Mobilità on line - L. 236/1993
Linee Guida per la gestione on line degli applicativi provinciali e regionale relativi alla lista di mobilità ex L. 236/1993
Questa pagina di Portalavoro è dedicata agli operatori dei Centri per l’impiego (CPI) afferenti alle Province del Lazio che, recentemente, stanno utilizzando un nuovo applicativo che ha l’obiettivo di semplificare e rendere in tal modo più rapido il tempo che passa fra la richiesta di iscrizione in mobilità presso il CPI e l’effettivo inserimento nelle liste regionali di mobilità.
Al momento tale innovazione riguarda le richieste individuali di mobilità ex L. n. 236/93, art 4 ed a tale procedura si riferisce questa pagina.
Fra gli strumenti messi a disposizione degli operatori per gestire questa procedura si segnala: un indirizzo di posta elettronica a cui inviare tutte le mail riguardanti quesiti a carattere normativo e segnalazioni di problematiche a carattere tecnico; alcune linee guida per garantire una uniformità di gestione della procedura; una raccolta di Faq; la normativa e la modulistica.
2. Avvio dell’istruttoria
In primo luogo si evidenzia che i Centri per l'impiego accedono al nuovo applicativo operando all'interno dei loro Sistemi informativi lavoro e che tutte le funzionalità necessarie per gestire le istruttorie, secondo le nuove procedure, sono già incorporate nei sistemi gestionali dei Centri per l'impiego.
Si rammenta in sintesi che le istanze di iscrizione ex art. 4 l.236/93 in lista regionale di mobilità presentate dai lavoratori ai Centri per l'Impiego ai fini della istruttoria on line, devono essere corredate dalla seguente documentazione:
- Istanza di iscrizione (modulo mob.236/lavoratore);
- Lettera di licenziamento (la comunicazione di cessazione On Line del rapporto di lavoro non è di regola sostituiva della lettera di licenziamento).
- Dichiarazione aziendale (modulo mob236/azienda) compilata in tutti i campi;
Le istanze vanno presentate entro 60 giorni dalla data del licenziamento. Tuttavia, poiché la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro deve contenere i motivi del licenziamento, la decorrenza dei 60 giorni va intesa a partire dalla comunicazione dei motivi del licenziamento, laddove non contestuale.
Inoltre i lavoratori hanno 30 giorni di tempo a partire dalla richiesta di iscrizione on line per mettere a disposizione dei CPI la documentazione richiesta, pena l'esito negativo dell'istruttoria.
A partire dalla data di avvio del nuovo sistema on-line, le istanze in formato cartaceo (con parere Positivo o Negativo inviate dai CPI) non vanno più trasmesse all'Agenzia Regionale Lazio Lavoro, e pertanto rimangono come documentazione presso i Centri per l'Impiego.
Laddove gli operatori non possano caricare in tempo reale i dati anagrafici del lavoratore e dell'azienda in tempo reale, verificano la completezza dei documenti e rilasciano al lavoratore una ricevuta (ModMob1) che attesta la data di avvio del procedimento. Nella stessa ricevuta, l'operatore evidenzia se la documentazione è completa o da completare.
Invece, laddove gli operatori possono caricare in tempo reale i dati anagrafici del lavoratore e dell'azienda, gli operatori verificano la conformità dei documenti presentati e procedono all'istruttoria in tempo reale rilasciando al lavoratore una ricevuta di iscrizione (parere positivo) o di rigetto (parere negativo) dell'iscrizione alla lista regionale (vedi ModMob2). Si evidenzia che tale ricevuta non è definitiva in quanto l'iscrizione in lista è definitiva solo a seguito dell'esito positivo da parte dell'Agenzia ed invio dell'elenco/lista di mobilità all'INPS.
3. Istanze con esito positivo
Le istanze con esito positivo devono possedere i seguenti requisiti:
Requisiti soggettivi relativi al lavoratore
a. Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
b. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (il motivo deve essere chiaramente esplicitato nella lettera di licenziamento).
c. Licenziamento per cessazione totale dell'attività aziendale. In tali casi, qualora l'azienda non abbia effettuato la procedura di mobilità ex artt.4 e 24 L.223/91, l'istanza va accolta in applicazione della Sentenza Cort. Cost. 19-21 gennaio 1999, n. 6, a condizione che si tratti di effettiva cessazione totale dell'attività aziendale, da documentare (es. tramite dichiarazioni della stessa azienda, ecc.).
d. Licenziamento per fine cantiere/fine lavoro nel settore edilizia. Le istanze vanno accolte in tutti i casi (indipendentemente dall'organico aziendale e dal numero di licenziamenti effettuati) poiché l'azienda non è tenuta alla effettuazione della procedura di mobilità. Il licenziamento per fine cantiere/fine lavoro nel settore edilizia deve essere esplicitato nella lettera di licenziamento. In tali casi si può omettere la presentazione della dichiarazione aziendale.
e. Anzianità aziendale: il lavoratore deve aver maturato almeno tre mesi di anzianità aziendale (CRCL del 01.12.07), salvo eccezioni per motivi straordinari da verificare CASO PER CASO (es. interruzioni di lavoro per cause naturali, ecc.).
f. Qualifica del lavoratore: operaio, impiegato o quadro (i dirigenti non possono essere inseriti in lista di mobilità).
g. Dimissioni per giusta causa[1]. Le istanze di lavoratori che si sono dimessi dal posto di lavoro per giusta causa vanno accolte nei casi in cui risulti che le dimissioni del lavoratore sono involontarie e dovute a gravi motivi (es. mancata corresponsione dello stipendio). A tale scopo è necessario richiedere al lavoratore - all'atto della presentazione dell'istanza - una documentazione valida idonea a dimostrare la situazione (es. ricorso al tentativo di conciliazione, comunicazioni delle OO.SS., ecc.).
Requisiti relativi all'azienda
h. Azienda: con organico fino a 15 dipendenti, nessun limite riguardo il numero di licenziamenti;
i. Azienda: qualora l'organico sia superiore alle 15 unità occorre verificare che il n.° di licenziamenti effettuati non sia superiore a 4 unità nella stessa provincia in tal caso l'istanza va valutata positivamente. In particolare, nel caso di cinque o più licenziamenti in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia, l'azienda è tenuta alla effettuazione delle procedure di mobilità ex art.24 L.223/91[2], per cui l'istanza non può essere accolta.[3]
Con l'interpello n. 10 del 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha preso atto che la scelta del legislatore non pone limiti alla concessione della mobilità non indennizzata anche ai lavoratori subordinati licenziati per motivi di riduzione di personale da parte di studi professionali. La Regione Lazio sta valutando l'impatto dell'interpello ministeriale rispetto ai diversi ammortizzatori sociali già attivabili nel proprio territorio. Le domande di mobilità di lavoratori degli studi professionali eventualmente acquisite dai Centri per l'impiego restano in stato di "sospensione" in attesa dei competenti atti della Regione Lazio.
Termini, documentazione da allegare e verifiche
L'Istanza ex l.236/93 - modello 'Mob.236/lavoratore' - deve essere presentata entro i termini previsti dalla legge (60 giorni dal licenziamento o dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale); in casi eccezionali la presentazione oltre i termini va giustificata mediante idonea documentazione rilasciata unicamente da strutture sanitarie pubbliche (ivi compreso il medico curante di medicina generale). Come già accennato, il lavoratore ha altri 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per allegare tutta la documentazione eventualmente mancante.
Documentazione completa
All'istanza ex l.236/93 compilata nella sua interezza, va allegata la lettera di licenziamento e la dichiarazione di responsabilità aziendale (modello 'Mob.236/azienda') a firma dell'azienda. L'azienda interessata è tenuta alla compilazione della dichiarazione aziendale (modello 'Mob.236/azienda') nella sua interezza. I dati indispensabili ai fini della iscrizione in lista di mobilità, oltre a quelli di tipo anagrafico (tra cui sede sociale e unità produttiva), riguardano le voci 'organico aziendale' e 'numero di licenziamenti effettuati'.
Verifiche
Si evidenzia che l'istruttoria si basa sull'analisi della congruità dei contenuti della documentazione che ai sensi delle disposizioni vigenti in materia è autocertificata.
Le verifiche possono essere opportune qualora si ravvisino:
- elementi 'anomali' circa la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione aziendale;
- non corrispondenza con dati presenti in altre istanze pervenute al CPI da parte della stessa azienda;
- rifiuto da parte dell'azienda di compilare la dichiarazione aziendale (modello 'Mob.236/azienda').
Nello specifico, laddove fosse necessario, le verifiche, su:
· data e motivi del licenziamenti;
· numero di licenziamenti effettuati in un dato periodo di tempo;
· territorio provinciale in cui è stato effettuato il licenziamento;
possono essere realizzate accedendo al nodo regionale del SIL, le cui id e pwd sono state rilasciate agli operatori provinciali, secondo le modalità definite in allegato.
4. Istanze con esito NEGATIVO
Le istanze con esito NEGATIVO presentano i seguenti motivi:
a) omesse procedure di mobilita ex art. 24 l.223/91 (azienda, con organico superiore ai 15 dipendenti, che ha effettuato almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia)
b) istanza presentata oltre il termine di 60 giorni dalla data di licenziamento (o dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale)
c) istanza incompleta per mancanza dichiarazione aziendale
d) istanza incompleta per mancanza lettera di licenziamento
e) istanza incompleta per mancanza dati su organico aziendale e/o numero licenziamenti effettuati
f) istanza incompleta per mancanza motivi di licenziamento
g) istanza incompleta per altri motivi
h) mancanza anzianità aziendale di almeno tre mesi
i) rapporto di lavoro non a tempo indeterminato (es. contratto a termine, contratto apprendistato)
j) licenziamento effettuato NON per giustificato motivo oggetto connesso a riduzione, trasformazione (es. licenziamento per superamento periodo comporto; licenziamento per giusta causa)
k) datore di lavoro NON imprenditore
l) dimissioni volontarie del lavoratore (senza giusta causa)
m) il lavoratore ha un contratto di lavoro come dirigente
n) altro
L'applicativo usato dagli operatori presenta una tendina in cui sono esplicitati tutti i motivi di carattere negativo citati sopra, con le relative codifiche. Tali codifiche saranno inserite nel "campo note" che viene aperto quando si seleziona "esito negativo".
5. Istanze PROBLEMATICHE e casi specifici
Si sottolinea che vanno trasmesse in formato cartaceo all'Agenzia regionale Lazio Lavoro solo ed unicamente le istanze le cui caratteristiche non rientrano per nessun motivo nelle causali positive o negative indicate. Si tratta quindi di casi estremamente anomali/atipici.
A tale riguardo prima della trasmissione cartacea si suggerisce di sospendere la chiusura della procedura e di contattare l'Agenzia per verificare che effettivamente si tratti di tali fattispecie ad alto grado di complessità.
L'istruttoria con esito positivo è definitivamente chiusa quando l'Agenzia invia ad INPS l'elenco dei lavoratori iscritti in lista di mobilità. L'applicativo on line registra l'avvenuta iscrizione in lista (data e n. protocollo). Per ciascun lavoratore, la data di 'inizio lista' (il giorno successivo al licenziamento) e di 'fine lista' sono presenti nell'applicativo on line all'atto della prima registrazione da parte del CPI.
La data 'fine lista' può variare solo in relazione a casi peculiari che sospendono l'iscrizione alla lista (vedi punto 5.3.)
5.1. Lavoratori residenti in regione Lazio, inseriti in lista di mobilità approvate dalle altre regioni
Per i lavoratori, iscritti agli elenchi dei CPI del Lazio e quindi ivi residenti, per i quali altre regioni o province autonome procedono alla messa in mobilità ed all'invio delle liste ai CPI, si procede come nelle attuali modalità:
Ø Si compila lo status del lavoratore inserendovi la data di approvazione della lista da parte della Regione/Provincia di riferimento con particolare riferimento ai campi "Inizio lista" e "Fine lista".![]()
5.2. Lavoratori residenti in altre regioni, inseriti in lista di mobilità dalla Regione Lazio
Anche in questo caso si procede come nelle modalità attuali. Ovvero, una volta pervenuto sul sistema la data di approvazione della lista di mobilità relativa al lavoratore, si comunica, con i mezzi ordinariamente adottati da ogni amministrazione provinciale, alla Regione o Provincia di residenza del lavoratore che il lavoratore è stato inserito in lista.
5.3. Casi di modifica data fine
La "data fine" dell'iscrizione alla lista definita dall'applicativo può variare fino a raggiungere la data di 'massimo differimento' (vale a dire permanenza in lista di mobilità per un periodo doppio rispetto a quello previsto in origine) nei seguenti casi:
- Assunzione a tempo determinato (il lavoratore mantiene l'iscrizione in lista di mobilità e la prolunga per il periodo lavorato);
- Maternità relativa sia al periodo di astensione obbligatoria sia al periodo di astensione facoltativa
- Cumulo assunzione tempo determinato e maternità.
[1] Per maggiori riferimenti sulle dimissioni per giusta causa, vedere la seguente scheda informativa del Portale regionale lavoro del Lazio: http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/argomento/?id=Dimissioni-per-giusta-causa_47
[2] Sono tenute alla effettuazione delle procedure di mobilità tutte le aziende con organico superiore a 15 dipendenti che nell'arco di 120 giorni intendano effettuare almeno 5 licenziamenti, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia.
[3] Qualora l'organico sia superiore alle 15 unità occorre verificare il n.° di licenziamenti effettuati. Nel caso di cinque o più licenziamenti l'azienda è tenuta alla effettuazione delle procedure di mobilità ex art.24 L.223/91[3], per cui l'istanza non può essere accolta.
ALLEGATI:
- ModMob1_RicevutaPresentazioneistanzaL236 (doc - 35,50 Kb)
- MobMod2_ EsitoIstruttoriaCPI (doc - 58,00 Kb)
- MobMod3_ Attestato-iscrizioneMobilità (doc - 70,00 Kb)
- MobMod4_ Storicoiscrizionemobilità (doc - 56,00 Kb)
- Linee Guida Mobilità on line L. 236/1993 (ver.3.0) - Aggiornamento al 28 giugno 2010 (pdf - 1.425,93 Kb)
- Faq - Risposte a domande più frequenti (ver. 4.0 )- Aggiornamento marzo 2011 (pdf - 640,63 Kb)
- Mod Mob236/azienda (Nuovo luglio 2010) (doc - 36,00 Kb)
- Mod Mob 236/Lavoratore (Nuovo luglio 2010) (doc - 35,00 Kb)