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Accesso al pubblico impiego

L'art. 97 della Costituzione prevede che "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".
Secondo l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono essere conformi ai seguenti princìpi:
- adeguata pubblicità della selezione;
- modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- decentramento delle procedure di reclutamento;
- composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.
Le controversie relative alle procedure concorsuali restano devolute al giudice amministrativo.

Requisiti per l'accesso

I requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti dall'art. 2, del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Cittadinanza italiana
Colui che aspira all'impiego pubblico deve avere la cittadinanza italiana, a meno che non si tratti di soggetti appartenenti alla Unione europea.
E' comunque richiesta la cittadinanza italiana per l'accesso ai:
- posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d'Italia;
- posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;
- posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Inoltre è richiesto comunque il requisito della cittadinanza italiana per l'esercizio delle seguenti tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche:
- funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi;
- funzioni di controllo di legittimità e di merito (art. 2, D.P.C.M. 7 febbraio 1984, n. 174).

Età
La legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 6 ha stabilito che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età (fino, ovviamente, al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia), salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

Titolo di studio
In merito al possesso di titoli di studio, la legge ha lasciato per lo più alla contrattazione collettiva il compito di intervenire con regolamentazioni specifiche. L'unico limite stabilito dal D.P.R. n. 487/1994 è quello dato dal requisito del diploma di laurea per l'accesso all'ottava qualifica funzionale, a quella dei dirigenti e alle altre eventualmente individuate dai singoli ordinamenti.

Servizio di leva
E' richiesto ai cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva di comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 7 bis, D.P.R. n. 487/1994).

Conoscenze informatiche e lingue straniere
Il D.Lgs. n. 165/2001 prevede all'art. 37 che per l'accesso all'impiego pubblico è necessaria la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
 
Qualità morali e di condotta
Con la legge n. 732/1984 è stato abolito il requisito della buona condotta; unica eccezione è data dall'accesso agli uffici della Presidenza del Consiglio, della polizia di Stato, della giustizia ordinaria e in genere degli uffici che esercitano istituzionalmente funzioni di difesa dello Stato, per i quali è richiesta una condotta civile morale e politica "illibata"

Preclusioni
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

Modalità di reclutamento

Le modalità di reclutamento sono di tre tipi:
- tramite concorso pubblico (per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso) o altre procedure selettive regolamentate dalle singole amministrazioni nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- mediante i Centri per l'impiego, per le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- mediante richiesta numerica dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999.

Concorso pubblico
E' la forma ordinaria di reclutamento, la cui disciplina generale (laddove non vi sia stato un intervento specifico della singola amministrazione) è contenuta nel D.P.R. n. 487/1994, che prevede quattro tipologie di concorso, in relazione alle finalità a cui questo è destinato.

Concorso per esame
L'articolazione dell'esame, in prove scritte ed orale, varia in relazione ai profili professionali oggetto del concorso:
- per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore in almeno due prove scritte (una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico) - ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica;
- per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere (art. 7, D.P.R. n. 487/1994).

Concorso per titoli
Prevede unicamente la valutazione dei titoli in possesso da parte dei candidati.

Concorso per titoli ed esami
Il concorso per titoli ed esami segue le procedure di esame già illustrate per il concorso per esami. Successivamente alle prove scritte e prima della loro correzione, viene effettuata la valutazione dei titoli dei candidati. I titoli non possono influire per oltre 1/3 del voto finale (art. 8, D.P.R. n. 487/1994).

Corso - concorso
Questa tipologia è prevista essenzialmente per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato della settima ed ottava qualifica funzionale, nonché è una delle due forme di selezione previste per l'attribuzione della qualifica di dirigente.
In particolare, l'art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che al corso-concorso per il conseguimento della qualifica di dirigente siano ammessi soggetti muniti di laurea e di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari o da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della Pubblica amministrazione.
Sono ammessi, altresì, al corso-concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, nonché dipendenti di strutture private muniti del diploma di laurea e che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle singole strutture.

Bando di concorso
I concorsi sono indetti con provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione.
Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie.
Il bando di concorso viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica. Per gli Enti locali, la pubblicazione del bando può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso contenente gli estremi del bando.

 

Svolgimento

Domanda di ammissione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'amministrazione competente. Non sono ammessi altri mezzi di comunicazione.

Termine di presentazione
La domanda deve essere presentata perentoriamente entro il termine fissato nel bando che in via generale è stabilito in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante o dell'ufficio dell'amministrazione incaricato di ricevere le domande.

Commissione esaminatrice
Per garantire una completa trasparenza amministrativa, l'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 prevede che le commissioni esaminatrici stabiliscano i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali formalizzandole in appositi verbali. Inoltre, le stesse Commissioni, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Prove scritte
Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nella serie concorsi ed esami debitamente annunciata dal bando.

Prove orali
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte nonché quello riportato nei titoli nel caso di concorsi per titoli ed esami.
L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, idonea ad assicurare la partecipazione di tutti i candidati. Anche in occasione della prova orale i candidati sorteggeranno le domande tra quelle predisposte dalla commissione.

Formazione delle graduatorie
A seguito della valutazione delle prove la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5, D.P.R. n. 487/1994
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati che risultano avere ottenuto la posizione migliore nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti previste dalla legge in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria dei vincitori viene poi pubblicata sugli istituzionali organi informativi dell'amministrazione interessata. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni.
Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili (art. 15, comma 7, D.P.R. n. 487/1994).

Quota di riserva e preferenze

Riserva di posti
Le categorie dei riservatari sono:
1) lavoratori disabili e disoccupati di cui alla legge n. 68/1999. La riserva va calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;
2) militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale nei limiti del 2% dei posti destinati a ciascun concorso.
Le riserve di posti già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente il 50% dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale termine, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 487/1994.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nell'ordine sopra esposto.

Preferenza
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Preferenze a parità di merito e di titoli
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età.

Assunzione ai sensi dell'art. 16, Legge 56/1987

Una particolare modalità di reclutamento del personale del pubblico impiego è data dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 che prevede, per qualifiche che richiedono il requisito della scuola dell'obbligo, un meccanismo di avviamento numerico dei lavoratori iscritti in una lista speciale del collocamento.
L'avviamento avviene in base alla graduatoria dei lavoratori iscritti (con riferimento a parametri quali l'anzianità di iscrizione, il livello reddituale o i carichi di famiglia) e in base alla cosiddetta "chiamata su presenza", meccanismo basato sulla presenza degli interessati nel giorno dell'avviamento a selezione.

Assunzioni obbligatorie

Le Amministrazioni pubbliche sono obbligate, a prescindere dalle disponibilità in organico, ad assumere numericamente lavoratori disabili iscritti nell'elenco tenuto dai Centri per l'impiego territorialmente competenti, previa verifica della compatibilità a svolgere le mansioni cui gli stessi sono destinati.

Assunzione categorie vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Con la circolare n. 2 del 14 novembre 2003, il Dipartimento della Funzione pubblica, nell'interpretare l'art.1, commi 1 e 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, ha precisato che anche per le Amministrazioni pubbliche - così come specificatamente individuate dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 - sussiste l'obbligo di assunzione degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette.

Contratto di lavoro

L'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che l'assunzione del dipendente pubblico avviene mediante contratto individuale di lavoro, con ciò evidenziando il carattere privatistico del rapporto tra dipendente stesso e Pubblica amministrazione.
Per la stipula del contratto è richiesta la forma scritta.


Patto di prova
Il patto di prova nella Pubblica amministrazione è sottoposto alle norme previste per il lavoro subordinato, nello specifico all'art. 2096 del codice civile, ad eccezione di due caratteristiche che gli sono proprie:
- il recesso durante il periodo di prova deve essere obbligatoriamente motivato dal datore di lavoro pubblico;
- per i dipendenti già in servizio presso una P.A. in seguito assunti da un'altra tramite prova selettiva, è prevista la sospensione del contratto di lavoro di provenienza durante lo svolgimento del periodo di prova con il nuovo Ente, con la concessione di un'aspettativa non retribuita; in caso di esito negativo della prova, quindi, il dipendente può tornare a prestare servizio presso l'Amministrazione di provenienza.
Anche per il patto di prova è richiesta la forma scritta, ed in esso vanno indicate esplicitamente la relativa durata e le mansioni da espletare.

Adempimenti delle amministrazioni pubbliche relativi alle assunzioni

La Legge n. 296/2006 ha stabilito che in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione di relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 5 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), che ne ha ristretto l'ambito di applicabilità ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, introducendo per le pubbliche amministrazioni il diverso obbligo di comunicazione, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione (o di proroga, trasformazione e cessazione), al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.