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Classificazione del personale

Il complesso delle risorse umane stabili costituisce la dotazione organica complessiva di una pubblica amministrazione.

L'individuazione e la disciplina dei diversi livelli di professionalità si concretizza in un sistema di classificazione del personale, il cui elemento base è dato dal profilo professionale. Il sistema di classificazione del personale si concretizza, quindi, in una scala professionale alla quale corrisponde una scala retributiva.

Il sistema delle qualifiche funzionali è ora sostituito da quello delle aree o categorie professionali identificate sulla base di requisiti professionali corrispondenti a livelli omogenei di competenze, necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse (vedi c.c.n.l. degli Enti locali) ed indispensabili ai fini dell'inquadramento del personale, le cui declaratorie sono descritte nei diversi c.c.n.l. e nelle quali sono indicati anche i requisiti culturali per l'accesso alle aree o categorie.  Le aree o categorie sono articolate in posizioni economiche orizzontali, conseguibili previa valutazione della prestazione e dell'arricchimento professionale, acquisito anche a seguito di percorsi formativi.

All'interno di ciascuna categoria o area sono presenti i profili professionali, che identificano la tipologia della prestazione lavorativa e, in relazione a questa, le capacità del lavoratore rispetto alla complessità della prestazione. I profili sono afferenti ai diversi settori di attività delle amministrazioni e, quindi, possono essere diversi per funzione e "mestiere" ma affini per quanto riguarda la consistenza e maturità professionale, peraltro, sempre coerente con la declaratoria dell'area o categoria.

Va precisato che nei diversi c.c.n.l., l'ambito professionale di classificazione nel quale si collocano le definizioni di base delle professionalità - i profili - possono assumere denominazioni diverse:
- nel c.c.n.l. delle Aziende, degli Enti pubblici non economici, dei ministeri assume la denominazione di Area;
- nei c.c.n.l. degli Enti locali e dell'Università assume la denominazione di categoria;
- nel c.c.n.l. degli Enti pubblici di ricerca assume la denominazione di Profilo professionale, articolato su livelli professionali.

Nella Pubblica amministrazione contrattualizzata sussistono due fondamentali categorie di personale: il personale dirigente e il personale non dirigente, specificando che in questa seconda categoria sussistono professionalità certamente di pari livello professionale - ad esempio i ricercatori, i tecnologi, i professionisti - ma che non svolgono funzioni che determinano quella condizione di immedesimazione organica, che caratterizza la funzione del dirigente e che lo responsabilizza rispetto ai terzi e lo rappresenta come amministrazione medesima.

Personale dirigente

A norma del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 del D.Lgs. 165/2001: "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica, e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.


Personale non dirigente

L'area e la categoria sono contrassegnate con le lettere maiuscole dell'alfabeto in ordine crescente di professionalità - A, B, C, D.
All'interno di ciascuna area, e per ciascun profilo professionale, è prevista una serie di posizioni economiche, contrassegnate dalla lettera che identifica l'Area e da un numero progressivo, il cui numero varia da comparto a comparto.
Ai fini della valorizzazione professionale del personale del personale, i c.c.n.l. prevedono procedure di progressione economica orizzontale all'interno delle aree e di progressione verticali tra le aree.
La progressione economica avviene sulla base dei criteri generali fissati nel c.c.n.l. che riguardano gli anni di permanenza della posizione economica di appartenenza, i meccanismi di valutazione della performance come disciplinati dal D.Lgs. n. 150/2009.

Ai fini delle progressioni orizzontali e verticali un elemento rilevante è dato dall'anzianità di servizio che può essere intesa come anzianità assoluta o come anzianità relativa.

L'anzianità assoluta è quella riferita al servizio prestato la pubblica amministrazione o, comunque riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza. Rientra, quindi, in tale anzianità, oltre a quella relativa al servizio effettivamente prestato presso l'amministrazione di appartenenza sin dal momento dell'assunzione e in qualunque qualifica o profilo, quella riconosciuta in caso di trasferimento da altra pubblica amministrazione. L'anzianità relativa è quella maturata nell'area di appartenenza.