Lista di mobilità e licenziamento collettivo
INTRODUZIONE
Cosa è
L'iscrizione in lista di mobilità (art. 6 L.22391) consente di usufruire di particolari misure di politica del lavoro, tra cui:
le agevolazioni contributive alle aziende che assumono, a termine o a tempo indeterminato, i lavoratori in mobilità
e, inoltre, i benefici economici - indennità di mobilità - per i lavoratori collocati in mobilità da imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS (es. imprese del settore industria) o destinatari della mobilità in deroga.
Chi ha diritto all'iscrizione
Possono essere iscritti in lista di mobilità i lavoratori - operai, impiegati, quadri - assunti con contratto di lavoro a carattere continuativo e quindi non a termine o stagionale.
In particolare, hanno diritto alla iscrizione in lista di mobilità prevista dall'art.6, L.223/91:
- i lavoratori licenziati a seguito di riduzione, trasformazione e cessazione di attività o di lavoro da parte di imprese tenute alla effettuazione delle procedure di mobilità (artt.4 e 24, L.223/91), vale a dire che occupino più di 15 dipendenti e che intendano effettuare almeno cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni in ciascuna o più unità produttive nell'ambito di una stessa provincia (licenziamenti collettivi);
- i lavoratori licenziati da imprese ammesse al trattamento CIGS che, non potendo reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi, avviano le procedure di mobilità (art. 4, L.223/91);
- i lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori (D. Lgs. 110/2004), a seguito di procedure di mobilità. In tal caso, i lavoratori licenziati e iscritti in lista di mobilità non hanno diritto a percepire l'indennità di mobilità e non potranno essere assunti con le agevolazioni;
- i lavoratori licenziati - entro il 31 DICEMBRE 2009 - per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese anche con meno di 15 dipendenti (art.4, L.236/93), per le quali non ricorrano le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità (licenziamenti individuali).
Con l'interpello n. 10 del 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha preso atto che la scelta del legislatore non pone limiti alla concessione della mobilità non indennizzata (L. 236/1993) anche ai lavoratori subordinati licenziati per motivi di riduzione di personale da parte di studi professionali.
Come si accede
1. Licenziamenti collettivi ai sensi della Legge 223/91.
2. Licenziamenti individuali ai sensi dell'art. 4 della Legge 236/1993.
Licenziamento collettivo ai sensi della Legge 223/1991
I nominativi dei lavoratori licenziati a seguito delle procedure di mobilità vengono comunicati direttamente dall'azienda interessata all'Agenzia regionale Lazio Lavoro, che provvede alla istruttoria delle pratiche e alla conseguente compilazione e approvazione degli elenchi dei lavoratori inseriti in lista di mobilità, ed al loro invio agli uffici competenti (Province, Centri per l'Impiego e INPS).
In particolare l'azienda è tenuta ad inviare la seguente documentazione con raccomandata con ricevuta di ritorno a Agenzia Regionale Lazio Lavoro e Regione Lazio - Direzione Regionale Lavoro:
· apertura delle procedure di mobilità ex art.4 comma 9 L.223/91;
· verbale di accordo, mancato accordo/esame congiunto;
. Modello l. 223/91 - Elenco lavoratori - Scheda azienda
Le comunicazioni devono avvenire contestualmente alla collocazione in mobilità dei lavoratori interessati.
In relazione alle comunicazioni da inviare all'INPS, con la circolare n. 169 del 31/12/2010 l'Istituto dà inizio al processo di telematizzazione delle prestazioni. In tal modo il cittadino o l'azienda potrà accedere ai servizi senza recarsi presso la sede territorialmente competente. A partire dal 1° gennaio 2011 la presentazione delle domande dovrà avvenire attraverso uno dei sottoelencati canali:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- contact center al n. 803164;
- intermediari dell'INPS.
Criteri di scelta dei lavoratori
L'art. 5, commi 1 e 2, L. n. 223/1991 stabilisce che la scelta dei lavoratori da porre in mobilità - e quindi da licenziare - deve essere effettuata in base ai criteri previsti dagli accordi collettivi stipulati con le rispettive associazioni sindacali o, in mancanza, in base ai seguenti criteri in concorso tra loro: carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative; in ogni caso le imprese non possono collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riferimento alle mansioni prese in considerazione.
Illegittimità del licenziamento collettivo
Per effetto dell'art. 5, comma 3, L. n. 223/1991, il licenziamento collettivo intimato:
- senza il rispetto della forma scritta e senza il rispetto delle procedure di mobilità è inefficace;
- in violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in mobilità è annullabile.
L'illegittimità del licenziamento collettivo:
- deve essere fatta valere entro 60 giorni dal ricevimento da parte del lavoratore della lettera di licenziamento, salva l'ipotesi di illegittimità del licenziamento per inosservanza della forma scritta;
- comporta l'applicazione della c.d. tutela reale del posto di lavoro stabilita dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (reintegrazione o, a scelta del lavoratore, relativa indennità sostitutiva).
Tuttavia, la tutela reale di cui al richiamato art. 18 dello Statuto dei lavoratori, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (art. 24, comma 1-ter, L. n. 223/1991). Nei confronti di tali soggetti, infatti, nei casi di inefficacia e/o di annullabilità del licenziamento collettivo, di cui all'art. 5, comma 3, L. n. 223/1991, trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 604/1966 in materia di licenziamenti individuali (art. 24, comma 1-quater, L. n. 223/1991).
Hanno diritto all'indennità di mobilità:
- i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito seguito di licenziamento collettivo intimato ai sensi dell'art. 24, L. n. 223/1991 da parte di aziende diverse da quelle edili, rientranti nel campo d'applicazione della Cassa integrazioni guadagni straordinaria, se in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro - compresi i periodi di sospensione del rapporto per ferie, festività, infortuni e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 423 del 1995, i periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio - espletato in esecuzione di un rapporto a carattere continuativo e comunque non a termine (art. 16, comma 1, L. n. 223/1991; v. anche INPS circ. n. 148/1998).
Domanda di indennità
Secondo le istruzioni fornite dall'INPS con circc. n. 3/1992 e n. 82/1992, la domanda di indennità deve essere redatta sul mod. DS21 e deve essere presentata all'INPS, tramite la sezione circoscrizionale per l'impiego, pena la decadenza, entro 68 giorni dalla data del licenziamento.
Durata dell'erogazione
La durata dell'iscrizione in lista di mobilità varia in funzione dell'età del lavoratore:
· 12 mesi per i lavoratori con età fino a 39 anni;
· 24 mesi per i lavoratori da 40 a 49 anni di età;
· 36 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni.
Per le aziende del Lazio che ricadono nel territorio ex cassa del Mezzogiorno i limiti precedenti salgono di 12 mesi. Le aree ricadenti nel territorio del Mezzogiorno sono specificate dal DPR 218/1978 e sono:
- tutti i comuni delle provincie di Latina e Frosinone;
- i comuni della provincia di Rieti ricadenti nel circondario di Città Ducale;
- i comuni ed i territori della provincia di Roma ricadenti nell'area dell'ex consorzio di bonifica di Latina (cfr. allegato).
Cumulabilità tra redditi derivanti dall' indennità di mobilità e il lavoro subordinato o autonomo
La circolare INPS n. 67 del 14 aprile 2011 fornisce indicazioni circa la compatibilità dell'indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa e la eventuale cumulabilità della remunerazione con la stessa indennità.
Qualora il lavoratore, durante il periodo di godimento dell'indennità accetti l'offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale ( sia esso a tempo determinato che a tempo indeterminato) dandone tempestiva comunicazione all'INPS, la prestazione viene sospesa mantenendo l'iscrizione nella lista.
La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno e indeterminato provoca invece la decadenza della prestazione e dall'iscrizione alle liste di mobilità.
In materia di lavoro autonomo nessuna norma specifica prevede la sospensione o decadenza dell'indennità.
La legge 223/1991 prevede la facoltà per il lavoratore in mobilità di ottenere, qualora ne faccia richiesta, la corresponsione anticipata della prestazione in un'unica soluzione per intraprendere un'attività autonoma oppure associarsi in cooperativa.
Il lavoratore non è obbligato a chiedere l'anticipazione e la legge non stabilisce la decadenza dalla prestazione di mobilità nel caso egli non si avvalga della suddetta richiesta di anticipazione.
L'attività di lavoro autonomo è compatibile con la percezione dell'indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino siano tali da non comportare la perdita dello stato di disoccupazione.
Tali redditi, in vigenza dell'attuale normativa in materia di imposte sui redditi, sono quantificati in 4.800 euro nell'anno solare per l'attività di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative.
La remunerazione potrà cumularsi con l'indennità di mobilità nei limiti in cui sia utile garantire la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità.
Ai fini dell'accertamento del reddito del lavoratore, lo stesso è tenuto a dichiarare all'INPS il reddito che preveda di ottenere nel corso dell'anno solare.
Per lo svolgimento di lavoro subordinato a tempo determinato o parziale, tale comunicazione, dovrà essere resa entro il termine di 5 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa autonoma.
Al termine dell'anno solare, e comunque non oltre i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, il lavoratore dovrà comprovare il reddito effettivamente conseguito nello svolgimento del lavoro autonomo.
Per quanto riguarda il lavoro accessorio, la prestazione di mobilità non dovrà essere ridotta e potrà essere interamente cumulata con la remunerazione da lavoro accessorio senza che venga sospesa o ridotta. Le remunerazioni che superino il limite di 3.000 euro non danno luogo alla cumulabilità totale.
Il lavoratore che abbia titolo a percepire l'indennità di mobilità e che voglia rioccuparsi associandosi in cooperativa, può chiedere la corresponsione anticipata della prestazione di mobilità in un'unica soluzione.
Nel caso in cui il lavoratore aderisca alla cooperativa senza chiedere l'anticipazione e venga instaurato un rapporto di lavoro subordinato si applicano le stesse norme previste per il rapporto di lavoro subordinato.
L'esercizio della facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità da parte del lavoratore che si associ in cooperativa e intrattenga un rapporto di lavoro subordinato esclude gli incentivi altrimenti fruibili per l'assunzione.
Nel caso in cui il lavoratore aderisca alla cooperativa senza richiedere l'anticipazione del trattamento di mobilità, la cooperativa potrà fruire delle agevolazioni previste.
Agevolazioni contributive
Le agevolazioni contributive previste in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità consistono in una riduzione dell'aliquota contributiva posta a carico del datore di lavoro ex art. 25, comma 9, L. n. 223/1991, ovvero in un contributo mensile a suo favore ex art. 8, commi 2 e 4 della stessa legge.
Le disposizioni di cui agli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, L. n. 223/1991 non si applicano ai lavoratori licenziati per riduzione del personale da privati datori di lavoro non imprenditori (art. 24, comma 1-bis, L. n. 223/1991).
Gli artt. 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, L. 223/1991, relativi ai benefici contributivi concessi ai datori di lavoro che assumono i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 1, comma 155, L. 311/2004 (programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in tali programmi). In quest'ultimo caso, beneficiario finale dell'agevolazione sarà l'utilizzatore, ma a fruire direttamente del beneficio contributivo sarà l'agenzia di somministrazione, che avrà l'obbligo di trasferire il beneficio a favore dell'utilizzatore (INPS circ. n. 12/2006; INPS mess. n. 3558/2006).
Il datore di lavoro può continuare ad usufruire delle agevolazioni contributive anche nel caso in cui modifichi l'inquadramento professionale del lavoratore assunto dalle liste di mobilità, ad es. facendolo passare dalla qualifica di impiegato a quella di dirigente (ML nota n. 1066/2006).
La previsione dell'agevolazione non si applica con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che al momento del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo (art. 13, comma 2, lett. c), D.L. n. 35/2005).
Iscrizione alla lista di mobilità ai sensi della Legge 236/1993
Il lavoratore licenziato, per giustificato motivo oggettivo, da un'azienda che occupa anche meno di 15 dipendenti, può chiedere di essere inserito in lista di mobilità ai sensi della legge 236/93, art. 4 comma 1.
Il lavoratore deve presentare domanda presso il Centro per l'Impiego di appartenenza, redatta su apposito modello, entro 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla comunicazione dei motivi, se non avvenuta contestualmente.
Per i lavoratori licenziati, tuttavia, è consigliabile verificare ogni anno le disposizioni della legge finanziaria che possono prevedere procedure alternative.
La Regione Lazio, al fine di agevolare l'iter relativo all'approvazione delle domande di mobilità, attraverso il conseguimento dei principi di semplificazione, trasparenza e celerità, ha avviato un nuovo applicativo per la gestione dell'inserimento dei lavoratori nella lista regionale di mobilità.
Le istanze di iscrizione ex art. 4 l.236/93 in lista regionale di
mobilità presentate dai lavoratori ai Centri per l'Impiego ai fini della istruttoria on line,
devono essere corredate dalla seguente documentazione:
· istanza di iscrizione (modulo mob.236/lavoratore);
· lettera di licenziamento (o copia della comunicazione di cessazione On Line del rapporto di lavoro).
· dichiarazione aziendale (modulo mob236/azienda) compilata in tutti i campi;
Le istanze vanno presentate entro 60 giorni dalla data del licenziamento. Tuttavia, poiché la
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro deve contenere i motivi del licenziamento,
la decorrenza dei 60 giorni va intesa a partire dalla comunicazione dei motivi del licenziamento, laddove non contestuale.
Inoltre i lavoratori hanno 30 giorni di tempo a partire dalla richiesta di iscrizione on line per mettere a disposizione dei CPI la documentazione richiesta, pena l'esito negativo dell'istruttoria.
Nel caso in cui l'operatore del Centro per l'Impiego non possa caricare i dati anagrafici del lavoratore in tempo reale, rilascia al lavoratore una ricevuta (Mod. Mob1) che attesta la data di avvio del procedimento.
Nella stessa ricevuta, sarà evidenziato se la documentazione è completa o da completare.
Invece, nel caso in cui il Centro per l'Impiego possa caricare contestualmente i dati anagrafici del
lavoratore e dell'azienda, verificando la conformità dei documenti presentati e procedendo all'istruttoria, rilascia al lavoratore una ricevuta di iscrizione (parere positivo) o di rigetto (parere negativo) dell'iscrizione alla lista regionale (ModMob2).
Si evidenzia che tale ricevuta non è definitiva in quanto l'iscrizione in lista è definitiva solo a seguito dell'esito positivo da parte dell'Agenzia ed invio dell'elenco/lista di mobilità all'INPS.
Si sottolinea che i Centri per l'Impiego trasmetteranno in formato cartaceo all'Agenzia regionale Lazio Lavoro solo ed unicamente le istanze le cui caratteristiche non rientrano per nessun motivo nelle causali positive o negative indicate.
Si ha diritto all'iscrizione quando si verificano le seguenti condizioni riferite al lavoratore ed all'azienda:
Requisiti soggettivi relativi al lavoratore:
a. rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
b. licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (il motivo deve essere
chiaramente esplicitato nella lettera di licenziamento);
c. licenziamento per cessazione totale dell'attività aziendale.
In tali casi, qualora l'azienda non abbia effettuato la procedura di mobilità ex artt.4 e 24 L.223/91,
l'istanza va accolta in applicazione della Sentenza Cort. Cost. 19-21 gennaio 1999, n.
6, a condizione che si tratti di effettiva cessazione totale dell'attività aziendale, da
documentare (es. tramite dichiarazioni della stessa azienda, ecc.).
d. Licenziamento per fine cantiere/fine lavoro nel settore edilizia.
Le istanze vanno accolte in tutti i casi (indipendentemente dall'organico aziendale e dal numero di
licenziamenti effettuati) poiché l'azienda non è tenuta alla effettuazione della procedura di mobilità.
Il licenziamento per fine cantiere/fine lavoro nel settore edilizia deve essere esplicitato nella lettera di licenziamento. In tali casi si può omettere la presentazione della dichiarazione aziendale.
e. Anzianità aziendale: il lavoratore deve aver maturato almeno tre mesi di anzianità
aziendale (CRCL del 01.12.07), salvo eccezioni per motivi straordinari da verificare
caso per caso (es. interruzioni di lavoro per cause naturali, ecc.).
f. Qualifica del lavoratore: operaio, impiegato o quadro (i dirigenti non possono essere
inseriti in lista di mobilità).
g. Dimissioni per giusta causa1. Le istanze di lavoratori che si sono dimessi dal
posto di lavoro per giusta causa vanno accolte nei casi in cui risulti che le
dimissioni del lavoratore sono involontarie e dovute a gravi motivi (es. mancata
corresponsione dello stipendio). A tale scopo è necessario richiedere al lavoratore -
all'atto della presentazione dell'istanza - una documentazione valida idonea a
dimostrare la situazione (es. ricorso al tentativo di conciliazione, comunicazioni
delle OO.SS., ecc.).
Requisiti relativi all'azienda:
h. Azienda: con organico fino a 15 dipendenti, nessun limite riguardo il numero di
licenziamenti;
i. Azienda: qualora l'organico sia superiore alle 15 unità occorre verificare che il n.° di
licenziamenti effettuati non sia superiore a 4 unità nella stessa provincia in tal caso
l'istanza va valutata positivamente.
In particolare, nel caso di cinque o più licenziamenti in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia, l'azienda è tenuta alla effettuazione delle procedure di mobilità ex art.24 L.223/912, per cui l'istanza non può essere accolta.3
j. Il licenziamento deve essere effettuato da datore di lavoro qualificabile come
'impresa" Non rientrano, dunque, in tale tipologia: studi professionali, studi medici,
sindacati, associazioni, ecc.
La durata dell'iscrizione in lista di mobilità varia in funzione dell'età del lavoratore:
· 12 mesi per i lavoratori con età fino a 39 anni;
· 24 mesi per i lavoratori da 40 a 49 anni di età;
· 36 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni.
Per le aziende del Lazio che ricadono nel territorio ex cassa del Mezzogiorno i limiti precedenti salgono di 12 mesi. Le aree ricadenti nel territorio del Mezzogiorno sono specificate dal DPR 218/1978 e sono:
- tutti i comuni delle provincie di Latina e Frosinone;
- i comuni della provincia di Rieti ricadenti nel circondario di Città Ducale;
- i comuni ed i territori della provincia di Roma ricadenti nell'area dell'ex consorzio di bonifica di Latina (cfr. allegato).
La decorrenza dei benefici connessi alla iscrizione alla lista decorre dal giorno successivo al licenziamento e non dalla data di approvazione in lista di mobilità.
Non possono essere inseriti in lista di mobilità ai sensi dell'art. 4 della Legge 236/93 i lavoratori licenziati da imprese per le quali ricorrano le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità (organico superiore a 15 dipendenti e almeno 5 licenziamenti nell'arco di 4 mesi). L'unica eccezione al riguardo è costituita dai casi di cessazione totale dell'attività aziendale (sentenza Corte Costituzionale del 19-21 gennaio 1999 n. 6).
Non si ha diritto all'iscrizione nella lista di mobilità per i seguenti motivi:
a. omesse procedure di mobilita ex art. 24 l.223/91 (azienda, con organico superiore ai
15 dipendenti, che ha effettuato almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni, in
ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia);
b. istanza presentata oltre il termine di 60 giorni dalla data di licenziamento (o dalla
comunicazione dei motivi, ove non contestuale);
c. istanza incompleta per mancanza dichiarazione aziendale;
d. istanza incompleta per mancanza lettera di licenziamento;
e. istanza incompleta per mancanza dati su organico aziendale e/o numero licenziamenti
effettuati;
f. istanza incompleta per mancanza motivi di licenziamento;
g. istanza incompleta per altri motivi;
h. mancanza anzianità aziendale di almeno tre mesi;
i. rapporto di lavoro non a tempo indeterminato (es. contratto a termine, contratto
apprendistato);
j. licenziamento effettuato non per giustificato motivo oggetto connesso a riduzione,
trasformazione (es. licenziamento per superamento periodo comporto; licenziamento
per giusta causa);
k. datore di lavoro non imprenditore;
l. dimissioni volontarie del lavoratore (senza giusta causa);
m. il lavoratore ha un contratto di lavoro come dirigente.
Compatibilità dell'iscrizione alla lista regionale di mobilità con i rapporti di lavoro:
Il lavoratore che trova nuova occupazione a tempo parziale o determinato viene sospeso dalla lista di mobilità conservando l'iscrizione; in tal caso il termine finale della permanenza in lista è prolungato per un periodo corrispondente a quello di lavoro. Tale periodo di sospensione non può essere maggiore della durata iniziale dell'iscrizione. La permanenza in lista non potrà in nessun caso superare il doppio della durata originariamente prevista.
Agevolazioni per i datori di lavoro:
Per il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato il lavoratore iscritto in lista di mobilità a norma della L. 236/93, la quota di contribuzione dovuta è, per i primi 18 mesi, pari a quella prevista per gli apprendisti.
Principali riferimenti normativi
- Legge 1991, n. 223
- Legge 1993, n. 236
- INPS, messaggio n. 10152 del 03/04/2006
- INPS messaggio n.6345 del 17/03/2008
- MLPS, Nota 19 marzo 2008 prot. 14/3947
- MLPS, risposta alla nota n.14/0002262 del 14/02/08
- INPS, circolare n. 169 del 31/12/2010
ALLEGATI:
- Dichiarazione di responsabilità (doc - 20,50 Kb)
- Nota Agenzia Regionale Lazio Lavoro "Riepilogo istanze ex art. 4 L. 236/1991 (DOC - 175,50 Kb)
- Modello iscrizione mobilità - Dichiarazione azienda - Legge 236/93 (doc - 30,00 Kb)
- Modello l. 223/91 - Elenco lavoratori - Scheda azienda (xls - 36,50 Kb)