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Nuovi ammortizzatori sociali

Il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.2 del 28 gennaio 2009, tende a potenziare e ad estendere gli strumenti di tutela del reddito di lavoratori che siano stati licenziati o sospesi per crisi aziendali o occupazionali, anche se assunti con la qualifica di apprendista.
Le novità rispetto alla precedente normativa riguardano in particolare:

  • Un'indennità di disoccupazione ordinaria per lavoratori sospesi per causa aziendale di 90 giorni;
  • Un'indennità di disoccupazione ordinaria per lavoratori sospesi con requisiti ridotti a 90 giorni;
  • Un'indennità di disoccupazione pari all'indennità ordinaria di disoccupazione per lavoratori assunti con qualifica di apprendista.
Beneficiari
Beneficiano di queste misure:
  • i lavoratori sospesi con indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
  • i lavoratori sospesi con indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
  • i lavoratori sospesi in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 29 novembre 2009 e con almeno tre mesi di servizio, all'atto della sospensione o del licenziamento, presso l'azienda interessata alla crisi. 
Quindi non possono beneficiare di tale trattamento :
  • i lavoratori sospesi di aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
  • i lavoratori sospesi con contratto a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate;
  • i lavoratori sospesi con contratto di lavoro a tempo parziale verticale;
  • i lavoratori sospesi che abbiano perso o a cui sia stato sospeso lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 101/2000.
Caratteristiche
I lavoratori destinatari di queste misure devono possedere i requisiti contributivi già previsti per l'indennità di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti.
(vedi indennità con requisiti ridotti)
(vedi indennità con requisiti ordinari)

Apprendisti:
I sospesi o licenziati assunti con qualifica di apprendista tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giorni nell'intero periodo della vigenza del contratto di apprendista ovvero per un numero minore di giornate,qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità. Sarà cura della sede acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia inferiore ai 90 giorni.
In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso.
Come detto, la nuova via di intervento su questa categoria di lavoratori è in via sperimentale per il triennio 2009/2012.

Altri lavoratori:
Ai sospesi  con requisiti ridotti o normali viene riconosciuta un'indennità ordinaria della durata massima di 90 giornate nell'anno solare; per tale periodo deve quindi essere accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, devono essere concessi assegni per il nucleo familiare.

Procedure
Aziende:
Nei casi di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e ridotti, il datore di lavoro è tenuto a comunicare -con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti (Province - centri per l'impiego) e alla sede dell'INPS territorialmente competente- la sospensione dell'attività lavorativa, le relative motivazioni e i nominativi dei lavoratori interessati.

Lavoratori:
I lavoratori, a loro volta, devono rendere al centro per l'impiego competente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale e presentare la domanda (mod.DS 21) alla sede INPS competente, entro 68 giorni.
La procedura rimane la stessa anche per i licenziati o sospesi con la qualifica di apprendista; è necessario, però, che la domanda sia stata inoltrata entro 68 giorni dall'evento.

 

Principali riferimenti normativi

 

Modelli