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e/o svantaggiati
Incentivi a favore delle Agenzie per il lavoro per il collocamento di lavoratori inoccupati e/o svantaggiati
Aspetti generali
L' art. 2, comma 145 della Legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010) stabilisce la concessione di incentivi alle Agenzie per il lavoro per il collocamento e quindi l'assunzione di particolari categorie di lavoratori:
- inoccupati;
- svantaggiati.
Caratteristiche degli incentivi
In particolare vengono concessi incentivi:
- di 1.200 Euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
- di 800 Euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra un anno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;
- tra 2.500 e 5.000 Euro per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo.
Si evidenzia che questi incentivi sono comulabili con quelli già previsti per le imprese e correlati allo status del lavoratori (es. disoccupato di lunga durata, in mobilità, ecc.). Per un panorama di degli incentivi per status dei lavoratori, vai a questa pagina.
Gestione della misura
La gestione della misura è affidata a Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero de Lavoro e delle Politiche Sociali.
Riferimenti Normativi
Legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010) - art.2, comma 145