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Previdenza nei paesi extra-UE

Le convenzioni internazionali bilaterali in materia di sicurezza sociale prevedono una serie di criteri per stabilire, a seconda della singola fattispecie, quale sia la legge previdenziale applicabile (e di conseguenza se debbano essere versati i contributi in Italia, in caso di applicabilità della legge italiana, ovvero presso l'ente straniero, in caso di applicabilità della legge straniera).

A chi si rivolge
Lavoratori assunti per svolgere attività in Paesi extra U.E.   

Contenuti e procedure
Le prestazioni sono regolate da accordi, convenzioni parziali o meno, intese fra l'Italia e lo stato di riferimento.

Il criterio generale che pressoché tutte le convenzioni stabiliscono è quello secondo il quale il cittadino di uno dei due Stati contraenti che si trova a prestare attività nell'altro Stato contraente è soggetto alla legge previdenziale di quest'ultimo.
Tale criterio generale viene, solitamente, derogato come segue:

  • in caso di persone residenti in uno degli Stati contraenti e dipendenti da un'impresa che ha sede in tale Stato, le quali siano inviate a prestare attività nell'altro Stato per un periodo stabilito diversamente, di volta in volta, dalle singole convenzioni (c.d. "periodo di distacco") la legislazione dello Stato di provenienza viene "estesa" o "distaccata" durante la permanenza nell'altro Stato del lavoratore;
  • in caso di personale viaggiante addetto a imprese di trasporto si applica la legge del luogo dove la persona risiede o - a seconda delle convenzioni - la legge dello Stato di cui il lavoratore è cittadino ovvero la legge del luogo ove ha sede l'impresa.
Tuttavia, anche se  il lavoratore ha versato contributi presso gli enti previdenziali di diversi Stati convenzionati, ciò non toglie che egli potrà "totalizzare" (cioè sommare gli uni agli altri) i diversi periodi assicurativi ai fini del diritto a migliori prestazioni previdenziali. Le regole sull'ente competente ad erogare le prestazioni previdenziali possono variare da convenzione a convenzione.

Alcune convenzioni internazionali  (dette parziali) non riguardano tutte le forme di tutela previdenziale alle quali i lavoratori all'estero sono obbligatoriamente iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 317 del 1987, e cioè le assicurazioni I.v.s., la disoccupazione involontaria, le malattie professionali e le malattie comuni, la maternità, il Fondo di garanzia per il t.f.r.. Secondo l'INPS (circ. n. 90/1992), in tali casi, si deve applicare la disciplina italiana per le forme di previdenza - comprese nell'art. 1 del D.L. n. 317 del 1987 - ma non ricomprese nella convenzione.

L'applicazione della legge italiana in caso di convenzioni parziali segue le regole di seguito indicate:
  • per le assicurazioni comprese nella convenzione si applica la disciplina italiana comune onde i contributi vanno versati sulla retribuzione effettiva e non su quella convenzionale di cui all'art. 4 del D.L. n. 317/1987 e non spettano le agevolazioni contributive previste dal detto D.L.;
  • per le assicurazioni non comprese nella convenzione si applica il D.L. n. 317 del 1987 sia con riferimento alla retribuzione ("convenzionale") da assoggettare a contribuzione previdenziale che con riferimento alle agevolazioni contributive da esso previste.
Le circolari INPS  n. 87/1994; n. 118/2002; n. 25/2003; n. 15/2004; n. 64/2004 evidenziano quali siano le convenzioni esistenti e la loro tipologia. 
In linea generale le convenzioni affrontano le problematiche realtive a pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni familiari,  concernente la disoccupazione.  Le stesse sono articolate per a) personale sottoposto al regime del Paese di destinazione; b) personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale. 

Il regime convenzionale riguarda i seguenti Paesi:
  • Argentina
  • Australia 
  • Brasile 
  • Canada e Quebec 
  • Capo Verde 
  • Croazia 
  • Israele 
  • Jersey e altre isole del canale
  • (ex) Jugoslavia 
  • Liechtenstein 
  • Messico 
  • Monaco 
  • Norvegia
  • San Marino 
  • Stati Uniti d'America
  • Stato del Vaticano
  • Tunisia 
  • Turchia 
  • Uruguay 
  • Venezuela
Per i lavoratori italiani assunti o trasferiti per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari che non abbiano stipulato con l'Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale sono obbligatorie le seguenti forme di assicurazione sociale secondo le norme della legislazione italiana (artt. 1, comma 1, e 4, u.c., D.L. n. 317/1987):
  • assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
  • assicurazione contro le malattie;
  • assicurazione di maternità;
  • fondo di garanzia t.f.r. (INPS circc. n. 233/1986 e n. 143/1987).
Inoltre l'INPS ha precisato che i suddetti lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari non convenzionati  sono soggetti al contributo per il finanziamento dell'indennità di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 se si tratta di imprese rientranti nel campo di applicazione della C.i.g. straordinaria (INPS circ. n. 229/1991) mentre sono esclusi dall'applicazione della disciplina della Cassa integrazione guadagni (INPS circ. n. 229/1991).

Le aliquote contributive sono stabilite dall'art. 4, comma 2, D.L. n. 317/1987, come segue:
  • assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
  • per le assicurazioni per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, per la disoccupazione involontaria, l'aliquota complessiva stabilita a carico del datore di lavoro dalla legislazione italiana subisce una diminuzione di 10 punti; diminuzione che deve essere applicata, fino ad esaurimento, sulle singole aliquote delle medesime gestioni assicurative nell'ordine sopra indicato. Nel caso di lavoratori iscritti a regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (come ad esempio i lavoratori che, anziché essere iscritti all'INPS, sono iscritti all'INPDAI o all'ENPALS) la diminuzione deve essere applicata integralmente sull'aliquota stabilita da tali regimi speciali per il calcolo dei relativi contributi pensionistici; 
  • per l'assicurazione contro le malattie e per la maternità, l'aliquota contributiva è quella stabilita dalla legislazione nazionale; 
  • per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto ministeriale.
L'INPS ha precisato, con circolare n. 236/1994, che le agevolazioni contributive previste dalla L. n. 223/1991 e dal D.L. n. 148/1993 non si applicano ai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari.

Principali riferimenti normativi
D.L. n. 317/1987 (articoli vari)
INPS circolari nn. 143/1987, 233/1986, 223/1991, 90/1992, 90/1992, 87/1994, 236/1994
INPS circolari nn. n. 118/2002; n. 25/2003; n. 15/2004; n. 64/2004