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Lavoratori che beneficiano di ammortizzatori in deroga

Sono stati disposte tre tiplogie di benefici a favore di questi lavoratori:

1. incentivi, previsti dall''art. 7-ter, comma 7, D.L. n. 5/2009,  rivolti alle aziende per l'assunzione di lavoratori sospesi dalle aziende e che sono destinatari della CGIS o della Mobilità in deroga;

2. incentivi per mettersi in proprio;

3. incentivi per la partecipazione a progetti di formazione e di riqualificazione professionale (decreto interministeriale 18 dicembre 2009).

Questa scheda tratta principalmente la prima tipologia di incentivi, poichè sulla seconda non dispone ancora di circolari esplicative e la terza, qui accennata, riguarda anche altre categorie di lavoratori ed è approfondita in una scheda specifica.

Sugli incentivi per le assunzioni, l'INPS ha emanato una circolare (n. 5 del 13 gennaio 2010) e questa scheda informativa è aggiornata alle precisazioni contenute in detta circolare.

Per approfondire gli aspetti generali normativi e gestionali della GIGS e della Mobilità in deroga vai alla pagina dedicata.



Aziende beneficiarie

Datori di lavoro, che, non avendo in atto sospensioni dal lavoro, assumono senza esservi tenuti lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga.

In particolare l'incentivo non è concesso se:

> l'assunzione rientra fra quelle previste da altri obblighi di legge;

> vi è una sostanziale coincidenza fra gli assetti proprietari della società assumente e della società che ha i lavoratori in sospensione;

> l'azienda che intende assumere ha in atto sospensioni per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione;

> ha in atto sospensioni con l'utilizzo della CIGS e con l'utilizzo della CIGS in deroga.

La circolare INPS citata precisa che il vincolo dell'assetto societario coincidente si può superare in caso l'assunzione venga effettuata dopo sei mesi dal licenziamento, mentre il vincolo delle sospensioni in atto può essere superato se le professionalità assunte non sono comprese fra quelle sottoposte alle suddette riduzioni o sospensioni. 

In ogni caso, l'azienda deve essere in regola con il D.U.R.C. - documento unico di regolarità contributiva.

Lavoratori interessati e tipologie di assunzioni

Rientrano fra le categorie previste da questo incentivo i lavoratori destinatari, per gli anni 2009 e 2010, di ammortizzatori sociali in deroga, ed in particolare:

- lavoratori in CIGS in deroga;

- lavoratori in mobilità in deroga;

- lavoratori in disoccupazione speciale edile in deroga.

L'incentivo non spetta in caso di mera riduzione dell'orario di lavoro.


Le assunzioni devono essere effettuate a partire dal 12 aprile 2009 e possono riguardare tutte le tipologie di rapporto di lavoro dipendente (es. apprendistato) sia a tempo pieno che parziale, a tempo determinato o indeterminato. Inoltre è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto.


Caratteristiche delle agevolazioni per l'assunzione

L'incentivo, concesso dall'INPS, è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa e al netto della riduzione del 5,84% prevista dall'art. 26 della L. 41/1986, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito ancora non percepite.

Si precisa che l'agevolazione spetta anche se il lavoratore viene assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell'ammortizzatore sociale. In tal caso, il lavoratore potrà riprendere a godere dell'ammortizzatore, al termine del rapporto di lavoro, per il periodo rimanente già concesso.

L'incentivo può essere fruito solo per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione e non può essere superiore all'importo della retribuzione erogata nel corrispondente mese dell'anno.

 

Procedure per la richiesta degli incentivi per le assunzioni

L'INPS precisa che i datori di lavoro non agricolo che utilizzano il sistema DM - Emens - Uniemens devono seguire la seguente procedura:

- utilizzare il modello UNILAV per le comunicazioni di assunzione da inviare ai CPI con le seguenti precisazioni:

° compilare il campo "Ente previdenziale" con la dicitura "INPS";

° compilare il campo "Codice ente previdenziale" con la matricola aziendale relativa alla propria posizione contributiva e nel caso la stessa non sia stata assegnata integrare la suddetta comunicazione con un successivo invio di un Unilav di rettifica inserendovi la matricola quando questa viene assegnata;

° non compilare il campo "Codice agevolazione";

- rilasciare una dichiarazione di responsabilità contenente:

° il codice fiscale del lavoratore oggetto di assunzione;

° il codice comunicazione dell'Unilav inviato;

° l'attestazione che:

> l'assunzione non deriva da un obbligo preesistente;

> non vi è sostanziale coincidenza fra l'impresa che assume e quella che ha messo in sospensione i lavoratori;

> l'azienda non ha in atto sospensioni;

> l'azienda non ha effettuato riduzioni di personale nei sei mesi precedenti con qualifiche coincidenti quelle per le quali si chiede l'incentivo.

L'invio di queste comunicazioni deve essere effettuato entro il mese successivo all'assunzione.  Quando queste si sono verificate entro la data di pubblicazione della circolare, la dichiarazione di responsabilità deve essere inoltrata entro il 13 febbraio 2010.

I datori di lavoro agricolo seguiranno una procedura simile compreso l'invio della dichiarazione di responsabilità. L'unica differenza riguarda la compilazione dell'Unilav, dove il campo "Codice ente previdenziale" deve essere compilato inserendovi il codice "CIDA.

 

Caratteristiche delle agevolazioni concesse al lavoratore per mettersi in proprio

I medesimi incentivi concessi ai datori di lavoro per assumere lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga, sono concessi allo stesso lavoratore per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate ma non ancora percepite. Le richieste vanno formulate alla sede INPS competente. Il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, dovrà dimettersi dall'azienda. Queste agevolazioni sono comulabili con quelle previste all'art. 17, della legge 27 febbraio 1985 n. 49.

Agevolazioni a favore dei lavoratori che partecipano a progetti di formazione/riqualificazione

Il decreto interministeriale 18 dicemmbre 2009 prevede agevolazioni per una serie di categorie di lavoratori, fra cui i destinatari di ammortizzatori in deroga, che sono chiamati a partecipare a progetti di formazione/riqualificazione e che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento.

Per attivare questa misura è necessario un accordo da parte del datore di lavoro con il Ministero del lavoro - Direzione generale Tutela condizioni di lavoro e, dove previsto, con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali. Tale accordo deve essere sottoscritto anche dalla Regione.

Ai lavoratori è riconosciuta la differenza, a carico del datore di lavoro, fra trattamento di sostegno al reddito (CIGS o Mobilità in deroga) e retribuzione originaria.

 


 

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