Accertamenti sanitari
A chi si rivolge
La Commissione di accertamento delle condizioni disabilità (legge 104/92) svolge un'attività finalizzata a formulare una diagnosi funzionale delle persone disabili per individuarne la capacità globale al fine di un inserimento lavorativo.
Le commissioni mediche di cui sopra sono competenti in materia di accertamento dell'inabilità degli invalidi civili (fisici, psichici, sensoriali), dei non vedenti e dei sordomuti.
La verifica dello stato di inabilità degli invalidi del lavoro è invece effettuata dall'INAIL (ML circ.n.66/2001), mentre quella degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra e per servizio continua ad essere effettuata dalla Commissione medica di cui al testo unico in materia di pensioni di guerra (approvato con D.P.R. n. 915/1978 e successive modifiche).
Contenuti e procedure
L'accertamento delle condizioni di disabilità, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato di invalidità sono, pertanto, svolte dalle Commissioni mediche (l.104/92) istituite presso le ASL secondo i criteri e con le modalità stabilite dal D.P.C.M. 13 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili". Tale disposizione definisce le funzioni della commissione medica, i criteri di accertamento della condizione di disabilità, l'attività della ASL ed il raccordo con il Comitato tecnico; contiene, inoltre la scheda per la definizione delle capacità utili per lo svolgimento delle attività lavorative.
Per quanto riguarda la verifica dello stato di inabilità degli invalidi del lavoro e la permanenza di tale stato effettuati dall'INAIL, la circolare ministeriale n.66/2001 fornisce indicazioni all'ente per svolgere le procedure relative agli accertamenti con criteri e modalità analoghe a quanto indicato dal citato D.P.C.M.
La Commissione Medica procede alla individuazione della capacità globale per il collocamento al lavoro della persona con disabilità attraverso la formulazione della diagnosi funzionale che si basa sui seguenti elementi: a) dati anamnestico-clinici, b) profilo socio-lavorativo, individuato attraverso l'acquisizione di notizie sulla situazione ambientale, familiare, scolastica e di lavoro (in raccordo con il comitato tecnico provinciale), c) valutazione della documentazione medica preesistente.
L'accertamento delle condizioni di disabilità consente, dunque, di individuare la capacità globale, attuale e potenziale della persona disabile. A seguito di tale valutazione, la competente struttura redige, entro quattro mesi dalla prima visita, una relazione conclusiva nella quale formula suggerimenti in ordine ed eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.
La visita medica di accertamento può essere inoltre attivata ad istanza del lavoratore non assunto dalle liste del collocamento obbligatorio, per il riconoscimento dell'invalidità contratta durante il rapporto di lavoro (ML circ. n. 41/2000).
A chi rivolgersi
Le persone interessate devono rivolgersi alle Commissioni di accertamento per la disabilità presso l'Azienda U.S.L. di residenza.
La commissione effettua anche le visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante o aggravamento delle condizioni di disabilità.
Principali riferimenti normativi
Legge n.104/1992
Legge n.68/99
D.P.C.M. 13 gennaio 2000
Circolare ML n. 41/2000
Circolare ML n.66/2001
L.R.19/2003