Patto di prova, infortunio sul lavoro e possibilità del datore recedere dal rapporto di lavoro

06/08/09 - Si chiede cosa le disposizioni prevedono in merito alla facoltà del datore di lavoro di comunicare il mancato superamento del periodo di prova durante la convalescenza del lavoratore occorsa a causa di un infortunio sul lavoro.

In linea generale si afferma che è interesse del datore di lavoro valutare compiutamente le competenze e capacità del lavoratore e in tal senso di utilizzare completamente il periodo di prova. E' pur vero che durante tale periodo il recesso da parte del datore di lavoro non trova alcun vincolo. Infine, nella generalità dei casi, il rapporto di lavoro viene sospeso durante i periodo di malattia del lavoratore. Questa sospensione ha una serie di effetti fra i quali la sospensione delle reciproche obbligazioni e della possibilità di procedere al licenziamento da parte del datore o alle dimissioni da parte del lavoratore. Quindi il problema che si pone è se tale "sospensione" è effettiva anche durante il periodo di prova con tutte le conseguenze del caso.

Ci viene in soccorso la giurisprudenza ed i particolare la sentenza di seguito riportata in sintesi che afferma che "...tale periodo, ancorché fissato in un semestre, rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore..." anche restando fissato in un semestre.

In buona sostanza, il giudice afferma che nell'ambito del periodo di prova non è possibile recedere dal rapporto di lavoro durante  il periodo di malattia del lavoratore. Di conseguenza resta la durata originaria del periodo di prova che, in termini di calendario, si prolungherà fino a comprendere la durata della malattia.

 Resta inteso che il datore di lavoro ed il lavoratore possono stabilire attraverso un atto consensuale una durata complessiva più breve del periodo di prova rispetto a quella prevista dal CCNL.

 Allegato:   Sentenza 10 ottobre 2006, n.21698

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro - Sentenza 10 ottobre 2006, n.21698
Con riguardo al rapporto di lavoro costituito con patto di prova, la facoltà di recesso prevista dal terzo comma dell'art. 2096 cod. civ. soggiace all'unico limite - oltre quello temporale dell'adeguatezza della durata della prova - della mancanza di un motivo illecito ed è consentita non solo al termine ma, salvo che l'esperimento sia stato stabilito per un tempo minimo necessario, anche nel corso del periodo di prova. Tale periodo, ancorché fissato in un semestre, rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore, senza che a ciò sia di ostacolo la previsione dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 (secondo cui le norme della stessa legge si applicano, nei confronti dei lavoratori assunti in prova, "dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro"), non potendo prescindersi, nell'interpretazione della suddetta norma, dal rilievo che essa è posta nell'interesse precipuo del lavoratore ed atteso che l'indicata sospensione produce l'effetto di arrestare il decorso del periodo di prova senza dilatarne la durata. Questo principio non comporta un'alterazione dell'equilibrio originario delle posizioni delle parti, poiché il prolungamento del periodo di prova ha effetto reciprocamente sia a favore che a sfavore tanto del lavoratore che del datore di lavoro. In particolare, il prestatore di lavoro avrà modo di espletare fino in fondo l'esperimento e di dare così prova pienamente delle proprie capacità, mentre il datore di lavoro avrà tutto il tempo necessario per verificare queste capacità e, quindi, entrambe le parti avranno la possibilità di decidere se proseguire il rapporto convertendolo in una delle forme definitive previste dalla legge,o, invece, interromperlo. (Rigetta, App. Brescia, 26 Febbraio 2004)