sei in: Homepage / Ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito / Integrazioni del reddito per lavoratori sospesi percettori di sostegno al reddito utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione

Integrazioni del reddito per lavoratori sospesi percettori di sostegno al reddito utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione

Aspetti generali

 

In via sperimentale, per gli anni 2009 e 2010,  i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento.

Tutto ciò è stabilito dall'art.1 del Decreto 49281 del 18/12/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009.

 

Lavoratori interessati

 

Nei progetti sopra specificati possono essere utilizzati i seguenti lavoratori:

 
  1. lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge 164/1975;
  2. lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge 223/91;
  3. lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 726/1984, convertito nella legge 863/1984;
  4. lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
  5. lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge 185/2008, convertito in legge 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni (lavoratori percettori di sostegno al reddito inclusi nelle attività di erogazione di politiche attive previste dagli accordi stato-regioni del 12 febbraio 2009, ad es. lavoratori in mobilità in deroga, ecc.) .
 

 

Procedure

 

Il datore di lavoro, ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione, deve sottoscrivere uno specifico accordo in sede ministeriale - Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro, e dove previsto, con le stesse parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo per gli ammortizzatori sociali.

Gli accordi, sulla base di apposita delega del Direttore Generale, possono essere stipulati presso le Direzioni Regionali o Provinciali del Ministero del Lavoro, nelle quali ha sede l'unità produttiva interessata dal progetto di formazione o riqualificazione.

Quando i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito e alle competenze di cui all'Accordo del 12/2/2009 tra Stato, Regioni e Province Autonome, l'accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente Regione o Provincia Autonoma.

 

 

Caratteristiche del progetto di formazione o riqualificazione

 

Il datore di lavoro deve elaborare il progetto di formazione o di riqualificazione professionale che deve prevedere dettagliatamente:
  • il contenuto della formazione,
  • la durata della stessa;
  • le modalità di svolgimento.
A conclusione del progetto formativo dovrà essere inviata un'informativa, relativa all'elenco dei lavoratori  e all'esito dell'apprendimento, ai soggetti pubblici descritti nel precedente paragrafo.

 

Caratteristiche degli incentivi

 

Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.

L'INPS provvede ad accantonare la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore.

Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto, utilizzati nei progetti, si continua ad applicare, ai fini del calcolo dell'importo del premio assicurativo INAIL, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro.

Per i lavoratori sospesi a zero ore, utilizzati nei progetti, l'importo del premio assicurativo INAIL è calcolato con riferimento alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita con applicazione del tasso di tariffa pari al 5 per mille. A tal fine il datore di lavoro, a seguito della stipula dell'accordo, inoltra apposita comunicazione all'INAIL, che provvede all'applicazione del suddetto premio.

Le istruzioni alle quali dovranno attenersi i datori di lavoro per l'assolvimento degli obblighi assicurativi INAIL sono contenute nella circolare n. 18 del 30/4/2010.

 

 

 

Riferimenti normativi

 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 49281 del 18/12/2009

Legge 102/2009

Legge 2/2009

Legge 223/1991

INAIL circolare n. 18 del 30/4/2010