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Modalità di assunzione con convenzione

Si tratta di un'ulteriore forma di avviamento al lavoro dei disabili che consente ai datori di lavoro di programmare le assunzioni anche con l'utilizzo dei benefici normativi e contributivi previsti per l'inserimento al lavoro dei disabili.
 
 
A chi si rivolge
Datori di lavoro pubblici e privati, anche non soggetti all'obbligo

Contenuti e procedure
Le convenzioni vengono stipulate fra i datori di lavoro e gli uffici competenti e nel loro ambito possono essere definiti:
i tempi delle assunzioni: possono essere differiti i tempi legali di adempimento dell'onere della riserva, tenuto conto delle specifiche esigenze del datore di lavoro; 
le modalità di assunzione.  In riferimento alle modalità di assunzione possono essere definiti i seguenti aspetti: 

  • ampliamento del numero dei disabili per i quali si utilizza la chiamata nominativa; 
  • svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento finalizzati all'assunzione, per una durata massima di 12 mesi (utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo come da art. 13, comma 3, L. n. 68/1999); 
  • la possibilità di assumere disabili con contratti di lavoro a termine; 
  • la possibilità di concordare periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purchè l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione di cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro; 
  • possibilità di deroga ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione e lavoro (o inserimento nel caso di datori di lavoro privati) e di apprendistato, in presenza di progetti specifici di inserimento mirato, sulla base di proposte da parte dell'ufficio competente. 
Una diversa tipologia di convenzione è quella finalizzata all'integrazione lavorativa di quei soggetti che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (ad es. i disabili psichici) . Queste devono prevedere la definizione dei seguenti elementi:
  • le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità di svolgimento; 
  • le forme di sostegno, di consulenza, di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale o degli organismi che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone disabili (enti, istituzioni, cooperative sociali, associazioni di volontariato di cui all'art. 18, L. 5 febbraio 1992, n. 104); 
  • le verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
Inoltre, Cooperative sociali possono essere stipulate convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 ovvero disabili liberi professionisti, ed il competente servizio provinciale per l'impiego, finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei disabili presso le stesse cooperative sociali o i liberi professionisti anch'essi disabili (art. 12, L. n. 68/1999).

Queste  convenzioni, con durata non superiore a 12 mesi  salvo proroga per ulteriori 12 mesi da parte degli uffici competenti, sono soggette al verificarsi delle seguenti condizioni:
  • assunzione contestuale  da parte del datore di lavoro con contratto di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori disabili a copertura dell'aliquota di riserva; 
    titolarità del rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro che assume i disabili e oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali,  assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali a carico della cooperativa sociale o disabile ospite;
  • impegno da parte del datore di lavoro ad affidare alle cooperative o ai professionisti, presso i quali viene svolta la prestazione, commesse di lavoro il cui
  • l'ammontare non deve essere inferiore a quello che consenta al soggetto utilizzatore di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, compresi gli oneri previdenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento dei disabili.
In riferimento a quest'ultimo aspetto si precisa che nella convenzione devono essere altresì indicati espressamente: 
  • l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare;
  • i nominativi dei soggetti interessati; 
  • l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
Si consideri che tali convenzioni, generalmente non ripetibili per lo stesso soggetto disabile, possono coinvolgere soltanto un lavoratore se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti e non più del 30% della quota obbligatoria da coprire se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

Inoltre, si prevede che il contratto di lavoro collettivo applicabile in tale modalità di impiego sia  quello del datore di lavoro che assume il lavoratore disabile per distaccarlo presso la cooperativa. Tuttavia si può derogare a tale previsione mediante una esplicita  clausola inserita nella convenzione, controfirmata, oltre che dalle parti stipulanti, anche dal lavoratore disabile che deve manifestare espressamente il proprio assenso (Ministero lavoro,  circolare n. 41/2000).
Il regolamento di esecuzione, ha previsto, a tutela del disabile, l'iscrizione da almeno un anno nei rispettivi albi e, per le cooperative, di avere in corso altre attività oltre a quella della commessa (art. 10, comma 2, D.P.R. n. 333/2000). 
 
 Tutte le assunzioni previste attraverso i meccanismi convenzionali godono delle agevolazioni normative e contributive già previste per le altre forme di assunzioni dei disabili. Per approfondire si rinvia alla scheda inserita nella sezione Assunzioni agevolate. Ulteriori agevolazioni si riferiscono alle diverse tipologie contrattuali (es. contratto di inserimento, apprendistato). Per approfondire  questa seconda categoria di incentivi si rinvia alla Sezione Contratti [pagina interna contratti].

Si rammenta che il Ministero del lavoro con la Risposta ad interpello del 24 giugno 2003 ha precisato che le due tipologie di agevolazioni (quelle legate alle convenzioni e quelle legate alle tipologie contrattuali) sono cumulabili. 

Principali riferimenti normativi

Decreto Legislativo 276/2003
D.P.R. n. 333/2000 (art. 10, comma 2)
Ministero lavoro,  circolare n. 41/2000
Ministero del lavoro, Risposta ad interpello del 24 giugno 2003.