Extracomunitari - Permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è il documento che, insieme al passaporto (o altro documento equipollente) e ad un regolare visto di ingresso, permette ai cittadini stranieri di soggiornare in Italia per periodi variabili a seconda dello scopo del soggiorno.
A chi si rivolge
Tutti i cittadini stranieri che desiderino soggiornare in Italia.
Contenuti e procedure
Tutti i cittadini stranieri per soggiornare in Italia devono far richiesta del permesso di soggiorno.
L'autorizzazione viene rilasciata per i seguenti motivi : lavoro, turismo, studio, cure mediche, ricongiungimento familiare, asilo politico e culto e va richiesta entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.
Se la dichiarazione di soggiorno non viene resa entro 60 giorni dall'ingresso in Italia può essere disposta l'espulsione amministrativa.
Il periodo di validità di soggiorno varia secondo i Paesi di provenienza e le motivazioni del rilascio. Per i cittadini extracomunitari le durate del permesso di soggiorno sono :
- tre mesi : rilasciato per motivi turistici o per regolarizzare la propria posizione lavorativa, è rinnovabile;
- nove mesi : in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionali;
- due anni : per asilo politico; per motivi di lavoro a tempo indeterminato e ricongiungimento familiare; alla scadenza, se sussistono i motivi, è rinnovato per un periodo non superiore a quello stabilito col rilascio iniziale.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e come recentemente disposto dalla legge n. 68 del 28/05/2007, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.
Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia da almeno 6 anni può fare richiesta della carta di soggiorno.
RILASCIO
La domanda per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno viene fatta nella Questura delle principali città italiane, corredata della seguente documentazione :
1. la compilazione di apposito modulo da ritirare negli uffici della Questura;
2. quattro fotografie recenti formato tessera;
3. marca da bollo di Euro 14,62;
4. fotocopia visto ingresso;
5. fotocopia delle pagine del passaporto recanti le generalità del interessato, la scadenza del documento stesso e il timbro apposto dalla polizia di Frontiera all'atto dell'ingresso in Italia.
I permessi di soggiorno vengo rilasciati per i seguenti motivi :
- LAVORO SUBORDINATO : Per chi riceve una chiamata di lavoro all'estero;
- LAVORO AUTONOMO : Per chi è munito di visto di ingresso per "Lavoro Autonomo";
- ASILO POLITICO : Viene concesso a coloro che hanno una persecuzione in atto nel proprio Paese per motivi di razza, religione, sociali o politici. La richiesta di Asilo Politico va fatta alla frontiera, al momento di entrare in Italia, od alla Questura quanto prima;
- RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE : Per i figli minori, per il coniuge, e per i genitori qualora questi ultimi non abbiano nessuna fonte di sostenimento in patria
- AFFARI : Rilasciato a seguito della motivazione espressa dal Visto di Entrata;
- STUDIO : Rilasciato a seguito della motivazione espressa dal Visto di Entrata;
- TURISMO : Rilasciato dietro presentazione del Visto di Entrata dietro presentazione di : - adeguate garanzie di carattere economico derivante da risorse del richiedente; - garanzia prestata da cittadino italiano
- CURE MEDICHE/SALUTE : Rilasciato a seguito del sopraggiungere di una malattia che rende necessaria una cura in Italia. È fatto divieto di lavoro.
Permesso di soggiorno per lavoro subordinato
- Impegnativa di lavoro con firma autenticata del datore di lavoro;
- Stato di servizio o la denuncia del rapporto di lavoro all'INPS;
- Partita IVA;
- Iscrizione al Registro Esercenti Commercio;
- Licenza comunale per le attività, se prevista;
- Iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico del centro dell'impiego;
- Documentazione relativa al corso di studi, seguito o da seguire;
- Polizza assicurativa, italiana o straniera, valida sul territorio nazionale per la copertura delle spese sanitarie;
- Certificato di matrimonio, tradotto e legalizzato presso la Rappresentanza Consolare Italiana all'estero, se la certificazione proviene da Paese non appartenente all'Unione Europea;
- Dichiarazione di presa a carico del coniuge
- Documentazione relativa alla disponibilità dei mezzi per il rientro nel paese di provenienza e ai mezzi di sussistenza commisurati alla durata del soggiorno.
- A seguito della modifica apportata all'art. 14 del Regolamento di attuazione, D.P.R. n.394/99, dal D.P.R. n. 334/04, tale permesso di soggiorno consente l'esercizio di attività lavorativa e può essere convertito in quello per lavoro subordinato o autonomo, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma per tali tipologia di permesso di soggiorno.
Le istanze devono essere presentate, almeno 30 giorni prima della scadenza, direttamente dagli interessati preso la Questura competente, senza nessuna forma d'intermediazione.
Se il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni, e non si è ancora provveduto al rinnovo, è prevista l'espulsione obbligatoria dal territorio italiano.
Il rinnovo può essere rifiutato se non esistono le condizioni e i requisiti previsti dalla legge, o per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato, di carattere sanitario. Per il primo rinnovo è necessario disporre di un redito minimo pari all'importo della pensione sociale. In caso di cambio di dimora si deve darne notizia all'Ufficio Stranieri entro 15 giorni, a meno che entro detto periodo no si sia chiesta al Comune la variazione della residenza.
Per il rinnovo del permesso di soggiorno, oltre la presentazione di:
- originale del permesso di soggiorno di cui si chiede il rinnovo;
- passaporto in corso di validità, da esibire in visione, più fotocopia delle pagine relative ai dati anagrafici, data di rilascio e scadenza;
- 4 fotografie formato tessera e
- 1 marca da bollo da € 14,62,
LAVORO SUBORDINATO
- compilazione e sottoscrizione del apposito modulo (I.P.S.210);
- certificato di residenza o autocertificazione del domicilio;
- dichiarazione con firma autenticata del datore di lavoro circa il perdurare del lavoro;
- fotocopia relativa alle ULTIME buste paga, con originale in visione;
- fotocopia codice fiscale o partita I.V.A. del datore di lavoro o autocertificazione;
- stato di servizio o denuncia del rapporto di lavoro all'I.N.P.S.
- compilazione e sottoscrizione del apposito modulo (I.P.S.210);
- certificato di residenza o autocertificazione del domicilio;
- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - nei casi di attività iscrivibili alla Camera di Commercio - o relativo albo, più originale in visione;
- copia della dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo anno con ricevuta di presentazione e originali in visione. L'ammontare del reddito non deve essere inferiore all'importo annua dell'assegno sociale (pari a € 4.783.61). Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi non è stata ancora presentata va allegata una relazione contabile redatta da un ragionere commercialista o da un dottore commercialista, iscritto all'albo, con copia della tessera di appartenenza all'ordine.
- licenza comunale per le attività se è prevista.
- compilazione e sottoscrizione del apposito modulo (I.P.S.209);
- certificato di residenza o autocertificazione del domicilio;
- iscrizione alle liste di collocamento
- dichiarazione di chi ospita (secondo apposito modulo da ritirare in Questura).
- certificato d'iscrizione all'istituto con l'indicazione degli esami sostenuti;
- assicurazione sanitaria che copra almento le spese per eventuali ricoveri urgenti secondo modulo da ritirare in Questura.
- documentazione relativa alla disponibilità dei mezzi di sussistenza, per un ammontare non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale - pari a € 4783,61 -
- Dal terzo anno di presenza e dopo due rinnovi lo studente deve dimostrare di aver superato almeno tre esami dell'anno accademico in corso e cosi per ogni anno successivo.
- Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corsi di studio cui lo studente è iscritto.
- certificato di residenza o autocertificazione del domicilio;
- stato di famiglia e certificato di matrimonio
- certificato di nascita con paternità e maternità se nato in Italia
Un duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità si può richiedere in caso di smarrimento o furto. Alla richiesta bisogna accludere:
- documentazione originale presentata per il primo rilascio
- copia della denuncia
- eventualmente copia del permesso di soggiorno
Principali riferimenti normativi
D.Lgs. n. 286/1998
D.P.R. n. 394/1999
INPS circ. n. 122/2003
D.P.R. n. 334/04
M.I. nota n. 2768/2.2 del 2005
Legge n. 68 del 28 maggio 2007