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Associazione in Partecipazione
Tipologia di contratto
Lavoro autonomo
Definizione
È un contratto di collaborazione per il conseguimento di un risultato attraverso la partecipazione di un professionista (associato).
Imprese che possono stipularlo
Tutte le imprese private.
Soggetti cui si rivolge
Persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro. Lavoratori dipendenti da imprese private.
Non sono abilitati a stipulare contratti di associazione in partecipazione:
- gli interdetti
- i minori emancipati
- gli inabilitati
- gli iscritti agli albi professionali in quanto già destinatari di altre forme di previdenza obbligatoria.
Non è prevista per legge la forma scritta del contratto.
L'associazione in partecipazione si caratterizza per i seguenti aspetti:
- i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante
- la gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante
- il contratto può determinare il tipo di controllo che spetta all'associato sullo svolgimento dell'affare per cui è stata contratta l'associazione
- salvo diversi accordi, l'associato partecipa alle perdite dell'affare solo in misura del suo apporto.
Non previste.
Trattamento previdenziale e assicurativo
Aumento aliquota previdenziale
Dal 1º gennaio 2008 per gli iscritti che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l'aliquota contributiva pensionistica è pari al 24%; per i pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria è pari al 17%. Per i primi la contribuzione aumenterà al 25% per l'anno 2009 ed al 26% a decorrere dall'anno 2010 (art. 1, c. 79, L. n. 247/2007; art. 1, comma 770, L. n. 296/2006; INPS circ. n. 7/2007).
Resta formalmente invariata la suddivisione del carico contributivo tra committente, che dovrà continuare a pagare i due terzi dell'aliquota, e collaboratore, che si farà carico di un terzo della aliquota stessa. Ad evitare che l'aumento delle aliquote si "scarichi" invece completamente sui collaboratori tramite una corrispondente riduzione dei compensi, la finanziaria contiene una norma, cosiddetta "salva-compensi", la quale prevede che l'incremento contributivo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. La finanziaria ribadisce inoltre che il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, aggiungendo anche l'eventuale riferimento ai contratti collettivi nazionali.
Malattia
Dal 1° gennaio 2007, ai collaboratori iscritti alla gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, spetta una indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps, per eventi non inferiori a 4 giorni ed entro un limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare. L'importo dell'indennità è pari al 50% di quanto corrisposto a tale categoria di lavoratori a titolo di indennità per degenza ospedaliera.
Congedo parentale
È previsto un trattamento economico per congedo parentale equiparato a quello dei lavoratori iscritti alla gestione separata. Si estende il periodo di congedo di maternità/paternità, anche in caso di adozione di minore, da tre mesi a cinque mesi.
Vengono eliminati i limiti di età del minore all'atto dell'adozione/affidamento ai fini del diritto al congedo di maternità/paternità in favore dei lavoratori dipendenti.
I genitori adottivi/affidatari, lavoratori dipendenti, vengono equiparati ai genitori biologici in relazione ai limiti temporali di fruizione del congedo parentale.
Il Governo è delegato a provvedere alla revisione dei congedi parentali con riferimento all'estensione della durata e incremento dell'indennità, al fine di incentivarne l'utilizzo.
Maternità
Per quanto riguarda la maternità, viene estesa anche alle lavoratrici parasubordinate la tutela della gravidanza a rischio, affidando ad un successivo decreto ministeriale l'applicazione delle disposizioni normative previste in materia di maternità a rischio dal D.Lgs. n. 151/2001.
In particolare, l'indennità di maternità va calcolata secondo le modalità previste per gli esercenti attività libero-professionale dall'art. 4, comma 2, D.M. 4 aprile 2002 (INPS circ. n. 99/2005; D.M. 12 luglio 2007; INPS circ. n. 137/2007). Inoltre, l'indennizzabilità riguarda i soli eventi di maternità e di malattia in relazione ai quali sia accertata la sussistenza del requisito contributivo previsto ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni in esame.
Procedimento
Notifica all'Inps e iscrizione nell'apposita Gestione entro 30 gg. dall'inizio dell'attività lavorativa. La notifica deve contenere informazioni sulla tipologia dell'attività lavorativa, dati anagrafici, numero di codice fiscale e domicilio.
L'instaurazione del rapporto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro deve essere comunicata ai servizi per l'impiego, così come tutte le variazioni del rapporto, ad es. anche comunicazione della proroga del rapporto (art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 510/1996; art. 4-bis, comma 5, D.Lgs. n. 181/2000).
L'instaurazione del rapporto va comunicata entro il giorno antecedente quello di instaurazione, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine fissato; ciò vale anche per i contratti stipulati prima del 31 dicembre del 2006, con clausola annuale e proroga tacita di anno in anno (ML interpello n. 67/2009).
Sono punibili l'omesso o il ritardato invio della comunicazione di proroga che siano avvenuti successivamente all'11 gennaio 2008 (data di entrata in vigore del D.M. 30 ottobre 2007 che ha introdotto il modello "Unificato lav" per la comunicazione).
A chi rivolgersi
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Riferimenti legislativi
Libro V Codice civile artt. da 2549 a 2554
Decreto legislativo 30 settembre 2003 n. 269 - Art. 43 "Istituzione della gestione separata in favore degli associati in partecipazione"
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 - Art. 86. Norme transitorie e finali Comma 2 - Associazione in partecipazione
INPS - Circolare 16 dicembre2003 n. 193 - Assegno al nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Articolo 5, comma 3 del D.M. 4.4.2002.
INAIL - Direzione Centrale Rischi - Nota del 26.01.2004 - Denuncia Nominativa Assicurati: lavoratori parasubordinati.
INPS Circolare n. 27/2004 - Art. 45 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.
INPS Circolare numero 57 del 29-3-2004. Oggetto: Art. 43, Legge 24 novembre 2003, n. 326. Istituzione della Gestione previdenziale degli associati in partecipazione. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Allegato 1, Allegato 2.
INPS - Circolare n. 18 del 1-2 2005
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007)
art. 1, c. 79, L. n. 247/2007;
INPS circ. n. 7/2007
art. 7, D.M. 12 luglio 2007;
INPS mess. n. 27090/2007
art. 43, comma 2, D.L. n. 269/2003
Modelli
Schema di Contratto di Lavoro di Associazione in partecipazione
Modello di domanda all'INPS per la richiesta di iscrizione alla gestione separata (Circolare INPS n. 57 del 29 marzo 2004).