Previdenza nei paesi extra-UE
Le convenzioni internazionali bilaterali in materia di sicurezza sociale prevedono una serie di criteri per stabilire, a seconda della singola fattispecie, quale sia la legge previdenziale applicabile (e di conseguenza se debbano essere versati i contributi in Italia, in caso di applicabilità della legge italiana, ovvero presso l'ente straniero, in caso di applicabilità della legge straniera).
A chi si rivolge
Lavoratori assunti per svolgere attività in Paesi extra U.E.
Contenuti e procedure
Le prestazioni sono regolate da accordi, convenzioni parziali o meno, intese fra l'Italia e lo stato di riferimento.
Il criterio generale che pressoché tutte le convenzioni stabiliscono è quello secondo il quale il cittadino di uno dei due Stati contraenti che si trova a prestare attività nell'altro Stato contraente è soggetto alla legge previdenziale di quest'ultimo.
Tale criterio generale viene, solitamente, derogato come segue:
Tuttavia, anche se il lavoratore ha versato contributi presso gli enti previdenziali di diversi Stati convenzionati, ciò non toglie che egli potrà "totalizzare" (cioè sommare gli uni agli altri) i diversi periodi assicurativi ai fini del diritto a migliori prestazioni previdenziali. Le regole sull'ente competente ad erogare le prestazioni previdenziali possono variare da convenzione a convenzione.
Alcune convenzioni internazionali (dette parziali) non riguardano tutte le forme di tutela previdenziale alle quali i lavoratori all'estero sono obbligatoriamente iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 317 del 1987, e cioè le assicurazioni I.v.s., la disoccupazione involontaria, le malattie professionali e le malattie comuni, la maternità, il Fondo di garanzia per il t.f.r.. Secondo l'INPS (circ. n. 90/1992), in tali casi, si deve applicare la disciplina italiana per le forme di previdenza - comprese nell'art. 1 del D.L. n. 317 del 1987 - ma non ricomprese nella convenzione.
L'applicazione della legge italiana in caso di convenzioni parziali segue le regole di seguito indicate:
Le circolari INPS n. 87/1994; n. 118/2002; n. 25/2003; n. 15/2004; n. 64/2004 evidenziano quali siano le convenzioni esistenti e la loro tipologia.
In linea generale le convenzioni affrontano le problematiche realtive a pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni familiari, concernente la disoccupazione. Le stesse sono articolate per a) personale sottoposto al regime del Paese di destinazione; b) personale distaccato soggetto alla legislazione nazionale.
Il regime convenzionale riguarda i seguenti Paesi:
Per i lavoratori italiani assunti o trasferiti per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari che non abbiano stipulato con l'Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale sono obbligatorie le seguenti forme di assicurazione sociale secondo le norme della legislazione italiana (artt. 1, comma 1, e 4, u.c., D.L. n. 317/1987):
Inoltre l'INPS ha precisato che i suddetti lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari non convenzionati sono soggetti al contributo per il finanziamento dell'indennità di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 se si tratta di imprese rientranti nel campo di applicazione della C.i.g. straordinaria (INPS circ. n. 229/1991) mentre sono esclusi dall'applicazione della disciplina della Cassa integrazione guadagni (INPS circ. n. 229/1991).
Le aliquote contributive sono stabilite dall'art. 4, comma 2, D.L. n. 317/1987, come segue:
L'INPS ha precisato, con circolare n. 236/1994, che le agevolazioni contributive previste dalla L. n. 223/1991 e dal D.L. n. 148/1993 non si applicano ai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari.
Principali riferimenti normativi
D.L. n. 317/1987 (articoli vari)
INPS circolari nn. 143/1987, 233/1986, 223/1991, 90/1992, 90/1992, 87/1994, 236/1994
INPS circolari nn. n. 118/2002; n. 25/2003; n. 15/2004; n. 64/2004