06/08/09 - Si chiede cosa le disposizioni prevedono in merito alla facoltà del datore di lavoro di comunicare il mancato superamento del periodo di prova durante la convalescenza del lavoratore occorsa a causa di un infortunio sul lavoro.
In linea generale si afferma che è interesse del datore di lavoro valutare compiutamente le competenze e capacità del lavoratore e in tal senso di utilizzare completamente il periodo di prova. E' pur vero che durante tale periodo il recesso da parte del datore di lavoro non trova alcun vincolo. Infine, nella generalità dei casi, il rapporto di lavoro viene sospeso durante i periodo di malattia del lavoratore. Questa sospensione ha una serie di effetti fra i quali la sospensione delle reciproche obbligazioni e della possibilità di procedere al licenziamento da parte del datore o alle dimissioni da parte del lavoratore. Quindi il problema che si pone è se tale "sospensione" è effettiva anche durante il periodo di prova con tutte le conseguenze del caso.
Ci viene in soccorso la giurisprudenza ed i particolare la sentenza di seguito riportata in sintesi che afferma che "...tale periodo, ancorché fissato in un semestre, rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore..." anche restando fissato in un semestre.
In buona sostanza, il giudice afferma che nell'ambito del periodo di prova non è possibile recedere dal rapporto di lavoro durante il periodo di malattia del lavoratore. Di conseguenza resta la durata originaria del periodo di prova che, in termini di calendario, si prolungherà fino a comprendere la durata della malattia.
Resta inteso che il datore di lavoro ed il lavoratore possono stabilire attraverso un atto consensuale una durata complessiva più breve del periodo di prova rispetto a quella prevista dal CCNL.
Allegato: Sentenza 10 ottobre 2006, n.21698
| CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro - Sentenza 10 ottobre 2006, n.21698 |