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Extracomunitari - Carta di soggiorno
La carta di soggiorno è un particolare permesso di soggiorno rilasciato a tempo indeterminato, che attribuisce al cittadino straniero facoltà e diritti aggiuntivi rispetto a quelli di cui gode con un normale permesso di soggiorno. E' valida come documento di identificazione per non oltre 5 anni dal rilascio. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, allegando nuove foto.
A chi si rivolge
Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti da almeno 6 anni ed in possesso di un permesso di soggiorno che consenta un numero non predefinito di rinnovi.
Contenuti e procedure
Il titolare della carta di soggiorno può:
- entrare in Italia senza visto;
- svolgere ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino italiano;
- accedere ai servizi della pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
- partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche il diritto di voto quando previsto dall'ordinamento.
I requisiti da avere per chiedere il rilascio della carta di soggiorno, sono:
è regolarmente soggiornante da almeno 6 anni;
è titolare, all'atto della richiesta, di un permesso di soggiorno che consenta un numero non predefinito di rinnovi (lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, famiglia, motivi religiosi se l'attività pastorale è a tempo indeterminato);
ha un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi;
la disponibilità di un alloggio conforme ai parametri dell'edilizia residenziale.
non è stato condannato, o rinviato a giudizio per i delitti previsti dagli art. 380 e 381 del codice di procedura penale
Possono beneficiare della carta di soggiorno le seguenti categorie:
1. lo straniero che la richiede
2. il coniuge di chi la richiede;
3. i figli minori di chi la richiede;
4. il coniuge straniero di un cittadino italiano (se convivente);
5. il figlio minore straniero di un cittadino italiano (se convivente; la richiesta va fatta da chi esercita la potestà);
6. il genitore straniero del cittadino italiano (se convivente).
7. il cittadino straniero che fa ricongiungimento familiare con un familiare straniero già titolare di carta di soggiorno o con cittadino italiano o comunitario.
Documenti che devono presentare tutti i richiedenti
I seguenti documenti vanno presentati in originale ed in doppia copia:
1. modulo di richiesta carta di soggiorno compilato
2. modulo 210/209 compilato
3. fotografie.
4. passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
5. contratto di affitto o acquisto dell'abitazione
6. certificato di idoneità dell'abitazione
7. N. 3 fotografie per ciascun figlio da iscrivere (che non abbiano compiuto 14 anni)
8. Certificato o autocertificazione riguardante lo stato di famiglia e la residenza
9. certificazione attestante il luogo o i luoghi in cui ha soggiornato in Italia negli ultimi sei anni;
10. certificato del casellario giudiziale e anche per figli che hanno compiuto 14 anni
11. certificato dei carichi pendente e anche per figli che hanno compiuto 14 anni
12. originale del permesso di soggiorno
13. marca da bollo di euro 14,62
Per i familiari di chi richiede (coniuge, figli minori) vanno aggiunti:
- certificati che provano la parentela, rilasciati dallo Stato di appartenenza e autenticati dal un consolato italiano nel paese di origine e tradotti ( questi documenti non sono richiesti qualora il figlio minore sia entrato in Italia con ricongiungimento familiare)
- certificato di idoneità dell'alloggio, rilasciato dall'ufficio comunale competente oppure certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda ASUR;
prove di possedere un reddito annuo non inferiore all'assegno sociale ( o il doppio, se si fa richiesta per due persone...), compreso quello dei familiari conviventi non a carico.
- generalità del cittadino italiano convivente;
- certificato che prova la parentela.
La richiesta della carta va presentata su apposito modulo al Commissariato del luogo di residenza e deve contenere:
- generalità
- luogo/luoghi di soggiorno in Italia negli ultimi 6 anni, e attuale residenza;
- fonti di reddito, anche derivanti da pensioni di invalidità;
La richiesta di la carta di soggiorno deve essere presentata in duplice copia. Il funzionario dell'ufficio competente al momento della ricezione della richiesta del rinnovo, dopo controllo dei documenti di identificazione del richiedente, rilascia una copia della richiesta (timbrata con timbro datario dell'ufficio e firmata dallo stesso funzionario), quale ricevuta.
La carta di soggiorno viene rilasciata, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa in vigore, entro 90 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda.
Revoca
La carta di soggiorno può essere revocata dal Questore quando a carico dello straniero viene emessa sentenza di condanna anche non definitiva di cui all'art.9 comma 3 Testo unico.
Limitazione all'espulsione
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.
Principali riferimenti normativi
Testo Unico art 9 comma 1,2,4,5 e Legge n.189/02 art. 9
Circolare del Ministero dell'Interno del 04/04/01
Testo Unico art. 30, comma 4
Reg.att. Art. 17
Reg.att. Art. 16, comma 4, comma 5,6
M.I. nota n. 2768/2.2 del 2005