Azioni positive e incentivi
Con la Legge n. 125 del 10 aprile 1991 si stabiliscono norme che oltre a rifarsi ai principi dettati all'articolo 37, comma 1 della Costituzione, hanno l'obiettivo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro mediante l'attivazione di misure denominate azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità.
A chi si rivolge
Ai datori di lavoro pubblici o privati, alle associazioni, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e ai centri di formazione professionale.
Contenuti e procedure
Gli scopi che si intendono perseguire con le azioni positive sono stabiliti dall'art. 1 della L. n. 125/1991 e sono i seguenti:
- eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
- favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso l'orientamento sia scolastico che professionale e attraverso gli strumenti della formazione;
- favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale, nonché la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
- superare le condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
- promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
- favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
Il programma obiettivo per il 2005, emanato dal Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro con il provvedimento ministeriale del 25 maggio 2005, si pone i seguenti obiettivi:
- la promozione della presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali anche attraverso specifici percorsi formativi volti all'acquisizione di competenze dirigenziali e/o di responsabilità;
- la progettazione della modifica dell'organizzazione del lavoro e sperimentare l'attuazione di processi innovativi collegati con la gestione del personale ed il miglioramento della cultura organizzativo/gestionale e del clima aziendale in un'ottica di parità (ad. es. adottando politiche di conciliazione, di responsabilità sociale delle imprese, di bilanci di genere, sistemi di "e-quality" e percorsi formativi rivolti ai vertici e ai quadri sull'applicazione delle pari opportunità);
- la sperimentazione di processi di sviluppo e consolidamento professionale delle lavoratrici a tempo parziale e/o impegnate nei lavori atipici;
- il consolidamento delle imprese femminili attive (con documentazione probante) da almeno due anni (titolarità e/o prevalenza femminile nella compagine societaria) attraverso studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e mercati e azioni di supervisione, supporto e accompagnamento (secondo la tecnica del "mentoring") al ruolo di imprenditrice e la formazione altamente professionalizzante rivolta alla titolare o alla compagine societaria;
- la promozione di progetti integrati concordati ed attuati da almeno tre soggetti, ognuno secondo le proprie specificità: un'associazione di genere, un'organizzazione sindacale o datoriale o ordine professionale, un ente pubblico. Tali progetti possono, per esempio, prevedere azioni di informazione, sensibilizzazione, diffusione di buone prassi e strategie di implementazione dell'ottica di genere in tutte le politiche e tutti i livelli della società (Gender Mainstreaming).
Tale progetto deve:
- essere compilato in base al programma-obiettivo predisposto ogni anno dal Comitato nazionale di parità;
- essere redatto secondo quanto disposto nel modello di domanda e compilato in ogni parte;
- essere sottoscritto dal legale rappresentante del proponente;
- pervenire in duplice copia, così come tutti gli allegati;
- essere inoltrato, soltanto con raccomandata con ricevuta di ritorno, dal 1° ottobre al 30 novembre di ciascun anno precedente a quello in cui si vuole realizzare l'iniziativa. Fa fede il timbro di spedizione postale;
- indicare la tipologia di finanziamento prescelto.
Il decreto prevede che i progetti possono essere articolati in fasi temporali con l'indicazione dei relativi costi.
I progetti di azione positiva, valutati sulla base del programma-obiettivo dal Comitato nazionale di parità, sono approvati ed ammessi al finanziamento con decreto del Ministro del lavoro.
A partire dal programma-obiettivo 2001, l'attività istruttoria e le relative decisioni sono definite entro sei mesi dalla data di ricevimento delle domande.
Il D.M. 15 marzo 2001 stabilisce inoltre che i progetti finanziati non possono essere modificati, a meno che non vi sia una preventiva approvazione da parte del Comitato nazionale di parità. In caso contrario non vengono riconosciute le relative spese.
Non sono rimborsate le spese sostenute per i corsi di formazione professionale previsti dal progetto nel caso in cui i registri di presenza di docenti, tutors e discenti non siano preventivamente vidimati dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Non sono ammesse più di due proroghe e comunque per un periodo complessivo non superiore al 40% della durata inizialmente stabilita per la realizzazione del progetto.
Entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione si deve procedere, a pena di decadenza, ad attuare il progetto. L'avvio deve essere comprovato con atto di data certa e deve essere immediatamente notificato alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Il finanziamento concesso è corrisposto in due quote secondo diverse modalità, tra loro alternative.
La prima modalità comporta l'erogazione della prima quota, pari al 10% del finanziamento, all'avvio dell'iniziativa e successivamente, a conclusione di tutte le azioni programmate, viene corrisposto il restante saldo del 90%.
La seconda modalità invece prevede l'erogazione della prima quota, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento autorizzato, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo uguale alla somma da corrispondere. Il saldo viene erogato a conclusione di tutte le azioni programmate.
La prima quota del finanziamento viene erogata in seguito all'esito positivo della verifica ispettiva, effettuata entro i 30 giorni successivi alla notifica dell'avvio dell'iniziativa, e finalizzata ad accertare sia la veridicità dei dati contenuti nella domanda di finanziamento che l'avvio entro due mesi dall'autorizzazione.
La seconda quota invece viene corrisposta sulla base di una verifica, effettuata entro 90 gironi dalla richiesta della Segreteria tecnica dal Comitato, di contenuto amministrativo-contabile.
Il Comitato può, comunque, in ogni momento disporre visite ispettive, richiedere relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti, fare intervenire i consiglieri di parità competenti per territorio e procedere ad audizioni delle parti coinvolte in un progetto.
I costi che devono essere inseriti nel preventivo devono fare riferimento, per quanto applicabili e compatibili, ai massimali utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Non sono rimborsabili le seguenti spese:
- mancata produzione;
- acquisto di macchinari ed attrezzature;
- borse di studio ed indennità varie;
- ristrutturazione di impianti;
- fidejussione;
- spese derivanti da modifiche non autorizzate.
In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata.
Si applicano le disposizioni del D.M. 22 luglio 1991 per i progetti approvati ed ammessi a finanziamento secondo la previgente disciplina.
Principali riferimenti normativi
Legge n. 125 del 1991
D.M. 15 marzo 2001
D.M. 22 luglio 1991