16/07/09 - Si chiede se, avendo lavorato per 6 mesi negli ultimi sette anni (e dimessasi a febbraio 2009) si può usufruire degli sgavi contributi ex L. 407/1990 ovvero se si rientra nella categoria di lavoratore svantaggiato e cosa questo comporta.
Le agevolazioni illustrate previste dall'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, sono riconosciute ai datori di lavoro in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), mediante richiesta nominativa alle seguenti condizioni:
- di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi;
- sempreché le nuove assunzioni non siano dirette a sostituire lavoratori per qualunque causa licenziati o sospesi da tali datori di lavoro. Fra questi ultimi (licenziati per qualsiasi causa) non sono compresi quelli che si dimettono e quelli assunti a termine i cui contratti si risolvono alla prevista scadenza (INPS mess. n. 20399/2005).
L'arco temporale di riferimento ai fini dell'eventuale sostituzione è da rapportare ai 6 mesi immediatamente precedenti l'assunzione, in analogia a quanto previsto in materia di riduzioni o sospensioni di personale dall'art. 15, c. 6 della legge n. 264/1949, così come modificato dall'articolo 6, c. 4 del D.Lgs. n. 297/2002 (prima della modifica il termine era fissato in 12 mesi). Pertanto, è possibile ammettere alle agevolazioni contributive previste dall'art. 8, c. 9, L. n. 407/1990 i datori di lavoro che procedano alle relative assunzioni di personale una volta decorsi sei mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro (INPS mess. n. 20399/2005).
Ai fini del godimento dei benefici contributivi è necessaria la dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al competente Centro per l'impiego, ex art. 3 del D.Lgs. n. 297/2002, corredata dall'attestazione di permanenza del soggetto interessato nello stato di disoccupazione da parte del medesimo Centro (ML nota n. 5516/2006; interpello n. 49/2008).
L'agevolazione di cui sopra ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990, può essere concessa anche ai lavoratori soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato (ML nota n. 540/2006; INPS circ. n. 77/2006).
In base alla lettera della norma, l'assunzione deve essere a tempo indeterminato sin dall'origine. Pertanto, la fattispecie dell'assunzione con contratto a tempo determinato e successiva trasformazione a tempo indeterminato del rapporto, mentre trova espressa disciplina nella legge n. 223/1991, non è contemplata dalla legge n. 407/1990 e non rientra pertanto nelle agevolazioni previste da quest'ultima legge (INPS mess. n. 19018/1999).
Tali agevolazioni esame sono riconosciute anche in caso di assunzione a tempo indeterminato di a tempo parziale. Inoltre, i benefici contributivi spettano pure se il lavoratore è già impiegato a tempo parziale presso un altro datore di lavoro, a condizione che lo stesso soddisfi il requisito del limite reddituale al di sotto del quale sussiste lo stato di disoccupazione ed il suo mantenimento, indicato dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 181/2000. In particolare il Ministero del lavoro ritiene ammissibile l'applicazione delle agevolazioni contributive ex art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 al datore di lavoro che assume il lavoratore a tempo parziale fino a 20 ore settimanali che si trovi da 24 mesi nello stato di disoccupazione come sopra specificato, anche se questi sia già occupato con medesimo rapporto di lavoro presso altro datore di lavoro (ML nota 14 novembre 2005, n. 2693).
Da queste disposizioni si desume che nel caso in questione non ci sono i requisiti perché l'azienda possa usufruire degli sgravi previsti dalla L. n. 407/1990. Infatti la sua assunzione ha interrotto lo status di disoccupato. Lo stesso inizia a decorrere a seguito delle sue dimissioni e deve arrivare a 24 mesi prima che gli incentivi siano nuovamente esigibili. Diverso sarebbe stato se le dimissioni fossero state causate da giusta causa.
La categoria di "lavoratore svantaggiato" come prevista nel regolamento del 5/12/2002 n.2204 02/2204/CE (pubblicata nella G.U.E. 13/12/2002 n.337) cita una lunga serie di casi che si seguito vengono riportati:
f) "lavoratore svantaggiato", qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:
i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupa-zione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupa-zione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;
g) "lavoratore disabile":
i) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o
ii) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Tuttavia, l'approvazione di questo regolamento non ha modificato lo schema degli incentivi e delle agevolazioni alle imprese che è rimasto sostanzialmente identico (se si esclude il contratto di inserimento per le donne).
Semmai, tali categorie sono utilizzate nell'ambito dei documenti e dei piani locali di inserimento al lavoro per definire tipologie di utenti a cui rivolgere iniziative specifiche, servizi, progetti di inserimento lavorativo.
A tale proposito, giova segnalare l'approvazione da parte della Regione Lazio di iniziative quali:
- Il piano per l'occupazione femminile;
- Un progetto di outplacement;
- Un piano di promozione di tirocini per l'inserimento lavorativo.
Si suggerisce di seguire, anche tramite le news del Portale, gli avvisi che informeranno dell'avvio di attività correlate a tali iniziative con l'augurio che anche queste possano contribuire al suo reinserimento nel mondo del lavoro.