sei in: Homepage / Servizi, Banche Dati e Monitoraggio / Rapporti di lavoro: schede di sintesi / Lavoro dei migranti / Neocomunitari - Avviamento al lavoro

Neocomunitari - Avviamento al lavoro

L'avviamento al lavoro dei cittadini neocomunitari avviene nell'ambito delle previsioni del Decreto flussi annualmente emanato o attraverso una procedura semplificata che riguarda casi specifici.
 
A chi si rivolge
Dal 1° gennaio 2007 sono entrati a far parte dell'Unione Europea i cittadini della Romania e della Bulgaria.

Contenuti e procedure
Annualmente un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilisce le quote di ingressi complessive e per Paese per rapporti di lavoro a tempo indeterminato e stagionale.
Tuttavia, vi sono alcune eccezioni che equiparano i cittadini neo-comunitari a tutti gli altri cittadini di provenienza U.E.  Questi casi particolari riguardano:

  • quanti erano occupati legalmente in Italia alla data del 1° maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi;
  • coloro che godono dei requisiti necessari ad esercitare una attività di lavoro autonomo.
Pertanto, a partire dal giorno della pubblicazione nella G.U. del cosiddetto "decreto flussi" il datore di lavoro che intende assumere lavoratori di Stati di nuova adesione è tenuto a dare avvio alla procedura semplificata di autorizzazione al lavoro prevista da Ministero del lavoro.

Il più recente Decreto flussi è stato emanato il 3/12/2008.

La procedura semplificata comporta l'immediata concessione della Carta di soggiorno o del permesso di lavoro, l'esenzione dal visto di ingresso e dal contratto di soggiorno.
La procedura prevede una domanda in bollo, redatta su modello appositamente predisposto dal Ministero del lavoro, che deve contenere i seguenti elementi:
  • ragione sociale o denominazione del datore di lavoro (se non si tratta di un'impresa);
  • generalità del richiedente (accompagnate dalla fotocopia di un valido documento di identità ovvero del passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità);
  • generalità del lavoratore richiesto (accompagnate dalla fotocopia del passaporto in corso di validità);
  • descrizione delle condizioni lavorative offerte (c.c.n.l. applicato, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore settimanali nel caso di tempo parziale, località d'impiego, tipologia contrattuale: a tempo indeterminato, a tempo determinato, stagionale).
Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro, (redatto anch'esso sul modello appositamente predisposto dal Ministero del lavoro) la cui efficacia è sottoposta alla condizione dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione al lavoro.
A pena di inammissibilità, la domanda e l'allegato contratto di lavoro, devono essere trasmessi, allo Sportello Unico competente per località di svolgimento della prestazione lavorativa mediante raccomandata spedita da Uffici postali dotati di affrancatrice dalla quale risulti, oltre alla data, anche l'ora dell'invio.
L'autorizzazione al lavoro rilasciata è trasmessa, a cura dello Sportello Unico al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro subordinato.
A seguito dell'autorizzazione al lavoro i lavoratori di Stati di nuova adesione avranno libero accesso al mercato del lavoro dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.
I datori di lavoro che intendono assumere cittadini dei paesi di nuova adesione in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio sono tenuti anch'essi a presentare le relativa richiesta di autorizzazione al lavoro secondo la procedura sopra indicata.

I datori di lavoro, nella compilazione delle denunce contributive, devono indicare il numero dei lavoratori comunitari presenti in azienda nei quadri B-C del mod. DM10/2, apponendo in una delle righe in bianco la dizione "Lav. Com." ed il codice "C000". I lavoratori neocomunitari di cui sopra, invece, devono essere indicati utilizzando appositi codici statistici di nuova istituzione (cfr. INPS mess. n. 13129/2004).

Cittadini neocomunitari rumeni e bulgari
Il governo italiano non fa ricorso a quote numeriche e ha disposto un regime transitorio di un anno per l'accesso al lavoro subordinato. Il regime transitorio prevede un'apertura immediata solo nei seguenti settori:
  • agricolo
  • turistico alberghiero
  • lavoro domestico e di assistenza alla persona
  • edilizio
  • metalmeccanico
  • dirigenziale e altamente qualificato. 
Ugualmente è prevista l'apertura immediata per il lavoro stagionale.
In queste ipotesi, i datori di lavoro che intendano procedere all'assunzione di lavoratori rumeni e bulgari, dovranno rispettare gli adempimenti ordinari previsti dalla disciplina vigente in materia di lavoro; si dovrà, quindi, effettuare la consueta comunicazione ai centri per l'impiego e ai competenti enti previdenziali. Per le iscrizioni dei rapporti di lavoro e per le denunce di rapporti di lavoro domestico di questi cittadini saranno sufficienti un valido documento di identità e il codice fiscale

Per tutti i restanti settori produttivi l'assunzione di lavoratori rumeni e bulgari avviene attraverso la richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per territorio previo compilazione di apposita modulistica.
Il lavoratore successivamente al rilascio del nulla osta, dovrà recarsi alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno, direttamente o tramite gli uffici postali.

Previdenza

I regolamenti comunitari in materia di previdenza sociale stabiliscono quale sia la legge previdenziale da applicare e, conseguentemente, a quale ente previdenziale e secondo quali regole devono essere calcolati e versati i contributi previdenziali.
In ogni caso la circostanza che il lavoratore abbia versato contributi in diversi Stati membri a diversi enti previdenziali non toglie che egli potrà (cfr. art. 18, Reg. CEE n. 1408 del 1971):
- "totalizzare" (cioè sommare gli uni agli altri) i diversi periodi assicurativi ai fini del diritto a migliori prestazioni previdenziali;
- scegliere di chiedere la corresponsione del trattamento previdenziale all'ente dello Stato comunitario dove egli è iscritto al momento della domanda o all'ente del luogo ove risiede o all'altro ente designato dall'autorità competente dello Stato dove risiede il lavoratore stesso (art. 1, lett. o), del regolamento CEE n. 1408 del 1971).

Principali riferimenti normativi
D.P.C.M. 3 dicembre 2008
Ministero del lavoro, circolare n. 6/2006
Ministero dell'Interno, circolare n. 2 del 28/12/2006
Min. Interno e Ministero Solidarietà Sociale Circ. n. 3/2007
INPS. mess. n. 1552/2007