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Cassa integrazione guadagni (cig e cigs)

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIG)

La cassa integrazione guadagni è una prestazione economica erogata dall'INPS con la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi dal lavoro o che lavorano a orario ridotto, in situazioni espressamente previste dalla legge. Viene concessa, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a: eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o situazioni temporanee di mercato.
Obiettivo della CIG è quello di sollevare le aziende, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro della manodopera temporaneamente non utilizzata, consentendo ai lavoratori di riprendere la loro collaborazione una volta superata tale difficoltà. 

Beneficiari
L'integrazione salariale ordinaria spetta ai lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, impiegati, quadri, mentre non spetta ad apprendisti, dirigenti e lavoratori a domicilio.

È destinata alle industrie manifatturiere in genere, alle aziende di trasporto, di installazione di impianti, di produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas, alle industrie estrattive; inoltre si applica alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative agricole per sospensione da riconversione /ristrutturazione di azienda e in caso di calamità o avversità atmosferiche.

Non spetta, se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita, senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, e decade dal diritto alla prestazione.

Caratteristiche
La CIG è valida sull'intero territorio nazionale.

L'importo che viene corrisposto è pari all'80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. La CIG può durare al massimo 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

Spetta in caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a eventi temporanei e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, oppure a situazioni temporanee di mercato.

Gli eventi temporanei, previsti per l'applicazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

  • rientrare nell'ambito aziendale;
  • non essere causati né dall'imprenditore né dal lavoratore;
  • essere involontari e transitori;
  • prevedere la ripresa certa del normale ritmo produttivo.
Le istituzioni responsabili sono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

La Cassa è alimentata dai seguenti contributi:
  • contributo ordinario a carico delle imprese pari all’1% della retribuzione (0,75% nel caso di imprese con meno di 50 dipendenti);
  • contributo addizionale per le imprese che usufruiscono della CIG, dell’8% dell’integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (4% per le imprese con meno di 50 dipendenti);
  • contributo a carico dello Stato.
Lavoro a tempo determinato e Cig

E' consentito ai lavoratori in cassa integrazione (sia ordinaria che straordinaria) l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato di carattere subordinato o autonomo pur in costanza di trattamento di integrazione salariale. Durante tale rapporto di lavoro l’integrazione salariale verrà sospesa da parte dell’INPS.

Occorre che il lavoratore invii una comunicazione in tal senso preventiva all’INPS precisando le date di inizio e termine del rapporti di lavoro, pena da decadenza dalla CIG.
L’INPS, con circolare n. 75 del 12 aprile 2007, informa  che in mancanza di tale comunicazione preventiva alla sede provinciale dell’INPS, il lavoratore decade dall’intero trattamento d’integrazione salariale, per tutto il periodo della concessione anche se  il periodo di occupazione  è inferiore rispetto a quello in cui è previsto l’intervento della cassa integrazione stessa (legge 160/1988 art. 8 comma 5).

L’incumulabilità tra il trattamento di cassa integrazione e redditi  da lavoro è definita in misura variabile secondo l’ammontare degli stessi (circ. INPS 179/2002), come appresso meglio specificato:

1) Nell’ipotesi in cui il trattamento di integrazione salariale sia ragguagliato alla retribuzione perduta, derivante da un rapporto di lavoro a tempo pieno, ed il beneficiario svolga attività di lavoro dipendente, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, l’incumulabilità è normalmente totale (e quindi si risolve, di fatto, in un’incompatibilità), perché deve presumersi che la retribuzione sia equivalente alla corrispondente misura dell’integrazione salariale rapportata alla durata della attività lavorativa. E’ tuttavia ammessa la prova di una retribuzione inferiore, sicché in tal caso può risultare dovuta una quota differenziale di integrazione salariale (incumulabilità relativa).

2) Nell’ipotesi in cui il trattamento di integrazione salariale sia riferito alla retribuzione derivante da un rapporto di lavoro a tempo parziale ed il beneficiario presti lavoro subordinato, l’incumulabilità sarà totale se l’attività è svolta a tempo pieno, per la ragione indicata al punto 1). L’incumulabilità sarà relativa se invece trattasi di altro lavoro dipendente a tempo parziale; e non opererà affatto se detta attività part-time non coincida temporalmente con quella rimasta sospesa.

3) Nell’ipotesi in cui il lavoratore in godimento del trattamento di integrazione salariale eserciti un' attività autonoma non può attribuirsi alcuna rilevanza né alla circostanza che il lavoro sospeso sia a tempo parziale, né alla quantità di tempo che lo stesso intende dedicare al lavoro autonomo; infatti tale attività non è suscettibile per sua natura di una precisa quantificazione e collocazione temporale nel periodo di riferimento delle prestazioni. Ricorrendo questa situazione l’incumulabilità dei proventi da lavoro autonomo va affermata fino a concorrenza dell’importo dell’integrazione salariale, comportando una proporzionale riduzione di esso.

Finanziaria 2007

Ai fini della collocazione in mobilità entro il 31/12/2007, le disposizioni stabilite dall’Art. 1bis del D.Lg n.23 del 14/02/2003 si applicheranno anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6000 unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del Lavoro nel periodo dal 01/01/2007 al 28/02/2007. Le imprese che intendono avvalersi di questa disposizione debbono presentare domanda al Ministero del Lavoro entro il 31/03/2007.
Il Ministro del Lavoro, in accordo con il Ministro dell’Economia e Finanze potrà disporre entro il 31/12/2007, anche senza soluzione di continuità, concessioni di trattamenti CIGS, mobilità e disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati al reimpiego dei lavoratori coinvolti in essi. I programmi debbono essere definiti in specifici accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15/06/2007, che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviate al Ministero del Lavoro entro il 20/05/2007.
Nell’ambito del limite complessivo di spesa stabilito, 12 milioni di euro sono destinati per la concessione (per l’anno 2007) di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, alla relativa contribuzione figurativa, e agli assegni familiari, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo, previa determinazione dei criteri da stabilirsi tra il Ministro del Lavoro e il Ministro dei Trasporti.

Procedure
La domanda è presentata dalle imprese. Il datore di lavoro, quando intende sospendere propri dipendenti in CIG, deve preventivamente comunicare alle RSA, nonché alle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione, l’entità e la durata prevedibile della stessa, nonché il numero dei lavoratori interessati.
Ricevuta la comunicazione, le organizzazioni sindacali possono eventualmente chiedere un esame congiunto. Il contenuto dell’informazione è stato ampliato dalla L. 223/91: il datore di lavoro deve infatti comunicare anche i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, nonché le modalità della rotazione. E’ anche previsto che il datore di lavoro, se ritiene per ragioni tecnico – organizzative di non adottare meccanismi di rotazione, debba indicarne le ragioni nel programma da predisporre all’atto della presentazione della domanda di CIG.

Per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale, l’imprenditore deve presentare domanda alla sede provinciale dell’Inps competente per territorio, in riferimento alla dislocazione dell’unità produttiva interessata. La domanda deve essere presentata entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Qualora la domanda venga presentata oltre il termine prescritto, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà considerare periodi anteriori ad una settimana rispetto alla data di presentazione. Il danno derivante ai lavoratori per la mancata o ritardata presentazione della domanda di Cigo da parte dell’azienda sarà a completo carico di quest’ultima.

Nella domanda che il datore di lavoro presenta all’INPS competente per territorio devono essere indicate le cause che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, la presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e le ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni a decorrere dell’ultimo giorno del periodo di paga in corso. Il datore di lavoro è tenuto a risarcire integralmente i lavoratori del danno derivante dall’omessa o tardiva presentazione della domanda. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare alle rappresentanze sindacali o, in mancanza di queste, alle organizzazioni di categoria dei lavoratori la presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e i criteri di scelta che debbono essere obiettivi e non discriminanti per i lavoratori.

Principali riferimenti normativi
D.Lgs.Lgt. 788/1945
Legge 164/1975

L. 223/91
Decreto legge n. 86/1988 art. 4 e 5
INPS - Circolare n.75 del 12/04/2007

Modelli
Elenco dei lavoratori beneficiari del trattamento di CIGS, posto a conguaglio col DM 10/2, concesso in deroga alla normativa vigente (SR49_IG_STR_CONGUA_CRISI)