Lavoro in paesi extracomunitari
Il D.L. n. 317/1987 (art. 2, comma 1) prevede che per assumere o trasferire lavoratori italiani al fine di eseguire opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari occorre - oltre che osservare le norme di pubblica sicurezza - ottenere un'apposita autorizzazione dal Ministero del lavoro.
A chi si rivolge
Lavoratori che prestano la propria opera all'estero e datori di lavoro.
Contenuti e procedure
La domanda al rilascio dell'autorizzazione per l'assunzione o il trasferimento di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari deve essere inviata - ex art. 1, comma 2, D.M. 16 agosto 1988, nonché art. 2, D.P.R. n. 346/1994 - al Ministero del lavoro, divisione competente della Direzione generale per l'impiego, nonché - in copia - al Ministero degli affari esteri.
Se residenti all'estero, i datori di lavoro possono presentare la richiesta all'ufficio consolare competente. Copia deve essere spedita anche alla Direzione regionale del Ministero del lavoro) territorialmente competente secondo la sede del richiedente.
La domanda deve contenere l'indicazione (art. 1, comma 6, D.M. 16 agosto 1988):
- della persona fisica o giuridica per la quale ricorre l'obbligo dell'autorizzazione;
- del numero dei lavoratori interessati e dei corrispondenti livelli e trattamenti economico-normativi;
- della località dove questi ultimi sono inviati e dell'eventuale programmazione di nuove assunzioni e/o trasferimenti;
- dell'impegno ad adempiere agli obblighi derivanti al richiedente dalle norme di cui al D.L. n. 317 del 1987 e, in particolare, dell'obbligo - ove il contratto preveda espressamente la possibilità di destinare il lavoratore a prestare attività presso una consociata estera - di garantire le condizioni di lavoro di cui alle lettere da b) a f) del predetto D.L. n. 317 del 1987.
Alla richiesta devono inoltre essere allegati:
- certificato d'iscrizione alla Camera di commercio o al registro delle società di data non anteriore a un mese (per le organizzazioni sindacali non governative il certificato d'idoneità di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 49 del 1987) (art. 1, comma 3, D.M. 16 agosto 1988);
- copia del contratto di appalto o, se l'attività da svolgere all'estero non costituisca l'oggetto di un appalto, la specificazione dell'attività contrattuale o del titolo giuridico inerente l'attività medesima (per le organizzazioni sindacali non governative una corrispondente dichiarazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri) (art. 1, comma 5);
- per i datori di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale la documentazione relativa al conferimento per atto pubblico del mandato ad una persona fisica o giuridica residente in Italia e della corrispondente accettazione del mandatario con responsabilità solidale per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal D.L. n. 317 del 1987 (se la domanda è presentata direttamente essa va corredata di documentazione equipollente tradotta in lingua italiana e autenticata dalle autorità consolari italiane) (art. 1, comma 4).
- che il trattamento economico e normativo offerto al lavoratore sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse allo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
- che il contratto di lavoro per l'estero stabilisca il tipo di sistemazione logistica, impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza sul lavoro nonchè preveda la possibilità per il lavoratore, nel caso che le autorità del Paese d'impiego pongano restrizioni ai trasferimenti di valuta, di ottenere - fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego - il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero;
- che sia stata stipulata una polizza assicurativa a favore del lavoratore inviato all'estero a svolgere attività lavorativa per ogni viaggio di andata e di ritorno al e dal luogo di lavoro e di rientro dal luogo stesso in caso di morte;
- che il Ministero degli affari esteri rilasci - ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.L. n. 317/1987 - il proprio parere preventivo favorevole e non comunichi al Ministero del lavoro che le condizioni generali del Paese di destinazione non offrono idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore.
In applicazione dell'art. 5, comma 1, D.P.R. n. 346/1994, l'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero del lavoro nel termine di 75 giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero di 90 giorni se presentata all'estero. Decorsi i detti termini, l'autorizzazione si intende concessa.
Qualora si renda necessaria una modifica o un'integrazione della documentazione presentata dal richiedente, il Ministero del lavoro ne dà comunicazione allo stesso entro sessanta giorni, indicando le modifiche o le integrazioni. In tal caso i termini per il rilascio dell'autorizzazione decorrono una sola volta dalla data di ricevimento, da parte del Dicastero, dell'istanza regolarizzata o completata (art. 5, comma 2).
Nel caso in cui - ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 346/1994 - sia necessario il parere del Ministero degli affari esteri, da rilasciarsi entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della copia dell'istanza, i termini per l'autorizzazione decorrono dalla data del ricevimento del suddetto parere da parte del Ministero del lavoro (art. 5, comma 3, D.P.R. in esame). Qualora nei dieci giorni successivi alla fine del periodo di quarantacinque giorni non sia pervenuto il prescritto parere, lo stesso si considera come acquisito in senso favorevole all'espatrio e i termini per il Ministero del lavoro decorrono dall'ultimo dei predetti quarantacinque giorni (v. art. 4, comma 3 bis, D.P.R. n. 346/1994).
L'art. 2, comma 5, D.L. n. 317/1987 stabilisce che, nel caso di datori di lavoro che abbiano depositato contratti-tipo concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale o che abbiano espressamente aderito a tali contratti, la richiesta di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero si intende accolta:
- se il Ministero del lavoro non provvede nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata della relativa documentazione;
- se il Ministero del lavoro non provvede entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda e della relativa documentazione, qualora il Ministero stesso ovvero il Ministero degli affari esteri abbiano comunicato, entro 30 giorni dalla data della ricezione suddetta, di dover procedere ad ulteriori accertamenti.
Inoltre per i suddetti datori di lavoro è prevista, in eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, la facoltà di assumere o trasferire all'estero i lavoratori senza attendere l'esito della domanda di autorizzazione, previa comunicazione dell'assunzione o del trasferimento ai Ministeri del lavoro e degli affari esteri entro i tre giorni precedenti le assunzioni o trasferimenti (art. 2, comma 6, D.L. n. 317/1987).
In caso di assunzione, il datore di lavoro dovrà, dopo aver ottenuto l'autorizzazione di cui sopra, ottenere il relativo nullaosta dai competenti organi del collocamento.
Si rammenta che, a norma dell'art. 2 bis, comma 2, D.L. n. 317/1987, i datori di lavoro che, senza l'autorizzazione del Ministero del lavoro di cui all'art. 2 del D.L. n. 317 del 1987, impiegano fuori del territorio nazionale lavoratori italiani, sono puniti con una ammenda da € 258 (L. 500.000) a € 1.032 (L. 2.000.000) e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.
Principali riferimenti normativi
D.L. n. 317/1987
D.P.R. n. 346/1994
D.M. 16 agosto 1988 (art. 1, comma 3)