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La malattia nel pubblico impiego

Il dipendente pubblico assente per malattia deve comunicare la propria assenza per malattia all'Ufficio di appartenenza tempestivamente all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza. Tale comunicazione va fatta anche in caso di proseguimento della malattia e cioè nel primo giorno previsto per la ripresa del servizio. Deve altresì comunicare il domicilio presso il quale può essere reperito, se durante l'assenza per malattia dimora in luogo diverso da quello abituale.

I certificati rilasciati da medici non convenzionati con il Servizio sanitario nazionale sono validi ai fini della giustificazione della malattia solo se si tratta dei primi due eventi morbosi nel corso dell'anno solare purchè ciascuno di essi non abbia durata superiore a dieci giorni.
In tutti gli altri casi l'assenza dovrà essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata dal medico di base o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica ( medico di base - ospedale - pronto soccorso - ambulatorio distrettuale delle ASL).

La nuova normativa sulle assenze per malattia ha stabilito che la certificazione rilasciata dal medico di base deve essere telematica. All'amministrazione di appartenenza deve essere comunicato il numero di protocollo del certificato on-line a meno che l'ente di appartenenza non richieda altra documentazione.

Il dipendente deve rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione durante le fasce di reperibilità ( dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00), anche in presenza di espressa autorizzazione ad uscire da parte del proprio medico curante, fin dal primo giorno dell'assenza per malattia, compresi i giorni domenicali e festivi. Sono fatte salve eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per l'effettuazione di visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie, accertamenti specialistici regolarmente prescritti. In tali circostanze di assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità il dipendente è tenuto a darne preventiva informazione all'Ufficio di appartenenza e a produrre idonea documentazione giustificativa.
Il Decreto n. 209 del 209 contiene alcune novità per quanto riguarda le esclusioni dall'obbligo di reperibilità a favore dei dipendenti per la quale l'assenza è riconducibile a:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici riconducibili alla situazione di invalidità riconosciuta.
Viene inoltre prevista un'ulteriore esclusione dall'obbligo di reperibilità per i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

L'assenza ingiustificata al domicilio durante le fasce di reperibilità comporta sanzioni economiche ed integra fattispecie rilevanti sul piano disciplinare.
Sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:
a) non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi;
b) mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
c) non funzionamento del citofono o del campanello;
d) mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
e) espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.
Al contrario l'assenza durante le fasce di reperibilità potrebbe essere considerata giustificata in presenza di situazioni, opportunamente documentate, che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per se o per i membri della famiglia.


Infortunio

Nell'ipotesi di assenza per malattia derivante da infortunio sul lavoro ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente ha l'obbligo di darne comunicazione all'Ufficio di appartenenza, al fine di consentire all'amministrazione di esercitare il diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni corrisposte durante il periodo di assenza.


Ammalarsi all'estero

Nel caso di malattia insorta all'estero il certificato medico è valido se si tratta di Paesi appartenenti all'Unione Europea. Qualora la malattia sia intervenuta in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ovvero in Paesi che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni e accordi specifici che regolano la materia, la certificazione sanitaria deve essere legalizzata e tradotta in lingua italiana dalla locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero.
Anche il dipendente che si ammala e si trova sul territorio estero deve provvedere a comunicare la malattia all'Ufficio di appartenenza, ad inviare copia della certificazione e a comunicare il temporaneo indirizzo.


Sanzioni disciplinari

La sanzione del recesso senza preavviso si applica in caso di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; in questo caso il licenziamento è senza preavviso.
Il recesso con preavviso è invece previsto nel caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa dal servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione.


Periodo di comporto

In caso di assenza per malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, calcolando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso. Se alla scadenza dei diciotto mesi il dipendente non è in grado di rientrare in servizio, il contratto prevede che, nei casi particolarmente gravi e su richiesta scritta del lavoratore da presentarsi prima della scadenza del periodo di comporto, l'amministrazione può concedere un ulteriore periodo continuativo di diciotto mesi di assenza per malattia senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
In tale circostanza il datore di lavoro procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente per il tramite della Asl competente, ciò al fine di verificare la sussistenza di una seppur minima possibilità di recuperare il dipendente all'attività lavorativa. Se manca la richiesta del dipendente l'accertamento delle sue condizioni di salute non può essere disposto autonomamente dall'amministrazione.

Se l'esito della visita collegiale è di inidoneità permanente a qualunque attività lavorativa l'amministrazione dovrà risolvere il rapporto di lavoro e corrispondere al dipendente l'indennità di mancato preavviso.
Se invece il dipendente è riconosciuto non idoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, ma idoneo ad altro lavoro presso lo stesso ente, compatibilmente con le esigenze organizzative, l'amministrazione può impiegare il lavoratore in mansioni equivalenti compatibili con il suo stato di salute, oppure se ciò non sia possibile, in mansioni inferiori previo accordo con l'interessato.

Durante il periodo di conservazione del posto il dipendente:
- nei primi 18 mesi ha un trattamento economico diversificato, conserva l'anzianità di servizio e matura interamente le ferie;
- nel secondo eventuale periodo di 18 mesi non percepisce alcuna retribuzione e non matura ne ferie ne anzianità di servizio.

Retribuzione

Per i primi 9 mesi di assenza per malattia spetta l'intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili. Per i successivi 3 mesi di assenza spetta il 90% della retribuzione; per i successivi 6 mesi spetterà il 50% della retribuzione.

Ai sensi della Legge n. 133 del 2008 ogni singolo giorno di malattia nei primi 10 giorni di assenza al dipendente è corrisposto il solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento e di ogni altro trattamento accessorio.

Sono fatte salve le seguenti ipotesi di assenza per:
- infortunio sul lavoro;
- causa di servizio;
- ricovero ospedaliero e eventuale periodo di convalescenza post ricovero;
- day hospital;
- assenze dovute a patologie gravi che richiedono l'effettuazione di terapie salvavita.