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Lavoratori socialmente utili (ASU)

Sono particolari categorie di soggetti (posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, iscritti nella lista di mobilità, disoccupati iscritti da più di due anni al collocamento, detenuti per i quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno) impegnati in lavori di pubblica utilità così come previsto dal D.Lgs n. 468/1997.
Spetta un incentivo, ai datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo pieno e indeterminato lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (v. D.Lgs. n. 81/2000; INPS circ. n. 188/2000).
 
Aziende/Enti beneficiari
Soggetti promotori sono le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, le società a totale o prevalente partecipazione pubblica e le cooperative sociali e i loro consorzi.
Ulteriori agevolazioni sono previste per i suddetti enti con sede e operanti nell'ambito della Regione Lazio (vedi nei riferimenti normativi L.R. n. 29/1996, artt. 13 e 14). 

Lavoratori interessati
Sono i lavoratori destinatari della disciplina transitoria prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 468/1997 vale a dire coloro i quali entro la data del 31 dicembre 1997 abbiano conseguito una permanenza nei progetti di lavoro socialmente utili di almeno dodici mesi, nonchè ai soggetti, già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la stessa data, che abbiano raggiunto, nel corso dell'anno 1998, una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi mediante il completamento dei progetti medesimi ed infine, ai lavoratori che abbiano raggiunto o raggiungano dodici mesi di impegno esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. 

Caratteristiche delle agevolazioni
Ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, spetta un incentivo pari a € 9.296,22 (L. 18.000.000) pro capite (v. D.Lgs. n. 81/2000; INPS circ. n. 188/2000).
In caso di assunzione a tempo parziale e indeterminato, con orario settimanale pari o superiore alle 30 ore, l'incentivo è concesso in misura intera. Se l'orario è inferiore alle 30 ore settimanali medie (calcolate anche su base annuale) il contributo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore costituenti l'orario a tempo pieno. Il contributo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione nei limiti della normativa comunitaria. In particolare è interamente cumulabile con i benefici contributivi di cui alla L. n. 223/1991, INPS circ. n. 188/2000 e/o L. n. 407/1990.

La Regione Lazio, con L.R. n. 29 del 25 luglio 1996 - artt. 13 e 14 -  finanzia progetti aventi la finalità di utilizzare soggetti che, in base alla legislazione vigente, possono essere impiegati in lavori socialmente utili. Tali progetti, approvati dalla commissione regionale per l'impiego, possono essere predisposti dalla stessa Amministrazione regionale, dagli enti locali o loro associazioni, dagli enti dipendenti dalla Regione, nonché dalle cooperative sociali e dagli altri soggetti previsti dalla normativa statale. Le amministrazioni beneficiarie del finanziamento possono affidare ad altri soggetti, anche privati, la gestione dei progetti, conservandone, comunque, la responsabilità, in particolare quella della conformità della utilizzazione dei lavoratori al progetto.

Tale finanziamento nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio è deliberato dalla Giunta, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di politiche per il lavoro, al quale i soggetti interessati, di cui all'articolo 13, comma 1, presentano le relative domande.I progetti presentati da soggetti diversi dalla Regione possono essere finanziati nella misura minima del cinquanta per cento e massima del settanta per cento della somma delle spese ritenute ammissibili per la loro realizzazione, di cui al comma 4.

Procedure
I datori di lavoro, per accedere al beneficio, devono presentare all'Agenzia INPS territorialmente competente una domanda allegando alla stessa:
la copia del contratto individuale di lavoro;
la documentazione attestante l'iscrizione come lavoratore socialmente utile e la copia della comunicazione di assunzione con l'indicazione dell'agevolazione contributiva prescelta.
L'incentivo è erogato in tre rate annuali di pari importo mediante conguaglio sui versamenti contributivi dovuti dal datore di lavoro alle seguenti condizioni:
che sia avvenuta la cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili (con conseguente cessazione dalla percezione del relativo assegno); 
che il datore di lavoro sia in regola con i versamenti contributivi.
I datori di lavoro, per le rate successive alla prima (erogata all'atto dell'assunzione), devono dichiarare, con autocertificazione, la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al beneficio. Se i lavoratori socialmente utili sono assunti con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2 della legge n. 223/1991 (contribuzione previdenziale pari a quella degli apprendisti per un periodo di 12 mesi per assunzione a tempo determinato).

Nell'ipotesi di trasformazione del contratto in tempo indeterminato pieno, il beneficio spetta per ulteriori 12 mesi. I datori di lavoro in tal caso sono ammessi al beneficio degli € 9.296,22 (L. 18.000.000) a partire dalla data di assunzione a tempo determinato e possono percepire le prime due rate dell'incentivo all'atto della trasformazione del contratto. Inoltre, per fruire dei benefici in esame, è necessario che, in aggiunta alla documentazione prevista, i datori di lavoro trasmettano anche la comunicazione dell'avvenuta trasformazione (v. art. 7, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81).
Le disposizioni descritte trovano applicazione anche nell'ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato il contributo di € 9.296,22 (L. 18.000.000) spetta all'impresa utilizzatrice, mentre la società di fornitura di lavoro temporaneo fruisce di un contributo pari a € 1.549,37 (L. 3.000.000) (art. 7, comma 4, D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81). Inoltre alle agenzie di promozione e di lavoro, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999 individuate dagli artt. 1 e 2, del D.M. 24 febbraio 1998, può essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo per l'occupazione, un contributo di 1.549,37 euro (L. 3.000.000) per ogni soggetto impegnato in progetti di lavori socialmente utili che abbia effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, nell'ipotesi di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 468/1997; art. 7, comma 13, D.Lgs. n. 81/2000; INPS circ. n. 69/2002). 

Principali riferimenti normativi
D. Lgs n. 468 del 1997
D. Lgs n. 81 del 2000 

INPS Circolare n. 188 del 2000
Regione Lazio L.R. n. 29/1996, artt. 13 e 14


Scarica la Normativa dal CeDoc - CEntro DOCumentazione politiche del lavoro

Modelli
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