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Previdenza nei paesi UE
Importanti disposizioni dell'Unione Europea (a partire dall'art. 51 del Trattato di Roma) prevedono che il Consiglio dell'Unione Europea prevedono misure di sicurezza sociale le misure nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori.
A chi si rivolge
Lavoratori assunti per prestare la propria opera nei paesi U.E.
Contenuti e procedure
Il regolamento n. 1408/1971, come modificato dal regolamento n. 574/1972 ha previsto un coordinamento dei sistemi di sicurezza nazionali tale da assicurare ai lavoratori migranti:
- il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste;
- il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
In ogni caso la circostanza che il lavoratore abbia versato contributi in diversi Stati membri a diversi enti previdenziali non toglie che egli potrà:
- "totalizzare" (cioè sommare gli uni agli altri) i diversi periodi assicurativi ai fini del diritto a migliori prestazioni previdenziali;
- scegliere di chiedere la corresponsione del trattamento previdenziale all'ente dello Stato comunitario dove egli è iscritto al momento della domanda o all'ente del luogo ove risiede o all'altro ente designato dall'autorità competente dello Stato dove risiede il lavoratore stesso.
In linea di principio, la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato comunitario è soggetta alla legislazione previdenziale di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato comunitario o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato comunitario.
La normativa comunitaria di sicurezza sociale è immediatamente e direttamente applicabile sul territorio dei Paesi che fanno parte dell'Unione europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) e ai Paesi aderenti all'accordo SEE - Spazio economico europeo (cioè Liechtenstein, Norvegia e Islanda). La Turchia è legata all'Italia dalla Convenzione Europea entrata in vigore il 12 aprile 1990.
La regola sopra esposta non trova tuttavia applicazione nei casi di distacco. Infatti, la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato comunitario presso un'impresa dalla quale dipende normalmente , rimane soggetta alla legislazione previdenziale del primo Stato comunitario. Il periodo di distacco è pari a 12 mesi. Alla scadenza si può ottenere la proroga del distacco per altri 12 mesi, previa autorizzazione dell'Autorità competente del Paese in cui si svolge il lavoro. Pertanto, in caso di proroga del distacco, il versamento dei contributi in Italia potrà proseguire solo a seguito di tale autorizzazione.
Per quanto attiene al personale che presta normalmente la propria attività nel Paese membro in cui ha sede l'impresa distaccante e che solo episodicamente viene distaccato nel territorio di un altro Stato membro, le norme in materia di distacco sono applicabili anche quando detto personale, nel Paese d'impiego, presti attività presso più imprese in maniera simultanea o successiva, semprechè il lavoratore continui ad esercitare la sua attività per conto dell'impresa che lo ha distaccato.
Nel caso di applicazione della legislazione italiana all'estero, il datore di lavoro o il lavoratore hanno l'onere di chiedere all'INPS il "certificato di distacco" per i primi dodici mesi (formulario E 101) ovvero il "certificato di proroga del distacco" (formulario E 102) per l'eventuale periodo di ulteriore applicazione della legge italiana. Il formulario E 101 è normalmente rilasciato prima che inizi il periodo di distacco, ma può essere concesso sia a distacco già in corso sia successivamente alla conclusione dello stesso, ma comunque entro un ragionevole lasso di tempo. In tal caso il certificato ha effetto retroattivo.
La funzione di tali certificati è soprattutto quella di poter dimostrare - in caso di pretese contributive dell'ente previdenziale straniero - che il rapporto di lavoro è regolato dalla legge italiana onde i contributi non devono essere versati a tale ente bensì all'ente previdenziale italiano (cfr. INPS circc. n. 1061/1980, n. 28/1998; n. 173/2002; mess, n. 13220/2005).
Per quanto concerne le modalità di compilazione e di rilascio del formulario E 101, con un'unica domanda, presentata alla sede INPS territorialmente competente, possono essere richiesti più formulari E 101 di distacco per più lavoratori. Nel caso in cui sia il lavoratore a richiedere il rilascio del formulario, il datore di lavoro deve confermare il proprio obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore interessato. Il lavoratore dovrà portare con sè il formulario ed esibirlo in caso di eventuali controlli.
Durante il periodo di distacco, pertanto, il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi in Italia senza bisogno di altre formalità. Qualora il distacco si protragga oltre i 12 mesi iniziali, il datore di lavoro (ovvero il lavoratore autonomo) deve rivolgersi alle autorità competenti dello Stato membro di occupazione per acquisire il consenso a mantenere l'iscrizione dei lavoratori al regime assicurativo dello Stato membro d'invio. A tale scopo vanno utilizzate, per ciascun lavoratore interessato, 4 copie del formulario E 102. L'autorità competente dello Stato di occupazione, ove acconsenta al mantenimento del regime assicurativo dello Stato d'invio, rilascia 2 copie dei formulari E 102 al datore di lavoro che provvede a consegnarne una al lavoratore interessato. Anche i formulari E 102 vanno conservati con cura dai soggetti interessati ed esibiti su richiesta degli Organismi di controllo.
Per i distacchi non superiori ai tre mesi, l'INPS può rilasciare all'impresa richiedente uno "stock" di formulari E 101 in bianco, compilati nel solo riquadro 6 (data di rilascio compresa) e muniti di un numero progressivo, i quali, all'atto del distacco effettivo, devono essere completati dal datore di lavoro, consegnandone una copia al lavoratore e un'altra alla sede INPS competente.
L'INPS rilascia i certificati di "distacco" e "proroga del distacco" anche per i lavoratori iscritti all'ENPALS e all'INPGI (INPS circ. n. 1065/1981).
I lavoratori in distacco per ottenere all'estero, per se' e per i propri familiari, l'assistenza di malattia e maternità, devono farsi rilasciare dallo Stato d'invio l'attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie in natura, sia il formulario E 106 (qualora abbiano trasferito la residenza o la dimora abituale nello Stato di occupazione) ovvero la tessera sanitaria europea o il formulario E 111 (qualora abbiano mantenuto la residenza nello Stato d'invio).
Principali riferimenti normativi U.E.
Regolamento n. 574/1972
INPS circolare n. 1061/1980
INPS circolare n. 28/1998
INPS circolare n. 173/2002
INPS messaggio n. 13220/2005