sei in: Homepage / Servizi, Banche Dati e Monitoraggio / Rapporti di lavoro: schede di sintesi / Lavoro domestico / Obblighi assicurativi e previdenziali

Obblighi assicurativi e previdenziali

Il codice civile prevede che lavoratore e datore di lavoro contribuiscano alle istituzioni di previdenza e assistenza nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. La disciplina relativa alla sicurezza sociale dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari è contenuta nel D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.  
 
A chi si rivolge
Lavoratori domestici e datori di lavoro. 

Contenuti e procedure
Il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 dispone che i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che prestano lavoro subordinato presso uno o più datori di lavoro, qualunque sia la durata delle prestazioni svolte, sono soggetti: 

  • alle assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria;
  • alle norme sugli assegni familiari;
  • all'assicurazione per la maternità delle lavoratrici; 
  • all'assicurazione contro le malattie in riferimento alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (estese ai familiari a carico); 
  • all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L'esistenza di vincoli di parentela o affinità tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo quando sia provato, dal lavoratore, il rapporto di lavoro. L'onere della prova, tuttavia, non è richiesto quando si tratta di persone che, pur in presenza di vincoli di coniugio, parentela od affinità, svolgono attività di assistenza a favore di invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, mutilati e invalidi civili, ciechi civili, sacerdoti secolari di culto cattolico e componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.

Nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro domestico si svolga tra datore di lavoro e lavoratore straniero con grado di parentela, a seguito di nullaosta al primo ingresso concesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, non c'è bisogno di alcuna prova attese le valutazioni positive in tal senso svolte dal SUI-UTG conclusesi con la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi di lavoro (INPS - messaggio n. 15451/2007).

In base alla denuncia iniziale del datore di lavoro, l'INPS provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico e ad inviare, al datore medesimo, un blocchetto di bollettini di conto corrente postale per il versamento dei contributi dovuti. Il contributo è commisurato alla retribuzione effettiva oraria erogata al lavoratore domestico (che comprende, oltre alla retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, la tredicesima mensilità ripartita in misura oraria e il valore convenzionale di vitto e alloggio, anch'esso ripartito in misura oraria).
 
Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate (o comunque retribuite) per le quali risulta versata o dovuta la contribuzione, semprechè per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative, che possono essere raggiunte anche prestando attività lavorativa presso più datori di lavoro. Nel caso in cui le ore di lavoro settimanali siano inferiori alle 24, si ha una proporzionale riduzione del numero dei contributi versati.

Da segnalare che l'indennità di maternità spetta alle lavoratrici che abbiano maturato 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la maternità o, in alternativa, 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti.

Contributi
A seguito della variazione percentuale del 2% verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2007 per i lavoratori domestici.

Quota a carico del lavoratore
A decorrere dal 1° gennaio 2007, in applicazione dell'art. 1, comma 769 della Finanziaria 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30%.

Quota a carico del datore di lavoro
L'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF (coniugi, parenti, o affini entro il terzo grado conviventi), è aumentata di 0,50 punti percentuali come previsto dall'art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza dal 1/2/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) con decorrenza dal 1/1/2006.
Decorrenza oneri contributivi dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007 per lavoratori italiani e stranieri.

Effettiva (a)  Convenzionale (a) Con CUAF (b)  Senza CUAF (b)
Fino a 6,83 euro  6,6 euro 1,27 euro (0,30) 1,23 euro (0,30)
da 6,84 a 8,34 euro 6,83 euro 1,43 euro (0,34) 1,39 euro (0,34)
Oltre 8,34 euro 8,34 euro 1,75 euro (0,42) 1,70 euro (0,42)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali 4,41 euro 0,92 euro (0,22) 0.90 euro (0,22)


Decorrenza oneri contributivi dal 1^ gennaio al 31 dicembre 2007 per lavoratori italiani e stranieri
(a) retribuzione oraria; (b) importo contributo orario

I contributi, versati dal datore di lavoro, sono calcolati in base:
- alla retribuzione effettiva oraria;
- alla tredicesima mensilità calcolata in misura oraria;
- al valore convenzionale, anch'esso ripartito in misura oraria, del vitto e dell'alloggio.

I contributi si versano per tutti i giorni comunque retribuiti, per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre e per quelle relative a periodi di assenza comunque retribuita.
I contributi versati sono utilizzati:
  • dall'INPS - per la liquidazione della pensione, dell'indennità di maternità, degli assegni familiari, dell'indennità di disoccupazione, dell'indennità antitubercolare, delle cure termali;
  • dall'INAIL - per le rendite da infortunio sul lavoro e da malattie professionali.
In favore del lavoratore, l'INPS registra tanti contributi settimanali quante sono le settimane retribuite, purché in ciascuna settimana siano stati versati contributi per almeno ventiquattro ore.
Nel caso in cui il contributo settimanale sia versato per meno di ventiquattro ore, la legge dispone la riduzione proporzionale del numero dei contributi.

Quando cessa il rapporto di lavoro, il versamento va fatto entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni. Il versamento dei contributi non può essere effettuato né prima né dopo i termini sopraindicati. Il ritardo nel pagamento comporta l'applicazione di multe da parte dell'INPS. Il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi mediante bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS al proprio domicilio. Il bollettino è unico per ogni trimestre. Se però le settimane che cadono nel trimestre non risultano lavorate tutte per almeno 25 ore, si devono compilare due distinti bollettini di versamento:
- con un bollettino si versano i contributi relativi alla citata quarta fascia;
- con un secondo bollettino si pagano i contributi, corrispondenti ad una delle prime tre fasce, per le settimane lavorate per meno di 25 ore.

In favore del lavoratore l'INPS registra tanti contributi settimanali quante sono le settimane retribuite, purché per ciascun trimestre risultino versate, in media, almeno 24 ore a settimana.
Per i contributi settimanali versati per meno di 24 ore, invece, si applica una riduzione proporzionale delle settimane accreditate.
Le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche prestando attività lavorativa presso più datori di lavoro. Al di sopra di 24 ore viene applicata una riduzione sul costo dei contributi.
 
Pagamento dei contributi
I contributi si pagano ogni trimestre entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre, ovvero alle seguenti scadenze:
  • 10 aprile per le assunzioni avvenute dal 1° gennaio al 31 marzo
  • 10 luglio per le assunzioni avvenute dal 1° aprile al 30 giugno
  • 10 ottobre per le assunzioni avvenute dal 1° luglio al 30 settembre
  • 10 gennaio per le assunzioni avvenute dal 1° ottobre al 31 dicembre
Il versamento viene effettuato con bollettini di conto corrente postale inviati dall'INPS a domicilio del datore di lavoro. L'INPS è incaricato della loro riscossione anche per conto dell'INAIL per la contribuzione per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (artt. 8, 10 e 16 D.P.R. n. 1403/1971). 
Per le istruzioni relative alla compilazione dei bollettini v. INPS mess. n. 70/2003.

Modalità di pagamento online dei contributi
L'INPS, con il messaggio n.5562/2007, ha comunicato l'attivazione del pagamento online dei contributi dei lavoratori domestici. Il servizio permette agli utenti INPS di effettuare il pagamento dei contributi da qualsiasi luogo, in qualsiasi giorno (compresi i festivi), evitando così le file agli uffici postali.

Il servizio, finalizzato al pagamento dei contributi via Internet in collaborazione con Posteitaliane, è disponibile tra i servizi online pubblicati sul sito Internet dell'Istituto www.inps.it e raggiungibile tramite il percorso "www.inps.it > Servizi Online > Cittadino". Sul sito è disponibile anche un manuale utente.
Il pagamento dei contributi via Internet prevede sia:
  • il pagamento di un singolo rapporto di lavoro senza la necessità di possedere il PIN, con l'utilizzo del codice fiscale del datore di lavoro ed il codice del rapporto di lavoro. Non è prevista la possibilità di effettuare la ristampa delle ricevute dell'avvenuto pagamento.
  • il pagamento di uno o più rapporti di lavoro tramite codice fiscale del datore di lavoro ed il PIN. In questo caso, una volta completato il pagamento con esito positivo, potrà essere stampata la ricevuta del bollettino. La stampa conterrà una parte per il datore di lavoro ed un'altra per il lavoratore.
L'INPS fornisce questo servizio a costo zero. Per quanto riguarda le commissioni dovute a Posteitaliane, queste saranno a carico dell'utente così come avviene per l'utilizzo dei bollettini di C/C postale, e l'importo sarà evidenziato al momento del pagamento.
 
La denuncia di assunzione all'INPS
E' obbligatorio assicurare le colf:
- qualunque sia la durata del lavoro;
- anche se il lavoro è saltuario o discontinuo;
- anche se già assicurate presso un altro datore di lavoro;
- anche se già assicurate per un'altra attività;
- anche se di nazionalità straniera;
- anche se titolari di pensione.
 
In particolare:
Se la denuncia è presentata oltre i termini, l'INPS applica una multa.Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'assunzione all'INAIL entro 24 ore dall'inizio del rapporto di lavoro.
 
Documenti per la denuncia di assunzione all'INPS
Tutte le colf:
- carta di identità o altro documento analogo ed eventuali diplomi o attestazioni professionali;
- tessera sanitaria aggiornata rilasciata gratuitamente dalla ASL di residenza;
- codice fiscale, da comunicare all'INPS per il versamento dei contributi.
 
Extracomunitari
In aggiunta agli altri documenti è necessario presentare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilasciato dalla Questura.
Sanzioni per violazione di obblighi contributivi
Per i datori di lavoro domestico sono sanzionabili - secondo quanto precisato nelle circolari INPS n. 225/1997 e n. 18/1998 - le seguenti inadempienze:
 
Evasione contributiva
Tale ipotesi si realizza in tutti i casi di omessa o tardiva denuncia del rapporto di lavoro domestico e nei casi di denunce non conformi al vero (con riferimento, ad esempio, al numero delle ore o alla retribuzione effettivamente corrisposta). L'evasione si verifica poi anche nelle ipotesi di tardiva presentazione dei bollettini trimestrali di pagamento (mod. LD 01S). Questi ultimi, infatti, sono da considerare una denuncia contributiva obbligatoria, tenuto conto che contengono tutti i dati (ad es. numero ore, retribuzione oraria, ecc.) necessari per la determinazione dell'esatto importo dovuto.
 
Omissione contributiva
L'ipotesi in questione si verifica quando il contribuente, nei termini prescritti, ha fornito i dati dovuti, ma ha versato i contributi in misura inferiore a quanto dallo stesso indicato.

Principali riferimenti normativi
Legge 2 aprile 1958, n. 339. Per la tutela del lavoro domestico
Capo II del Codice Civile (articoli da 2240 a 2246)
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali
Legge n. 297/1982
Art. 4, L. n. 108/1990
IPOTESI ACCORDO RINNOVO CCNL LAVORO DOMESTICO (2001)
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - CCNL Lavoro Domestico - Testo integrale 8/03/2001
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO
Art. 54, D.Lgs. n. 151/2001
D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66
INPS Messaggio n.5562/2007
INPS Messaggio n. 15451/2007