Somministrazione

Tipologia di contratto
Per attivare questo rapporto di lavoro sono necessari due contratti:

  • Contratto di lavoro subordinato    (stipulato tra Agenzia di somministrazione e lavoratore)
  • Contratto di lavoro commerciale  (stipulato tra Agenzia di somministratore e azienda utilizzatrice). 
Definizione
La somministrazione è un istituto attraverso il quale un soggetto denominato utilizzatore (azienda) si rivolge ad altro soggetto, denominato somministratore (agenzia), per la fornitura professionale di manodopera (prestatore o somministrato).

Le limitazioni intervenute con l'art. 1, comma 46 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 di approvazione del protocollo sul welfare del 23 luglio 2007 che avevano abolito il contratto di somministrazione a tempo indeterminato sono state successivamente superate con l'approvazione del decreto legge n. 112/2008 cha ha ripristinato gli artt. da 33 a 40 del D.Lgs. n.276 del 10 settembre 2003. Ritrova piena applicazione il contratto di lavoro intermittente per cui dal 25 giugno 2008 potranno essere stipulati contratti di lavoro a chiamata anche a tempo indeterminato (cd. staff leasing). 

Il contratto di lavoro può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal CC applicato dal somministratore.
Questo tipo di contratto è soggetto alla disciplina del rapporto di lavoro a termine secondo le disposizioni del D.Lgs. 368/2001 in quanto compatibile; ma a differenza del contratto a termine, il somministratore potrà concludere più contratti a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo di tempo. Inoltre, per la somministrazione non operano i limiti percentuali di stipulazione di contratti. E' nulla ogni clausola che limiti la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto, eccetto in caso di versamento al lavoratore di una congrua indennità secondo quanto previsto dal CC applicato dal somministratore.
 
E' vietata la somministrazione:
  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • salva diversa disposizione degli accordi sindacali , presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/91, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge 223/91, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salvo diverse disposizioni sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce i contratto di somministrazione; 
  • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;
  • qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 223/91. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità si applica l'art. 8, comma 2 della legge 223/91. (legge 191/2009)
La novità introdotta dall'art. 2, comma 142 della Legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010) riguarda la possibilità di stipulare contratti di somministrazione per durate iniziali fino a tre mesi anche nel caso in cui siano operanti sospensioni di rapporti di lavoro anche se giustificati con la causale di profili professionali diversi.

Inoltre, con l'art. 2, comma 143 della Legge 191/2009 si abolisce il divieto di contrarre contratti di lavoro per somministrazione a tempo indeterminato, estendendone l'utilizzo ai servizi di cura e assistenza alla persona ed alla famiglia in base ad accordi non solo territoriali ma anche aziendali. 

La somministrazione è irregolare quando ricorre al di fuori dei limiti e delle condizioni previste dal decreto. In questo caso il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore, con effetto dall'inizio della somministrazione.
 
La somministrazione è fraudolenta qualora sia posta in essere per eludere norme inderogabili di legge o del CC applicato. In tal caso somministratore e utilizzatore saranno puniti dalla pena di un'ammenda per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
 
Imprese che possono stipularlo
Imprese private
Enti pubblici-economici

E' espressamente previsto che nel settore pubblico sia possibile ricorrere alla sola somministrazione di  lavoro a tempo determinato (D.Lgs 276/2003 art.86, co.9) nell'ambito delle disposizione dei contratti collettivi che stabiliscono quando e quanti lavoratori interinali possono essere assunti. L'art.36 del D.Lgs n.165/2001 stabilisce inoltre che la durata del contratto non può superare i 3 mesi.

Soggetti cui si rivolge
Soggetti aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro.
Qualsiasi soggetto utilizzatore, salvo i limiti previsti per la P.A (Vedi scheda lavoro interinale nella P.A.).
  
Forma e contenuti
A) Il contratto stipulato tra somministratore e utilizzatore va redatto in forma scritta ai fini di prova indicando i seguenti elementi:
  • gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
  • il numero dei lavoratori da somministrare;
  • i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20;
  • l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
  • la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
  • le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
  • il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
  • assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
  • assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
  • assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
  • assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
Nell'indicare questi elementi, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi. Le informazioni riportate sul contratto, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.

B) Il contratto stipulato tra somministratore e lavoratore va redatto in forma scritta ai fini di prova, ma non vi sussiste alcun obbligo di forma.

Deve conformarsi alla disciplina prevista dal D.Lgs. 368/2001 e devono quindi essere indicate le ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano l'apposizione del termine.
In mancanza di forma scritta, con indicazione dei vari elementi necessari, in entrambi i casi il contratto di somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

Il somministratore è inquadrato nel settore del terziario. Nel settore agricolo e per ilavoratori domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori, mentre per i lavoratori del settore industria ed edilizia lo stesso non ha diritto né all'indennità di mobilità né ai trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia (Inps circ. n. 41/06).

Comunicazioni obbligatorie in caso di assunzione, proroga o cessazione della somministrazione
Con la legge n.296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007 è entrato in vigore l'obbligo di comunicazione preventiva di assunzione.
Per le Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro però è prevista una regolamentazione particolare. Queste ultime possono effettuare le comunicazioni di assunzione, cessazione o proroga dei lavoratori somministrati entro il 20 del mese successivo alla data di assunzione (o proroga, o cessazione). Le comunicazioni a consuntivo effettuate dalle Agenzie devono essere inviate al servizio competente ove è ubicata la sede dell'Agenzia.

Agevolazioni all'assunzione
Il prestatore di lavoro non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative all'igiene e sicurezza sul lavoro.
Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Non si applica alla somministrazione la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e di riserva obbligatoria la cui disciplina è rimessa alle Regioni.

Trattamento previdenziale e assicurativo
Il  lavoratore dipendente dal somministratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e mansioni. Inoltre l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attivita' svolta dall'impresa utilizzatrice
Con riferimento all'assegno per il nucleo familiare, al lavoratore spetta l'assegno per il nucleo familiare in applicazione delle disposizioni vigenti per i lavoratori dipendenti. Compete al somministratore versare i contributi previdenziali di cui risponde in solido con l'utilizzatore e pagare la prestazione in esame.

Riguardo all'indennità di maternità, di malattia e tbc le istruzioni e i parametri per il calcolo devono essere adeguati a quelli usati per i lavoratori intermittenti con obbligo di disponibilità (Inps circ. n. 41/06).
Nel caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, ai somministrati può essere riconosciuto il diritto - secondo la norma vigente - all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (art. 19, legge n. 636/1939) e con requisiti ridotti (art. 7, comma 3, legge n. 160/1988).

All'interno del contratto di lavoro stipulato tra il somministratore ed il somministrato può realizzarsi la cosiddetta "indennità di disponibilità", che è soggetta alla contribuzione generale obbligatoria, ma è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (art. 22, comma 3). Nell'istruttoria delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali il periodo temporale interessato dall'indennità di disponibilità deve essere considerato utile ai fini della ricerca del requisito contributivo. La sospensione dell'attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro, sia o meno retribuita (indennità di disponibilità), non è indennizzabile con prestazioni di disoccupazione (Inps circ. n. 41/06).
Nella tipologia contrattuale in esame il datore di lavoro formale è il somministratore che deve provvedere direttamente all'erogazione ai lavoratori del trattamento economico e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Le agenzie di somministrazione non rientrano tra le aziende destinatarie delle integrazioni salariali (Inps circ. n. 41/06).

Procedimento
Per l'Agenzia di somministrazione, le procedure da seguire sono  le stesse degli altri datori di lavoro privati. I rapporti fra lavoratore utilizzati ed Agenzia sono regolati da procedure interne. L'azienda deve informare la RSU sui contratti di somministrazione in essere in azienda. 

Trattamenti in deroga causa crisi economica

In seguito a quanto previsto all'art. 19 del DL 185/2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare, all'art. 7ter della L. 33/2009, è stata prevista una estensione del ricorso ai trattamenti di integrazione salariale in deroga per far fronte alla crescente crisi produttiva e occupazionale che sta interessando tutto il territorio nazionale. Tali trattamenti possono essere concessi anche ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la pagina del portale dedicata agli ammortizzatori sociali in deroga.

A chi rivolgersi
Agenzie di somministrazione iscritte all'Albo del Ministero del Lavoro. 

Riferimenti legislativi

Decreto legislativo 276/2003
MLPS - Guide alla Riforma del Lavoro:  Somministrazione-Aprile 2004
INPS Circolare n. 18 del 1 febbraio 2005
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 con le modifiche del Decreto Legislativo del 6 ottobre 2004 n. 251 e della Legge n. 80/2005.
INPS Circolare n. 41 del 13 marzo 2006

Modelli
Contratto di somministrazione di manodopera.
Schema di Comunicazione alla RSU