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Datori di lavoro coinvolti
Disposizioni che definiscono quali imprese ed in che misura sono "obbligate" a precedere alle assunzioni degli iscritti agli elenchi della L. 68/99.
A chi si rivolge
Datori di lavoro pubblici e privati che non godono di regimi di esclusione.
Contenuti e procedure
La legge n. 68/1999 prevede che tutti i datori di lavoro privati e pubblici siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti agli elenchi previsti dalla suddetta legge in relazione alla dimensione dell'azienda.
In particolare, le aziende con dipendenti:
- fino a 14 dipendenti = nessun obbligo;
- da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile;
- da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili;
- oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati.
- datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti = 1 unità;
- datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti = 1% dell'organico complessivo aziendale;
- per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assumere un disabile sorge soltanto al momento in cui si procede ad una nuova assunzione.
Anche per le organizzazioni di tendenza (partiti politici, sindacati, enti no profit), per le quali si prescinde dalla dimensione aziendale, l'obbligo di avviamento al lavoro del disabile sorge soltanto al verificarsi di una nuova assunzione. Ma l'onere di adempimento deve essere assolto entro i successivi 60 giorni, non operando nei loro confronti il beneficio del differimento dei 12 mesi.
Il datore di lavoro che provveda ad una nuova assunzione deve darne comunicazione al competente servizio provinciale per l'impiego per consentire allo stesso una preventiva presa d'atto ai fini del monitoraggio della situazione di sussistenza dell'obbligo (ML circ. n. 41/2000).
Non sono considerate nuove assunzioni:
- quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata dell'assenza(la sostituzione può avvenire anche per mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore sostituito);
- quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori cessati dal servizio, se avvenute entro 60 giorni dalla cessazione;
- quelle dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, almeno fino al momento della loro trasformazione a tempo indeterminato;
- contratti a termine nel caso la loro durata sia inferiore ai nove mesi.
Infine, sempre lo stesso Ministro del lavoro con la medesima circolare ha previsto che l'obbligo di assunzione del disabile viene meno nel caso in cui - in presenza di una nuova assunzione cui fa seguito, repentinamente, la cessazione dal servizio di un altro dipendente o le dimissioni del nuovo assunto - venga immediatamente ripristinato il precedente organico e non si dia luogo a sostituzione entro un congruo termine, che potrebbe individuarsi in 60 giorni dalle predette cessazioni.
La legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007) ha previsto al comma 523 che per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, corpi di polizia, agenzie comprese quelle fiscali enti pubblici non economici ed enti pubblici di cui all'art. 70, c. 4 del D.Lgs. 165/2001, negli anni 2008 e 2009 non si applicano le limitazioni per le assunzioni a tempo indeterminato per il personale appartenente alle categorie protette. In altre parole gli enti di cui sopra possono sotituire solo il 20% delle unità o della spesa complessiva dei lavoratori cessati dal servizio, nel caso delle assunzioni delle categorie protette tale limite non c'è.
Principali riferimenti normativi
Legge 8 marzo 1999 n. 68 (art. 3)
Ministero del lavoro - circolare n. 41/2000
L. n. 296/2006 Art. 1, co. 523
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