Tutela previdenziale
I lavoratori dello spettacolo, subordinati o autonomi, sono iscritti obbligatoriamente, ex art. 1, D.P.R. n. 1420/1971 all'Ente nazionale per la previdenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ai fini della tutela contro l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.
A chi si rivolge
Ai lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, D.L.C.P.S. n. 708/1947.
Contenuti e procedure
I lavoratori subordinati sono tenuti obbligatoriamente all'iscrizione presso l'INPS ai fini delle altre forme di previdenza obbligatoria comuni alla generalità dei lavoratori subordinati (disoccupazione, assegno per il nucleo familiare, malattia e maternità) e all'iscrizione all'INAIL in presenza delle condizioni di legge che rendono obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 74, L. n. 833 del 1978).
Per gli artisti che svolgono la loro opera autonomamente le aziende sono tenute ad effettuare presso l'INPS le sole contribuzioni per le indennità economiche di malattia e maternità (i contributi di malattia e maternità devono essere esposti dalle imprese dello spettacolo in uno dei righi in bianco del quadro "B-C" del modello DM10/2 con i codici, rispettivamente, "P310" "P420" e le relative dizioni "Contr.ind.mal." e "Contr.ind.mat.").
Le prestazioni per la tutela per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti sono erogate dall'ENPALS. Le altre forme di tutela previdenziale sono gestite dall'INPS onde le relative prestazioni economiche sono a carico di detto Istituto (INPS circ. n. 109/1998).
Ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia si applicano le norme generali di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. n. 663/79.Il lavoratore consegue il diritto all'indennità dopo che in suo favore risultino versati o dovuti almeno 100 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno precedente quello di inizio della malattia (ENPALS circ. n. 134363/1980). L'art. 13 D.L.C.P.S. n. 708/1947, sancisce che la misura dell'indennità da corrispondersi è del 50% della paga media delle ultime cento prestazioni giornaliere, soggette a contribuzione previdenziale, compreso il rateo della tredicesima mensilità ed altre eventuali mensilità, premi od emolumenti vari, soggetti a contributo (ENPALS circ. n. 134363/80).
Agli effetti della determinazione della misura della retribuzione giornaliera, l'art. 4, D.L.C.P.S. citato, prevede che l'importo complessivo della retribuzione fissata dal contratto individuale di lavoro, anche se specifichi la retribuzione per ogni prestazione, recita o posa, va diviso per il numero dei giorni di durata del contratto stesso.
Non possono essere corrisposti trattamenti economici di malattia dopo la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato (INPS circ. n. 180/1987). Come precisato dall'ENPALS con la predetta circolare n. 134363, date le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie di lavoratori assicurati all'ENPALS sono previste particolari modalità di liquidazione dell'indennità di malattia che di seguito si riassumono:
- per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato l'indennità viene erogata, nelle misure ordinarie, per tutti i giorni della durata della malattia, se questa si conclude nel periodo di validità del contratto stesso; se prosegue oltre tale termine, i giorni di malattia eccedenti sono indennizzati al 40%;
- i lavoratori appartenenti a formazioni sociali percepiscono l'indennità secondo le normali percentuali per le giornate di recita della formazione, mentre per quelle di riposo percepiscono l'indennità nella misura del 40%;
- i doppiatori percepiscono la normale indennità per le giornate di turno previste dal piano di lavorazione, predisposto prima dell'inizio della malattia, mentre per le altre giornate percepiscono l'indennità nella misura del 40%;
- i lavoratori che effettuano prestazioni saltuarie con carattere di periodicità percepiscono la normale indennità per i giorni predeterminati dal contratto, mentre per gli altri giorni di riposo percepiscono l'indennità nella misura del 40%;
- i lavoratori del settore della prosa, della lirica, della cinematografia e dei settori a questi assimilabili, il cui contratto non specifichi le giornate lavorative, ma soltanto il periodo di impegno, percepiscono per detto periodo la normale indennità.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l'indennità di malattia ai lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo indeterminato per i quali in caso di malattia non decorra la retribuzione a carico del datore di lavoro. I casi per i quali, nel settore dello spettacolo, l'INPS deve procedere al pagamento diretto, riguardano i lavoratori disoccupati, saltuari e con contratto a termine.
Originariamente l'INPS aveva ritenuto che il diritto delle lavoratrici dello spettacolo all'indennità di maternità era subordinato alla maturazione di almeno 100 contributi giornalieri versati o dovuti dal 1° gennaio dell'anno precedente la data di inizio dell'astensione dal lavoro (ENPALS circ. n. 134363/1980). Successivamente l'Istituto ha mutato il proprio orientamento, ritenendo che anche per le lavoratrici dello spettacolo, come per la generalità delle assicurate, debba trovare applicazione il disposto dell'art. 15, comma 3 della L. n. 1204/1971 - prima delle modifiche apportate dalla L. n. 53/2000 e ora abrogato dal D.Lgs. n. 151/2001 - per il quale l'indennità di maternità non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità (INPS circ. n. 254/1994). Pertanto le lavoratrici in parola hanno diritto all'indennità di maternità pure in mancanza del requisito contributivo sopra indicato e per il calcolo di tale indennità si applicano i criteri generali di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001.
Per le lavoratrici dello spettacolo (e dei lavoratori dello spettacolo, se si tratta di fattispecie rientranti nell'art. 28 del T.U. sulla maternità) saltuarie, a tempo determinato o a prestazione che non abbiano lavorato interamente nel mese di calendario immediatamente precedente quello di inizio del congedo, si applica il disposto dell'art. 23, commi 4 e 5, lett. c), T.U. n. 151/2001 (INPS circ. n. 60/2002). In particolare, la retribuzione media giornaliera per il congedo di maternità si calcola sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite in tale mese, sempre nel limite, per ciascuna giornata, del massimale retributivo giornaliero previsto per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato dall'art. 6, comma 15, D.L. n. 536/1987, e dividendo l'importo coś ottenuto per i giorni lavorati, o comunque retribuiti nel mese stesso (comprese in questi ultimi le giornate di riposo settimanale). Se nel mese immediatamente precedente l'inizio del congedo di maternità non è stata svolta alcuna prestazione, la retribuzione di riferimento è quella del mese ancora precedente o qualora manchi anche quest'ultima, quella del mese in cui inizia il congedo di maternità ed in cui è rinvenibile una prestazione di lavoro che dà diritto alla indennità di maternità.
Nei casi in cui la malattia o l'assenza per maternità, si verifichino durante periodi di lavoro a carattere saltuario o con contratto a termine, ovvero presso le imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale, come orchestrine, compagnie di prosa, di rivista, di avanspettacolo, ecc., i lavoratori (come precisato dall'ENPALS con la citata circolare n. 134363) invieranno l'attestato di malattia o la certificazione di maternità al datore di lavoro il quale è tenuto - ai sensi dell'art. 2, comma 4, D.L. n. 663/79 già citato - ad inoltrarlo per conto dell'INPS, alla competente Sede dell'ENPALS corredato delle notizie riguardanti la durata (contratti a termine), o le giornate di lavoro previste (contratti a prestazione) dal contratto in corso, nonché le retribuzioni corrisposte o dovute per le giornate di lavoro svolte precedentemente all'inizio della malattia o della assenza per maternità.
Principali riferimenti normativi
D.P.R. n. 1420/1971;
D.L.C.P.S. n. 708/1947 art. 74;
L. n. 833 del 1978;
INPS circ. n. 109/1998;
INPS circ. n. 180/1987;
INPS circ. n. 254/1994;
D.L. n. 663/79 (artt. 1 e 2);
ENPALS circ. n. 134363/1980;
INPS circ. n. 60/2002.