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Beneficiari
I soggetti beneficiari sono rappresentati da persone disabili e da persone appartenenti a categorie protette previo accertamento e riconoscimento del loro status da parte degli organismi competenti.
L'appartenenza a tali categorie dà diritto di accedere al sistema di collocamento obbligatorio.
A chi si rivolge
Disabili e categorie protette
Contenuti e procedure
Ai sensi dell'art.1, della legge n. 68/99 possono richiedere l'iscrizione nell'elenco del collocamento obbligatorio:
- persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
non vedenti:persone colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superore a 1/10 ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione (L.27 maggio, 1970, n.382); - sordomuti: persone colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata (L. 26 maggio 1970, n. 381);
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR n.915/1978).
- alle Commissioni mediche di cui alla legge 104/92 (art.4) secondo i criteri e con le modalità stabilite dal DPCM 13 gennaio 2000;
- all'INAIL per gli invalidi del lavoro;
- alla commissione medica prevista nel relativo T.U per r le persone invalide di guerra e civili di guerra e per servizio.
In attesa di una disciplina organica sulla materia, è stata mantenuta la possibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, alle seguenti categorie di persone:
- orfani e coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio;
coniugi e figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407.
Ai sensi dell'art.1, co.3 della l.68/99, sono inoltre confermate le norme previste per l'assunzione delle seguenti categorie professionali di disabili: - Centralinisti telefonici non vedenti (Legge 113/85);
massaggiatori e i massofisioterapisti non vedenti (Legge 686/61);
terapisti della riabilitazione non vedenti (Legge 29/94);
insegnanti non vedenti (Legge 270/82). - Centralinisti non vedenti
La legge 113/85 (art.3) prevede che le aziende che utilizzano centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatori o che comunque siano dotati di uno o più posti, sono tenute ad assumere un lavoratore iscritto all'Albo professionale per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane.
Qualora il centralino telefonico abbia più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista. - Massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti
La legge 403/71 (art.2) stabilisce che, case di cura ed enti ospedalieri, in base a specifici criteri, sono tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista, diplomato e iscritto all'apposito albo professionale. - Terapisti della riabilitazione non vedenti
La legge 29/94 (art.4) definisce che gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attività riabilitative, con più di 35 lavoratori alle dipendenze, hanno l'obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'apposito albo professionale, al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapista.
Legge n. 686/1961
Legge n. 381/1970
Legge n. 382/1970
Legge n. 403/71 (art.2)
DPR n.915/1978
Legge n 763/1981
Legge n. 270/1982
Legge n. 113/85 (art.3)
Legge n. 104/1992 (art.4)
Legge n. 29/1994
Legge n. 407/1998
DPCM 13 gennaio 2000