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Maternità: trattamento economico e previdenziale

Ai sensi dell'art. 22 T.U., le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità, anche in attuazione degli artt. 7, c. 6 e 12, c. 2 T.U. (interdizione dal lavoro).
 
A chi si rivolge
Alle lavoratrici in congedo per maternità.
Il Ministero del Lavoro, con Decreto 12/07/2007 (in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007), ha riconosciuto l'indennità alle lavoratrici con collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, alle lavoratrici in contratto di associazione in partecipazione, alle libere professioniste iscritte alla gestione separata, a decorrere dal 7 novembre 2007 (Inps messaggio n. 27090 del 9/11/2007). 

Contenuti e procedure
Alcuni contratti collettivi prevedono un'integrazione, a carico dell'azienda, dell'indennità anticipata dal datore di lavoro per conto dell'Inps.
L'indennità decorre dal primo giorno di assenza obbligatoria dal lavoro ed è corrisposta, secondo le modalità di cui all'art. 1 del D.L. n. 663/1979 e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (art. 22, c. 2 T.U.).
L'indennità giornaliera è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia (Inps circ. n. 8/2003 e ML nota n. 6123/2006). Essa, quindi, sostituisce ed assorbe l'indennità giornaliera per tubercolosi e l'indennità giornaliera per inabilità temporanea da malattia professionale o da infortunio sul lavoro.
L'indennità di maternità non deve essere corrisposta per i periodi di erogazione dell'assegno per congedo matrimoniale a carico dell'Inps (Inps circc. n. 248/1992 e n. 93/1988).

Nel caso di interruzione di gravidanza spontanea o volontaria, decade il congedo di maternità e subentra a tutti gli effetti il trattamento di malattia (art. 19, D.Lgs. n. 151/2001), mentre l'interruzione della gravidanza intervenuta dopo il 180º giorno dall'inizio della gestazione è considerata come parto e comporta il diritto al periodo di congedo di maternità e alla relativa indennità per i tre mesi successivi. Per data di inizio della gestazione si intende il 300º giorno antecedente la data presunta del parto (Inps circ. n. 134382/1982).

Secondo il disposto dell'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001, ai fini della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo per maternità. A tale importo deve essere aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori erogati eventualmente alla lavoratrice. 

Il trattamento economico spettante alla lavoratrice a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa (art. 60, D.Lgs. n. 151/2001). La necessità del riproporzionamento si pone solo per i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto, in quanto, nel part-time di tipo orizzontale, il trattamento economico previdenziale è già di per sé rapportato all'effettiva entità della retribuzione (già ridotta) percepita. 
L'indennità di maternità è corrisposta anche ex art. 24, D.Lgs. n. 151/2001 qualora, durante i periodi di congedo di maternità, si verifichino i seguenti casi:
- risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice è addetta;
- ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta;
- risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

Alle lavoratrici che, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro siano sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, disoccupate o durante le pause contrattuali del part-time, compete, ex art. 24, c. 2, del D.Lgs. n. 151/2001, l'indennità di maternità, purché tra l'inizio dell'assenza (sospensione o cessazione del rapporto di lavoro) e quello del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di 60 giorni (INPS circc. n. 134382/1982; n. 41/2006).
Ai fini del computo dei predetti 60 giorni non si deve tenere conto delle assenze relative a:
- malattia e infortunio sul lavoro;
- periodo di congedo parentale, o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità;
- assenza per accudire i minori in affidamento;
- periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

Le Direzioni provinciali del lavoro, ex art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 151/2001, possono disporre l'indennità di maternità nei casi di cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di interdizione anticipata e/o prorogata, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

La lavoratrice cessata dal rapporto di lavoro da oltre 60 giorni che alla data di inizio del congedo di maternità sia in godimento dell'indennità di disoccupazione (ordinaria, speciale o con requisiti ridotti), ha diritto all'indennità di maternità anziché all'indennità di disoccupazione (Inps circ. n. 4/2006); se invece, non è in godimento dell'indennità di disoccupazione, perché nell'ultimo biennio precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria ha effettuato lavorazioni non soggette all'obbligo di assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché:

  • al momento dell'astensione obbligatoria non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • nel biennio precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria risultino a suo favore almeno 26 contributi settimanali nell'assicurazione di malattia (art. 24, cc. 4 e 5, T.U. n. 151/2001; Inps circc. n. 60/2002 e n. 8/2003).
La lavoratrice sospesa dal lavoro da oltre 60 giorni che alla data di inizio dell'astensione obbligatoria risulti in godimento del trattamento ordinario o straordinario di integrazione guadagni, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità in luogo di tale trattamento (art. 24, c. 6, D.Lgs. n. 151/2001; Inps circ. n. 152/1990).

Nessuna indennità è erogabile per gli eventi di maternità insorti oltre 60 giorni dalla cessazione dell'intervento di integrazione guadagni senza che sia stata ripresa l'attività lavorativa.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità.

Per la richiesta del congedo di maternità e della relativa indennità l'interessato deve presentare il mod. MAT. all'Inps per le prestazioni a pagamento diretto e al datore di lavoro per le prestazioni a conguaglio (Inps circc. n. 82/2001; n. 103/2001).
Ai fini del pagamento dell'indennità giornaliera di maternità per i periodi di astensione obbligatoria, le lavoratrici sono tenute ex art. 21, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001 a consegnare, prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria, al datore di lavoro e all'Inps il certificato medico indicante la data presunta del parto, che fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
Ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione l'art. 25 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa. Viceversa i periodi corrispondenti al congedo di maternità (artt. 16 e 17 del D.Lgs. 151/01), verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro in periodi precedenti o successivi all'evento.
A tal fine sono riconosciuti i contributi derivanti da attività lavorativa subordinata, ma non quelli versati alle gestioni artigiane, commercianti, coltivatori diretti e coloni e mezzadri per attività autonome (Inps circ. n. 61/2003; mess. n. 6726/2005).
Al padre lavoratore che intende avvalersi del congedo di paternità spetta lo stesso trattamento economico e previdenziale previsto per il congedo di maternità.
Ai sensi dell'art. 34 del T.U., per i periodi di congedo parentale (astensione facoltativa) è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (Inps circc. n. 109/2000; n. 51/2006).
Per i genitori adottivi o affidatari di bambini fino a 6 anni di età, o tra i 6 e i 12 anni, la suddetta indennità è dovuta fino ai tre anni successivi all'ingresso in famiglia.

L'indennità in esame è corrisposta con le modalità previste per il congedo di maternità (Inps circ. n. 8/2003).
Per i lavoratori part-time il diritto a fruire del beneficio di cui all'art. 32 del T.U. non può essere riconosciuto durante le pause contrattuali, essendo tale diritto esercitabile nei soli periodi di svolgimento dell'attività lavorativa. Vanno pertanto indennizzate nella misura del 30% della retribuzione (senza riproporzionamenti) che la/il lavoratrice/tore percepirebbe qualora non si astenesse e conteggiate come congedo parentale soltanto le giornate di previsto svolgimento dell'attività (comprese le festività cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non anche le giornate rientranti nelle c.d. pause contrattuali (Inps circ. n. 41/2006).
I genitori che intendano chiedere il congedo parentale ai fini dell'erogazione della relativa indennità devono presentare all'Inps e al datore di lavoro domanda di congedo parentale utilizzando il modello AST. FAC. (Inps circ. n. 82/2001 e 103/2001; in caso di parto gemellare Inps mess. n. 569/2001).
I periodi di congedo parentale di cui all'art. 34, cc. 1 e 2 T.U., sono coperti da contribuzione figurativa e non è richiesto ai fini dell'accreditamento per il diritto alla pensione nessuna anzianità contributiva pregressa (art. 35, D.Lgs. n. 151/2001).

Adempimenti del datore di lavoro
Ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. n. 663/1979, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Inps i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni da erogare in caso di maternità (Inps circ. n. 134382/1982). A tal fine deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Inps la documentazione in suo possesso.
Nell'ipotesi di pagamento diretto dell'indennità da parte dell'Inps, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento del certificato medico di gravidanza ovvero della domanda di astensione facoltativa, i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di maternità.

Le norme che regolano la comunicazione dei dati salariali, la corresponsione, il conguaglio, la prescrizione, il contenzioso in materia di indennità di maternità per congedo di maternità e congedo parentale sono in gran parte comuni a quelle previste ai medesimi fini in materia di indennità di malattia.
L'art. 1 del D.L. n. 663/1979 prevede al comma 6 che l'Inps provvede direttamente al pagamento dell'indennità di maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni.
Ugualmente l'indennità di maternità è pagata dall'Inps alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti).
Ai sensi dell'art. 6, L. n. 138/1943, l'azione per conseguire le indennità economiche di maternità si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute. Anche l'eventuale riemissione dell'assegno corrisposto in pagamento dell'indennità di maternità è sottoposto al termine di prescrizione descritto (INPS circ. n. 95bis/2006). 

Principali riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 151/2001
D.L. n. 663/1979
Inps circolare n. 248/1992
Inps circolare n. 93/1988
Inps circolare n. 134382/1982
Inps circolare n. 41/2006
Inps circolare n. 4/2006
Inps circolare n. 60/2002
Inps circolare n. 8/2003
Inps circolare n. 152/1990
Inps circolare n. 82/2001
Inps circolare n. 103/2001
Inps circolare n. 61/2003
Inps messaggio n. 6726/2005
Inps circolare n. 109/2000
Inps circolare n. 134382/1982
Legge n. 138/1943
Inps circolare n. 95bis/2006
Decreto Ministeriale 12 luglio 2007
Inps messaggio n. 27090 del 9/11/2007