25/09/08 - Essendo impiegata con un contratto in scadenza a novembre 2009, chiede quali sono le modalità ed i termini per dimettersi da tale impiego.
In linea generale, per quanto riguarda i termini del preavviso per i lavoratori inquadrati nella categoria di operai, il suo CCNL prevede quanto segue:
"Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 32, Parte prima (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- 6 giorni in caso di anzianità di servizio presso l'impresa fino a 5 anni;
- 8 giorni in caso di anzianità oltre i 5 anni e fino a 10;
- 10 giorni in caso di anzianità oltre i 10 anni.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso."
Nel caso specifico, tuttavia trattandosi di un rapporto di lavoro a termine, lo stesso può cessare prima della scadenza del termine eslusivamente per comune volontà delle parti oppure per recesso per giusta causa. Questo implica che le dimissioni da parte sua sono consentite solo se anche il datore di lavoro è daccordo ovvero quando vi sono condizioni che le impediscono di proseguire l'attività di lavoro (dimissioni per giusta causa che implicano l'apertura di una vertenza finalizzata a dimostrare che c'è giusta causa).
In buona sostanza, non è ammesso il licenziamento con preavviso, sia per giustificato motivo che "ad nutum" da parte del datore di lavoro, nè le dimissioni da parte del lavoratore a prescindere dalla sussistenza della giusta causa.
In caso dimissioni per giusta causa il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno che è pari all'ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se il contratto avesse avuto la durata prevista (sentenza Cassazione n. 10043 del 15 novembre 2006).
In caso di dimissioni prima del termine senza giusta causa non è previsto esplicitamente il risarcimento del danno come nella situazione descritta sopra. La giurisprudenza, ravvisando un palese inadempimento contrattuale, ha previsto un risarcimento integrale del danno provocato al datore di lavoro (sentenza Cassazione n. 13597 del 23 dicembre 1992).
In conclusione, a rigore il caso evidenziato non consente che ci si dimetta prima del termine del contratto pena il risarcimento verso il datore di lavoro del danno da questo subito. Tale danno può anche essere superiore all'ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito fino al termine della dimissione perchè il datore può valutare del tutto diversamente tale danno.
Nel caso specifico, si ritiene sarebbe opportuno arrivare ad una gestione consensuale della risoluzione del rapporto di lavoro, informando quanto prima delle decisioni assunte e delle sue motivazioni e, nel caso, chiedendo al datore di lavoro cosa lei può fare per aiutarlo a risolvere eventuali problemi posti dalle sue dimissioni (ad es. indicando qualcuno che la sostituisca nell'attuate ruolo aziendale).