Rapporto di lavoro - costituzione
L'assunzione di un lavoratore domestico può essere attuata nominativamente o tramite gli uffici di avviamento presenti presso i Sindacati di categoria o gli Enti di patronato. Questi ultimi possono svolgere un'attività di mediazione nell'avviamento al lavoro di lavoratori domestici dietro autorizzazione del Ministero del Lavoro. Qualsiasi altra attività di mediazione è vietata e punita dalla legge.
A chi si rivolge
Lavoratori domestici, datori di lavoro.
Contenuti e procedure
Il datore di lavoro deve presentare all'INPS la denuncia di assunzione sul modello LD09 (reperibile presso INPS e Patronati e valevole anche a fini assicurativi INAIL), e deve trasmetterla al Centro per l'Impiego di competenza entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l'assunzione (es.: entro il 10 aprile per le assunzioni dal 1 gennaio al 31 marzo). Se l'assunzione è stata diretta, deve essere notificata all'Ufficio di collocamento entro dieci giorni. Il lavoratore può essere assunto anche se non è iscritto nelle liste del collocamento.
Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
- Libretto di lavoro.
- Tessere e libretto delle assicurazioni sociali obbligatorie.
- Tessera sanitaria e ogni documentazione sanitaria prevista da legge.
- Copia del documento d'identità non scaduto.
- Copia di eventuali diplomi/attestati professionali specifici.
- Data dell'inizio del rapporto di lavoro.
- Categoria di appartenenza e anzianità di categoria.
- Durata del periodo di prova (pari a 30 giorni di lavoro effettivo per gli impiegati, 8 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori manuali).
- Esistenza o meno della convivenza.
- Durata dell'orario giornaliero.
- Eventuale tenuta di lavoro fornita dal datore.Mezza giornata di riposo settimanale (oltre alla domenica).
- Retribuzione pattuita.
- Eventuali spostamenti temporanei (villeggiature, etc.).
- Periodo di ferie annuali.
- Spazio affidato all'addetto per custodire i propri effetti personali.
- La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.
E' vietato assumere o trattenere in servizio, per prestazione di servizi di carattere domestico, persone affette da malattia infettiva o da postumi di essa, che le mettano in condizioni di contagiare gli altri (art. 1 della L. n. 1239/1939).
A questo scopo la legge richiede che le persone addette ai lavori domestici siano provviste di una tessera sanitaria nella quale siano trascritti i risultati della visita medica di accertamento o dei successivi controlli medici periodici.
Il datore di lavoro che assume, o trattiene in servizio, persone sprovviste della tessera sanitaria o che, dai referti annotati sulla stessa, risultino affette da malattia infettiva diffusa o postumi di essa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77 (lire 150.000) a € 464 (lire 900.000) e la stessa sanzione viene applicata anche al lavoratore (art. 3, comma 1, L. n. 1239/1939).
Assunzione di minori
La legge n. 339/58 prevede che, nel caso di assunzione di lavoratori minorenni, il datore di lavoro debba farsi rilasciare da chi esercita la patria potestà una dichiarazione scritta e vidimata dal sindaco del Comune di residenza del lavoratore, in cui si consente al minore di convivere presso la famiglia del datore di lavoro. Con tale dichiarazione, inoltre, il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minorenne per lo sviluppo e il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale.
Anche il contratto collettivo consente l'assunzione di minori nei servizi familiari, all'età minima di 15 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.
L'ammissione al lavoro dei minori è comunque subordinata all'assolvimento dell'obbligo scolastico e alla loro idoneità all'attività lavorativa cui saranno addetti, secondo quanto previsto dalla normativa di legge.
Periodo di prova
Il codice civile dispone che il patto di prova (da stipulare obbligatoriamente per iscritto) si presume per i primi 8 giorni. La legge n. 339/58 prevede che:
- i lavoratori con mansioni impiegatizie ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, che non può essere superiore ad un mese;
- per i prestatori d'opera manuale specializzata o generica ed altri lavoratori aventi mansioni simili, la durata massima del periodo di prova - regolarmente retribuito - è pari ad 8 giorni di lavoro consecutivi.
Analoghe previsioni sono contenute nel contratto collettivo. Il periodo di prova è pari a:
- 30 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori appartenenti alle categorie 1° super e 1°;
- 8 giorni di lavoro effettivo per quelli appartenenti alle categorie 2° e 3°.
Assunzione a tempo determinato
Il contratto collettivo consente l'assunzione di lavoratori domestici a tempo determinato, prevedendo specifiche causali (in vigore fino alla scadenza del contratto stesso) che si affiancano a quelle previste dalla legge. In particolare, il contratto collettivo dei lavoratori domestici consente l'assunzione a tempo determinato - da effettuarsi in forma scritta - nelle seguenti ipotesi:
- per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la
- propria famiglia residente all'estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o che fruiscono dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap;
- per sostituire lavoratori in ferie.
LAVORATORE DOMESTICO EXTRACOMUNITARIO
Va distinto il caso in cui il lavoratore straniero si trovi già sul territorio italiano, con regolare permesso di soggiorno, da quello in cui lo stesso si trovi ancora nel suo paese.
Se il lavoratore si trova già in Italia
L'assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari allegando alla Comunicazione di assunzione la fotocopia del Permesso di Soggiorno di corso di validità.
In particolare:
Le tipologie di Permesso di Soggiorno che consentono lo svolgimento di attività lavorativa sono:
Motivo: LAVORO, FAMIGLIA, lo studente può svolgere attività lavorativa per max 20 ore settimanali e fino alla scadenza del suo permesso di soggiorno.
Se il lavoratore si trova all'estero
L'assunzione può avvenire SOLO NELL'AMBITO DEI FLUSSI ANNUALI DI INGRESSO.
Prima di venire in Italia
Il datore di lavoro deve presentare una domanda in carta legale all'Ufficio Provinciale del Lavoro per ottenere il rilascio dell'autorizzazione al lavoro per il lavoratore.
Nella domanda il datore di lavoro deve:
-assicurare una retribuzione mensile non inferiore a 439 euro, con condizioni normative e retributive uguali a quelle stabilite per i lavoratori italiani;
-dimostrare di possedere un reddito familiare annuo non inferiore a quanto stabilito dalla legge per l'anno in corso;
-assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato;
-impegnarsi a comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni al Centro per l'Impiego;
Verificata l'esistenza dei requisiti di reddito e delle condizioni contrattuali, l'Ufficio del Lavoro rilascia l'autorizzazione. Una volta ottenuta l'autorizzazione, il datore di lavoro deve chiedere un nulla osta alla Questura.
L'autorizzazione, completa del nulla osta apposto dalla Questura, deve essere spedita al lavoratore nel Paese di residenza, in modo che egli possa esibirla alle autorità diplomatiche o consolari italiane del posto per ottenere il visto di ingresso in Italia.
L'autorizzazione è revocata se non viene utilizzata entro sei mesi dalla data del rilascio.
Dopo l'arrivo in Italia
Il lavoratore, entro otto giorni dall'arrivo, deve chiedere alla Questura il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Dovrà anche chiedere all'Ufficio delle imposte il rilascio del codice fiscale, necessario a tutti gli adempimenti relativi all'iscrizione all'INPS e comunicazione al Centro per l'Impiego.
In particolare:
In tutti i casi di assunzione di lavoratori stranieri, il datore di lavoro deve comunicarne notizia, entro 48 ore, all'autorità di Pubblica Sicurezza. Se il lavoratore è convivente, la segnalazione deve essere effettuata entro 24 ore dall'inizio effettivo del rapporto.
Principali riferimenti normativi
Legge 2 aprile 1958, n. 339. Per la tutela del lavoro domestico
Capo II del Codice Civile (articoli da 2240 a 2246)
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali
IPOTESI ACCORDO RINNOVO CCNL LAVORO DOMESTICO (2001)
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO CCNL Lavoro Domestico - Testo integrale 8/03/2001
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO