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Lavoro in paesi comunitari

Non sono previsti particolari adempimenti amministrativi per assumere o trasferire lavoratori italiani in Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, salvo il rispetto delle norme di pubblica sicurezza 

A chi si rivolge
Lavoratori che prestano la propria opera in paesi UE e datori di lavoro 

Contenuti e procedure
Il lavoro all'estero può essere realizzato mediante assunzione che contiene la specifica di operare all'estero ovvero mediante distacco.

Gli artt. 48, 50 e 52 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 25 marzo 1957 (ratificato con legge n. 1203 del 14 ottobre 1957) come modificato dall'art. 6 del Trattato 2 ottobre 1997 - Trattato di Amsterdam - ratificato con legge n. 209 del 16 giugno 1998 stabiliscono la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.
Tale libertà implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. La libertà di circolazione inoltre, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

Successivamente numerosi regolamenti comunitari in attuazione di tali principi hanno disciplinato questa materia. Questi prevedono, tra l'altro:

  • che ogni cittadino di uno Stato comunitario, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un'attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato comunitario, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato;
  • che egli, in particolare, sul territorio di un altro Stato comunitario, goda della stessa precedenza riservata ai cittadini di detto Stato, per l'accesso agli impieghi disponibili;
  • che ogni cittadino di uno Stato comunitario o ogni datore di lavoro che esercita un'attività sul territorio di uno Stato comunitario possono scambiare le loro domande e offerte d'impiego, concludere contratti di lavoro e darvi esecuzione, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative senza che possano risultarne discriminazioni;
  • che, pertanto, non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e le pratiche amministrative di uno Stato comunitario che limitano o subordinano a condizioni non previste per i nazionali la domanda e l'offerta d'impiego, l'accesso all'impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri ovvero che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati comunitari dall'impiego offerto.
In applicazione di quanto sopra i regolamenti comunitari stabiliscono l'inapplicabilità delle disposizioni o pratiche che in uno Stato comunitario:
  • rendono obbligatorio il ricorso a procedure speciali di reclutamento di manodopera per gli stranieri; 
  •  limitano o subordinano a condizioni diverse da quelle applicabili ai datori di lavoro che esercitano la loro attività sul territorio di detto Stato l'offerta di impiego per mezzo della stampa o con qualunque altro mezzo;
  • subordinano l'accesso all'impiego a condizioni d'iscrizione agli uffici di collocamento, od ostacolano il reclutamento nominativo di lavoratori, quando si tratta di persone che non risiedono sul territorio di detto Stato. 
La modalità del distacco è regolata dalla direttiva CE 16 dicembre 1996, 96/71 che la inquadra come una prestazione di servizi.
La direttiva si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distacchino lavoratori nel territorio di altro Stato membro. L'art. 3 demanda agli Stati membri la disciplina delle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati nel loro territorio, affinché garantiscano l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e dei contratti collettivi.  La legge n. 13 del 2 gennaio 1995 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione europea sullo status giuridico del lavoratore uscente del 24 novembre 1977. La Convenzione accoglie tra l'altro il principio secondo il quale ciascuno Stato membro deve, di regola, garantire ai lavoratori degli altri Stati membri operanti sul proprio territorio condizioni di lavoro non peggiori di quelle applicate ai lavoratori nazionali- 

Principali riferimenti normativi
L. n. 209 del 16 giugno 1998
L n. 13 del 2 gennaio 1995
Direttiva CE 16 dicembre 1996, 96/71