Mutamento delle mansioni
Secondo l'art. 2103 del Codice Civile il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, oppure a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Il datore di lavoro ha dunque la possibilità di cambiare le mansioni assegnate, a determinate condizioni.
A chi si rivolge
A tutti i lavoratori subordinati
Contenuti e procedure
Il mutamento delle mansioni può essere comunicato al lavoratore in qualsiasi forma (orale, scritta, etc.), a meno che non sia diversamente previsto nel contratto collettivo.Nel caso che il datore di lavoro decida di variare unilateralmente le mansioni assegnate al dipendente, il rifiuto di quest'ultimo di svolgere le nuove mansioni deve essere valutato in base alla legittimità dell'ordine ricevuto. L'assegnazione a mansioni inferiori è illegittima, anche in caso di assenso del lavoratore.
- Se il mutamento di mansioni è illegittimo, il lavoratore può rifiutarsi di adempiere ai propri obblighi senza che tale rifiuto possa considerarsi insubordinazione, purché dichiari di essere disposto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, o quelle equivalenti.
- Se invece l'assegnazione del lavoratore ad altre mansioni è legittima, il lavoratore non può rifiutarsi di adempiere la prestazione, altrimenti tale comportamento concretizzerebbe una violazione degli obblighi contrattuali che nei casi più gravi potrebbe legittimare il licenziamento disciplinare, o persino una richiesta di risarcimento del danno da parte dell'imprenditore.
Le nuove mansioni alle quali è adibito il lavoratore si possono considerare equivalenti a quelle di provenienza qualora siano collocate nel medesimo livello d'inquadramento previsto dal contratto collettivo, ed abbiano comunque un simile contenuto professionale.
Sempre secondo l'art. 2103 del Codice Civile Il trattamento retributivo del lavoratore non può subire riduzioni per effetto del mutamento delle mansioni (irriducibilità della retribuzione).
La giurisprudenza ha affermato che il principio della irriducibilità della retribuzione, in caso di assegnazione a mansioni equivalenti, non trova applicazione in relazione a quelle retribuzioni connesse non tanto al livello professionale richiesto dalle mansioni originarie, quanto a semplici circostanze di tempo o di modo dello svolgimento della prestazione stessa (disagio attinente al luogo di lavoro, al tempo, al rischio per la salute e simili).
Principali riferimenti normativi
Codice Civile art. 2103