoccupazione

Generalità

La legge n. 144/1999 (art. 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2) ha previsto la revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, Conseguentemente è stato emanato dapprima il D.Lgs. n. 181/2000 recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e poi il D.Lgs. n. 297/2002, in vigore dal 30 gennaio 2003, recante modifiche e correzioni allo stesso D.Lgs. n. 181/2000.

L'art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000 definisce "stato di disoccupazione", la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

Tale condizione dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione di responsabilità che attesti il possesso dello stato di disoccupato, nonchè l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (v. INPS mess. nn. 160/2003 e 19229/2004).

 

 

Conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione

Ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 181/2000 le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale (v. art. 4, lett. a), D.Lgs. n. 181/2000; INPS mess. n. 31874/2006). Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti impiegati in attività socialmente utili di cui all'art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 468/1997;

b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 181/2000;

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;

d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.

 

Il Ministero del lavoro con risposta ad interpello n. 12/2009 ha precisato che non è assimilabile all'ipotesi di rifiuto di una "congrua offerta di lavoro", il caso di dimissioni rassegnate da un soggetto che lavora ma che mantiene, in considerazione della limitatezza del reddito, lo stato di disoccupazione. Ciò perché tale vincolo opera solo per i soggetti in cerca di occupazione; per coloro che già lavorano l'unica ipotesi di perdita dello status di disoccupato si verifica in caso di superamento del reddito minimo personale escluso da imposizione a prescindere da un eventuale atto di dimissioni. Nello stesso ambito ha evidenziato che "Secondo l'art. 4 citato, pertanto, per i soggetti che già lavorano - come nel caso prospettato dall'istante - l'unica ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione è legata al superamento o meno di un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, ad oggi fissato in una somma pari ad € 8.000,00 per i lavoratori dipendenti e € 4.800,00 per i lavoratori autonomi".

 

 

La Regione Lazio ha precisato, per ultimo con la determinazione regionale n. 430 del 25 febbraio 2009, che:

•- il lavoratore privo di occupazione acquisisce lo status di disoccupato recandosi presso il Centro per l'impiego e rilasciando la "dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro";

•- Il lavoratore occupato mantiene lo status di disoccupazione se il rapporto di lavoro è a tempo determinato (indipendentemente dalla sua durata) o autonomo nell'ambito delel soglie di reddito sopra definite;

•- Lo status di disoccupazione si sospende - nel senso che viene mantenuta l'anzianità di iscrizione antecedente - nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato non superiore ai 4 mesi per quanti hanno fino a 25 anni compiuti e non superiore agli otto mesi nel caso di lavoratori con età superiore ai 25 anni. Si precisa che in tal caso, al termine del rapporto di lavoro si acquisisce automaticamente la condizione di disoccupato ed il lavoratore ha 60 giorni di tempo per recarsi al CPI e rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;

•- Si ha la perdita dello status di disoccupazione in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche part time) o autonomo che supera le soglie di reddito sopra richiamate e nei seguenti casi:

•o Mancata presentazione al colloquio per la sottoscrizione del patto di servizio;

•o Mancata presentazione ad un colloquio di selezione concordato con il CPI per un'offerta di lavoro;

•o Rifiuto di un'offerta di lavoro disposta dal CPI quando la stessa è coerente relativamente all'inquadramento contrattuale ed alla localizzazione sulla base dei parametri definiti di "congrua offerta" per quanto attiene ai profili professionali ;

•o Mancata adesione ad un'iniziativa formativa, anche attraverso tirocini, rientrante nei criteri concordati nel P.A.I.

 

Verifica e prevenzione della disoccupazione di lunga durata

I Servizi competenti per il collocamento, vale a dire i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 469/1997, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni (v. art. 1, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 181/2000) verificano l'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis D.Lgs. n. 181/2000 o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza ed in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato (art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 181/2000).

Inoltre i servizi competenti al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottopongono i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000 ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrono i seguenti interventi:

- colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

- proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:

a) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione (art. 3, D.Lgs. n. 181/2000).

I servizi competenti per il collocamento, con periodicità almeno settimanale devono rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguata pubblicità (art. 7-ter, comma 11, D.L. n. 5/2009).

 

La Regione Lazio ha definito gli indirizzi generali a cui le Province/Centri per l'impiego devono uniformarsi anche per la verifica e la prevenzione della disoccupazione di lunga durata nell'ambito del Masterplan regionale dei servizi per l'impiego approvato con D.G.R. n. 837 del 18 novembre 2008. Ha ulteriormente specificato tali indirizzi nella determinazione citata sopra con riferimento al Patto di servizio da stipularsi fra Centro per l'impiego e lavoratore alla ricerca di un'occupazione.

In tale ambito il Patto di servizio "... definito come accordo fra il Centro per l'impiego e l'utente ... definisce le condizioni generali dell'erogazione dei servizi da parte del Centro per l'impiego e della fruizione dei medesimi da parte del lavoratore. ... rinvia esplicitamente alla definizione di un piano di azione individuale in cui verranno concordate le specifiche azioni che verranno messe in campo per l'inserimento/reinserimento lavorativo della persona".

Conseguentemente le concrete opportunità messe a disposizione dei lavoratori vengono definite in qualche modo su misura attraverso il Piano di azione individuale, dove, a seguito di uno o più colloqui con il lavoratore il Centro per l'impiego si impegna a prevedere che entro 6 mesi dalla sua sottoscrizione venga avanzata almeno una delle seguenti offerte:

•- Partecipazione a tirocini o work experiences;

•- Partecipazione ad attività formative o a percorsi di istruzione;

•- Partecipazione a percorso di reimpiego;

•- Offerta di lavoro rispondente ai requisiti dell'offerta congrua.

•- Altre misure anche di natura non formativa.

Infine si precisa che la durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero (art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 181/2000).

Allo status di disoccupazione si associa la concessione dell'indennità di disoccupazione che tuttavia precede anche altri requisiti. A tale proposito si rinvia alle schede specifiche presenti sul Portale regionale lavoro. Parimenti a tale condizione si richiamano alcune agevolazioni contributive spettanti ai datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati si rinvia alla nota illustrativa come descritte nella scheda informativa dedicata a tale argomento.

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