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Divieti nell'impiego dei minori

L'art. 3 della Convenzione n. 182, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella seduta del 17 giugno 1999 e recepita dall'Italia con L. n. 148/2000, ha individuato delle condizioni di lavoro oggetto di proibizione ed eliminazione da parte degli Stati firmatari.  
 
A chi si rivolge
Ai datori di lavoro privati e pubblici. 

Contenuti e procedure
L'art. 3 della Convenzione n. 182, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella seduta del 17 giugno 1999 e recepita dall'Italia con L. n. 148/2000, ha individuato le "forme peggiori di lavoro minorile" - come tali oggetto di proibizione ed eliminazione da parte degli Stati firmatari - nelle seguenti:

  • tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
  • l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
  • l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;
  • qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.
L'art. 6 della L. n. 977 dispone poi il divieto di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori espressamente indicati nell'allegato I alla stessa legge.
In particolare sono vietate le mansioni che espongono agli agenti fisici, biologici e chimici ed una serie di processi e lavori pericolosi e/o pesanti (ML circ. n. 1/2000).
In deroga al divieto le mansioni, i processi ed i lavori indicati nell'allegato, possono essere svolti, con preventiva autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro e previo parere della ASL competente per territorio, per motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, purchè sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. In particolare, in caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d, il datore di lavoro, oltre a limitare al minimo i rischi mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, deve fornire i mezzi individuali di protezione dell'udito e un'adeguata formazione all'uso degli stessi.
Il Ministero del lavoro ha precisato che il rapporto di apprendistato rientra nella deroga sopra citata in quanto l'apprendista durante il periodo di tirocinio svolge, oltre che un'attività lavorativa anche un'attività di formazione pratica continua e pertanto tale attività concretizza quella formazione professionale sottoposta a preventiva autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro (ML circ. n. 1/2000).
 
Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 977/1967 il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro ed a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994, con particolare riguardo a:
  • sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
  • attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
  • natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
  • movimentazione manuale dei carichi;
  • sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
  • pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
  • situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
Principali riferimenti normativi
Legge n. 977 del 1967
Convenzione n. 182, art. 3 (seduta del 17/06/1999)
Legge n. 148 del 2000
MLPS circolare n. 1 del 2000