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Collocamento dello spettacolo

Novità: la legge n. 133/2008 all'art. 39 (commi d e g) rispettivamente il D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053 e la legge n. 8/1978 istitutivi del collocamento dello spettacolo.
E' cessato l'obbligo di iscrizione del personale artistico e tecnico alle liste e all'elenco speciale, costituiti presso l'ufficio speciale del collocamento dei lavoratori dello spettacolo e relative Sezioni; pertanto detto personale può essere assunto senza dover dimostrare l'avvenuta iscrizione nell'elenco speciale.
Si mantengono in capo al  Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II, le procedure istruttorie ai fini dell'ottenimento del nulla osta al lavoro per i lavoratori dello spettacolo provenienti da paesi extra UE. (circolare Ministero del Lavoro n 25/2008 del 7/10/2008). 
 
 
A chi si rivolge
Alle categorie di lavoratori che intendono prestare attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli e manifestazioni sportive e che rientrano nell'obbligo dell'iscrizione all'ENPALS. La disciplina sul lavoro minorile pone il divieto di adibire al lavoro i bambini, tuttavia la Direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari la potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo e purché non venga pregiudicata la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale (art. 2, D.P.R. n. 365/1994).  

Contenuti e procedure
Sino al 24 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. n 112/2008 convertito in legge 133/2008, i lavoratori dello spettacolo godevano di una speciale disciplina sul collocamento prevista dal D.P.R. n. 2053/1963 che istituiva l'Ufficio speciale collocamento dei lavoratori dello spettacolo. Tale norma è stata abrogata dall'art. 39 comma 10 della legge 133/2008, pertanto anche per i lavoratori dello spettacolo trova applicazione la normativa generale sul collocamento, ed in particolare per la comunicazione di assunzione (art.1 comma 1180, legge 296/2006).

A decorrere dal 1° marzo 2008, le comunicazioni di assunzione effettuate per via telematica al Centro per l'Impiego, sono valide per effetto della cosiddetta pluriefficacia della comunicazione, anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di denuncia di occupazione del lavoratore, e pertanto viene meno l'obbligo di presentare tale denuncia all' ENPALS.

Gli obblighi di comunicazione al centro per l'Impiego in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro riguardano anche i lavoratori autonomi dello spettacolo (circ. Enpals n. 15/2008; ML nota n. 5460/2008.
L'utilizzazione di personale artistico e tecnico di nazionalità straniera è subordinata alla preventiva autorizzazione della Direzione generale per l'impiego.  

Principali riferimenti normativi
Legge 133/2008
Circolare Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n 25/2008
Decreto Presidente della Repubblica n. 365/1994
Modulistica Collocamento dello spettacolo