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Adempimenti aziendali

L'art. 9 della L. n. 91/81 estende a tutti gli sportivi professionisti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alla legge n. 366/73 gestita dall'ENPALS. 
 
A chi si rivolge

Alle società sportive in cui operano lavoratori impegnati in attività sportive così come definiti nell'art. 2 L. 91/81. Esse sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti contributivi in favore del "Fondo speciale" di cui all'art. 2, della citata L. n. 366 (ENPALS circ. n. 20/2002).
Infine, in base all'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2000 sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 1124/1965, anche in presenza di copertura assicurativa privatistica prevista da legge o da contratto (INAIL circ. 13 marzo 2000). 

Contenuti e procedure
I contributi per i lavoratori dipendenti sono calcolati nelle misure previste dall'art. 1, D.Lgs. n. 166 del 30 aprile 1997 (ENPALS circc. n. 26/1997 e n. 38/1997). L'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro viene incrementata annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1998, di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria. Le aliquote contributive dovute per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità assicurativa e contributiva inferiore o pari a 18 anni interi, si applicano sulla retribuzione giornaliera non eccedente l'importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile, diviso per 312. L'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 166/1997 dispone che, sulla parte eccedente il massimale in parola e fino all'importo giornaliero di L. 1.000.000.000 (rivalutato annualmente secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT) diviso per 312, è dovuto un contributo di solidarietà. L'aliquota aggiuntiva I.v.s. dell'1% a carico del lavoratore si applica sulla quota di retribuzione giornaliera eccedente l'importo annuo della prima fascia di retribuzione pensionabile diviso 312 e fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile.
Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva e per coloro i quali esercitano il diritto di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, le aliquote contributive si applicano sulla retribuzione imponibile entro il limite del massimale annuo di retribuzione pensionabile.
L'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 166/1997 dispone che sulle quote eccedenti il massimale in parola e fino all'importo annuo di L. 1.000.000.000 (rivalutato annualmente secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT), è dovuto un contributo di solidarietà aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 579/1995 (ENPALS circ. n. 3/2006). L'aliquota aggiuntiva I.v.s. dell'1% a carico del lavoratore si applica sulla quota di retribuzione annua eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile e fino al massimale annuo di retribuzione imponibile.
La contribuzione degli sportivi legati da rapporto di lavoro autonomo è determinata sulla base di retribuzioni convenzionali ed è esclusivamente a carico dello sportivo.

Per le modalità di denuncia e versamento si rinvia a quanto esposto nella nota Lavoro nello spettacolo. La denuncia mensile dei contributi dovuti deve essere redatta sul mod. 031/R-SP per la compilazione del quale sono previsti specifici codici di categoria.

In base all'art. 8 della legge in esame, le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio di morte o di infortuni che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

Poiché gli sportivi professionisti conoscono a priori, ovvero alla stipula del contratto di lavoro, che l'obbligazione lavorativa verrà assolta nei luoghi previsti dal calendario e nel luogo dove la società ha posto il suo campo di allenamento, i compensi previsti nei contratti a titolo di trasferta sono considerati retribuzione a tutti gli effetti e, pertanto, assoggettati totalmente a contribuzione (ENPALS circ. n. 20/2002).
Lo stesso dicasi per compensi corrisposti a titolo di indennità chilometrica.

Ai sensi dell'art. 7, L. n. 91, l'attività sportiva professionistica deve essere svolta sotto controllo medico, secondo le norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali da approvarsi con decreto del Ministero della sanità.
Tali norme devono prevedere l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista da aggiornarsi semestralmente, sulla base degli accertamenti diagnostici e clinici che sono stabiliti sempre con decreto del Ministero della sanità.
Gli oneri conseguenti agli adempimenti di cui sopra sono posti a carico delle società, salvo si tratti di atleti che esercitino l'attività sportiva in forma autonoma.
All'istituzione ed aggiornamento di dette schede, che devono essere custodite dalle società sportive (fatta salva sempre l'ipotesi di atleti autonomi), è subordinata l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

Principali riferimenti normativi
Legge n. 91/1981
Legge n. 366/73
ENPALS circ. n. 20/2002
ENPALS circc. n. 26/1997 e n. 38/1997
ENPALS circ. n. 3/2006
INAIL circ. 13 marzo 2000
D.Lgs. n. 166 del 30 aprile 1997
mod. 031/R-SP
codici di categoria