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Discriminazioni pre-assuntive

Si tratta di norme tese a garantire che le valutazioni del datore di lavoro si riferiscano esclusivamente alle capacità e alle competenze professionali del lavoratore. 

A chi si rivolge
Datori di lavoro 

Contenuti e procedure
Fondamentalmente i divieti riguardano:le indagini sulle opinioni dei lavoratori; gli atti discriminatori contro un lavoratore o un gruppo di questi; atti discriminatori in caso di leva militare obbligatoria.
Al datore di lavoro è vietato lo svolgimento di indagini, sia direttamente sia a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, sindacali, religiose del lavoratore, nonché su altri fatti che non abbiano rilievo ai fini della valutazione della sua attitudine professionale (v. art. 8, L. n. 300/1970). 
Devono invece ritenersi consentite la raccolta di notizie riguardanti le precedenti esperienze di lavoro del lavoratore e la richiesta di referenze che facciano, peraltro, diretto ed esclusivo riferimento all'attitudine professionale del lavoratore.
Il divieto trova applicazione sia nella fase preassuntiva che durante lo svolgimento del rapporto nei confronti di tutti i prestatori di lavoro subordinato a prescindere dalla circostanza che essi appartengano alla categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri o dei dirigenti.

Costituiscono indagini ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, L. n. 300/1970, i comportamenti del datore di lavoro che tendono a raccogliere informazioni riservate, o quanto meno conosciute da una ristretta cerchia di persone, in ordine a determinate circostanze della vita e della personalità del lavoratore, sia che tali comportamenti consistano in attività complesse che mirano a conseguire quelle informazioni all'insaputa dell'interessato (come nel caso dell'imprenditore che abbia fatto ricorso ad agenzie investigative), sia che consistano in domande poste direttamente al lavoratore.
 
Lo Statuto dei lavoratori all'art. 15 dispone la nullità di qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l'assunzione di un lavoratore alla condizione che aderisca o meno ad un'associazione sindacale ovvero cessi di farne parte nonché di qualsiasi patto o atto diretto a discriminare per motivi politici, religiosi, di razza, di lingua o di sesso, di handicap, di età o per motivi basati sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
 
Ai sensi dell'art. 77, comma 4, D.P.R. n. 237/1964 anche nel caso degli obblighi di leva sono vietati atti discriminatori consistenti nell'imporre, ai fini dell'assunzione, la condizione di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente.

Principali riferimenti normativi
Legge  , L. n. 300/1970 (art. 8 e art. 15)
D.P.R. n. 237/1964 (art. 77, comma 4)