sei in: Homepage / Politiche Attive del lavoro

Neocomunitari - Distacco

Il lavoratore distaccato è colui che abitualmente occupato in uno Stato non italiano, svolge in Italia il proprio lavoro per un periodo di tempo predeterminato o predeterminabile, con riferimento ad un evento futuro e certo, fermo restando il rapporto di lavoro con l'impresa distaccante. 
 
A chi si rivolge
Imprese distaccanti e lavoratori neocomunitari distaccati in Italia

Contenuti e procedure
Le prime disposizioni su questa materia sono contenute nella direttiva comunitaria 16 dicembre 1996, n. 96/71 recepite dal decreto legislativo n. 72/2000.
Il distacco del lavoratore straniero può avvenire a favore di un'impresa situata in Italia destinataria della prestazione di servizi e distinta da quella distaccante, o a favore di un'unità produttiva dell'impresa distaccante o di un'altra impresa appartenente allo stesso gruppo. La disciplina prevista dal D.Lgs. n. 72 non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile.

Vi sono particolari condizioni che legittimano la richiesta di distaccare lavoratori neocumunitari in Italia:

  • le richieste di autorizzazione devono riguardare lavoratori specializzati, ad eccezione del caso in cui esistano diversi accordi bilaterali con il paese di stabilimento dell'impresa distaccante; 
  • il datore italiano distaccatario è tenuto a produrre idonea documentazione sia sulla esistenza della ditta estera, sia sulla effettiva sussistenza del rapporto di dipendenza con essa dei lavoratori distaccati; 
  • deve sussistere una corrispondenza tra le qualifiche possedute dai lavoratori distaccati con l'attività oggetto del contratto di appalto (cfr. circolare Ministero del lavoro n. 82/2000 ).
E' bene precisare che ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 72/2000, durante il periodo di distacco, al lavoratore distaccato si applicano le stesse condizioni di lavoro previste da leggi, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicabili ai lavoratori subordinati che effettuano prestazioni analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività.

Mentre le disposizioni in materia di durata minima delle ferie e di trattamento retributivo minimo, compreso quello per lavoro straordinario, non trovano applicazione nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene che abbiano durata non superiore a otto giorni, eseguite dai dipendenti qualificati o specializzati dell'impresa fornitrice del bene. Tale deroga non si applica alle attività del settore edilizio individuate dall'allegato A del decreto in oggetto.

Inoltre, l'imprenditore nazionale che appalta servizi ad un appaltatore transnazionale risponde in solido con questi sia della corresponsione del trattamento retributivo minimo che del trattamento normativo non inferiore a quello spettante ai propri dipendenti. Tale obbligo di solidarietà perdura fino ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto.  

Infine, per la risoluzione delle controversie relative al rapporto di lavoro di un dipendente distaccato (da un'impresa straniera) in Italia è possibile adire l'autorità giudiziaria italiana o quella di un altro Stato con il quale vi sia una convenzione internazionale in tema di giurisdizione in materia di rapporti di lavoro.  Qualora venga adita l'autorità giudiziaria italiana, non si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. civ. (art. 6, D.Lgs. n. 72/2000).

Principali riferimenti normativi
D.Lgs. n. 72/2000 (art. 2, 3, 6)
Ministero del lavoro, circolare n. 82/2000