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Extracomunitari - Lavoro stagionale

Per poter lavorare in Italia, anche per lavoro stagionale, i cittadini stranieri extracomunitari devono rientrare nelle quote di ingresso per lavoro, fissate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e fare dunque richiesta di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
 
A chi si rivolge
Lavoratori extracomunitari


Contenuti e procedure
Chiunque, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, intenda assumere per un lavoro stagionale uno straniero, deve presentare una richiesta nominativa o numerica allo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia di residenza oppure di quella in cui ha sede legale l'impresa, oppure di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa.


Se non conosce direttamente lo straniero, la richiesta deve essere comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni, l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. La richiesta deve contenere:

  • un'idonea documentazione relativa a come garantirà l'alloggio al lavoratore;
  • la proposta di contratto di soggiorno, che deve rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e contenere l'impegno al pagamento da parte dello stesso
  • datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;
Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia l'autorizzazione passati dieci giorni dalla comunicazione e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
L'autorizzazione rilasciata in questi casi ha validità da un minimo di 20 giorni ad un massimo di nove mesi in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche in caso di più lavori da svolgere presso datori diversi.

I lavoratori stagionali usufruiscono delle seguente forme previdenziali e di assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
  • assicurazione per vecchiaia, superstiti, invalidità;
  • assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali (cioè quelle causate dallo svolgimento dell'attività lavorativa);
  • assicurazione contro le malattie;
  • assicurazione di maternità;
Per le attività stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati. Particolari convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale possono essere stipulate tra commissioni regionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il lavoratore stagionale, se ha rispettato le indicazioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza dello stesso, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

Principali riferimenti normativi
D.Lgs. n. 469/1997
art. 22, D.Lgs. n. 286/1998 
art. 30-bis, D.P.R. n. 394/1999.
art. 38, D.P.R. n. 394/1999